Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
‘Economia in nero a 218 miliardi, evasione ridotta del 2% dal 2011’
Ieri il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, in un intervento pubblico ha parlato di economia irregolare. Contrastarla – ha detto – significa recuperare risorse per il bilancio pubblico ma anche per rafforzare la credibilità delle istituzioni, difendere la dignità del lavoro e tutelare la libertà d’impresa. I progressi dell’ultimo decennio, sul fronte della lotta al nero, sono dovuti anche all’uso della tecnologia. Dal 2011 l’incidenza dell’economia non osservata sul Pil è diminuita di 2 punti percentuali. La quota di lavoratori irregolari è scesa. L’evasione fiscale in rapporto al prodotto si è ridotta di quasi un terzo. Questi progressi – ha aggiunto – riflettono la trasformazione del sistema economico e il rafforzamento della capacità operativa della pubblica amministrazione. Resta ancora molto da fare. Per vincere sul sommerso vanno effettuate le riforme, va resa più efficiente l’amministrazione pubblica e occorre sostenere il tessuto produttivo. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Giorgetti: tutti paghino le tasse Panetta: più Iva con il digitale’ – pag. 14)
La Ue taglia le stime dell’Italia: Pil allo 0,4%, ma giù il deficit
Presentando le Previsioni macroeconomiche d’autunno il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis ha detto che la crescita dell’economia europea continuerà a un ritmo moderato, nonostante il difficile contesto esterno. L’inflazione è destinata ad attestarsi intorno all’obiettivo del 2% nell’area dell’euro e solo leggermente più alta nella Ue. La situazione fiscale complessiva è migliorata notevolmente dopo la pandemia ma l’incertezza continuerà a caratterizzare gli anni a venire. La Commissione europea ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell’Eurozona da 0,9% all’1,3% ma le ha tagliate per il 2026 dall’1,4% all’1,2%. Bruxelles, invece, ha tagliato le stime per l’Italia: crescerà dello 0,4% nel 2025 rispetto allo 0,7% stimato in primavera, e nel 2026 dello 0,8% rispetto allo 0,9%, mentre per il 2027 si attesta allo 0,8%. La tendenza italiana è trainata dai consumi delle famiglie e dagli investimenti anche grazie alla spinta del Pnrr. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Crescita, Italia ultima nella Ue Solo un +2% nel 2025-2027’ e ‘Il Pil in Eurozona sale a +1,3% nel 2025, giù a +1,2% nel 2026’ – pag. 5)
Manovra, avanti con la sanatoria Pressing contro la cedolare al 26%
Oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra da parte dei maggiori gruppi parlamentari. Le proposte di modifica non potranno essere superiori a 414 e dovranno essere scelte tra quasi 6 mila emendamenti presentati. Ogni partito ha selezionato le proposte su cui puntare. Il presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini ha detto che qualsiasi modifica alla manovra dovrà avere piena copertura finanziaria o prevedere maggiori entrate o minori spese. Intanto continua lo studio su una tassa sull’oro che prevede l’applicazione di un’aliquota agevolata del 12,5%, anziché del 26%, per chi decida, entro il 30 giugno 2026, di rivalutare l’oro da investimento in proprio possesso. Verso la conferma la sanatoria voluta da FdI per le irregolarità non condonate nel 2003, in Campania soprattutto.
Dividendi, la tassa sui minipacchi prova a fermare la stangata
Con la tassa sui minipacchi dovrebbero arrivare le risorse necessarie per fermare l’impennata sui dividendi. Proprio sul capitolo dividendi si concentrano le proposte destinare ad avere maggiore probabilità di modificare il testo della legge di Bilancio 2026. Intanto per oggi è previsto il primo maxi taglio degli emendamenti presentati dalle forze politiche, in quanto si dovranno decidere i 414 emendamenti ‘segnalati’. In merito alla tassazione sui dividendi la nuova norma potrebbe prevedere la tassazione piena al 24% ma non per le partecipazioni fino al 5% (prima era fino al 10%) o quelle di valore pari almeno a 2,5 milioni. La doppia soglia si applicherebbe inoltre alle plusvalenze ‘realizzate in relazione a una partecipazione diretta’.
Parlamento in pressing per un altro condono a maglie più larghe
Tra gli emendamenti alla manovra 2026 non c’è solo l’idea di riaprire il terzo condono edilizio, datato 2003, principalmente a beneficio della Campania, ma anche di riaprire una sanatoria a vantaggio di tutto il Paese, sul modello del primo condono edilizio del 1985, per gli abusi realizzati entro settembre 2025. Si ipotizza di sanare in tutta Italia una lunga serie di opere abusive. Nell’elenco compaiono ‘opere pertinenziali quali portici o tettoie realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio’, opere accessorie quali balconi o logge, sempre abusivi, ma anche lavori di ristrutturazione e risanamento realizzati in difformità o in assenza di un titolo purché non abbiano comportato incrementi di superficie e volumetria. L’elenco non comprende nuove costruzioni totalmente abusive.
Piccole e micro imprese: serve un unico principio contabile
Dalla survey di Oic emerge la necessità di principi contabili su misura per le piccole e le micro imprese. Con quattro questionari l’Organismo italiano di contabilità ha cercato di raccogliere dalle imprese e dai professionisti le principali difficoltà e le esigenze che guidano l’opera di semplificazione. Alla consultazione hanno partecipato 304 soggetti, di cui 92 imprese, 175 professionisti, 28 auditor e nove finanziatori. L’80% dei partecipanti ritiene utile predisporre un unico principio contabile per le piccole imprese ma la ricerca evidenzia che il 75% delle Big four è contraria, mentre la maggior parte (73%) delle altre società di revisione è favorevole. La survey evidenzia la difficoltà nell’applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma poiché richiede valutazioni complesse e onerose per le piccole imprese che hanno dipartimenti amministrativi poco strutturati.
Dazi sui pacchi extra Ue, anticipo dal 2026 con calcolo semplificato
Il Consiglio dell’Ecofin ha deciso di introdurre due misure per tassare i pacchetti sotto i 150 euro provenienti da Paesi terzi, mirando non solo al gettito o a contrastare l’evasione ma anche a perseguire uno scopo di equità e di ecosostenibilità. La prima misura abolisce la soglia di esenzione dai dazi, responsabile di spedizioni frammentate e di fenomeni evasivi; entrerà in vigore già dal 2026 e interesserà direttamente il commercio elettronico e le piattaforme di scambio. La seconda misura introduce una imposta di circa 1 euro a pacchetto a carico delle piattaforme elettroniche. L’eliminazione della soglia Iva nel 2021 ha già mostrato effetti positivi sul controllo e sulla riscossione. La riforma doganale terminerà nel 2028 ma la Commissione lavora ad una soluzione transitoria per applicare i nuovi dazi già dal 2026.
Alla Consulta l’Irap per le associazioni notarili
Con l’ordinanza n. 363/2025 la Cgt di primo grado di Firenze ha deciso di rimettere alla Consulta la mancata esenzione Irap per le associazioni notarili. Tutto nasce da un’istanza di rimborso presentata da un’associazione notarile per l’Irap versata nel 2022 e dal ricorso contro il silenzio rigetto da parte dell’Amministrazione finanziaria. I giudici tributari di Firenze hanno accolto la domanda proposta in via subordinata dal contribuente, non ritenendo di poter accogliere direttamente l’istanza di disapplicazione dell’Irap nei confronti dell’associazione notarile, come è invece avvenuto con la sentenza di maggio della Corte di Reggio Emilia 113/2025.
Costi R&S capitalizzabili solo se straordinari
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30192 del 2025, sposa la tesi dell’Agenzia delle Entrate che aveva contestato la deducibilità di una quota di ammortamento di rilevanti conti per la realizzazione del campionario 2011 per un calzaturificio. Riformata la decisione dei giudici d’appello che avevano dato ragione al contribuente. I costi erano stati considerati di ricerca e sviluppo (pertanto capitalizzabili) e la quota di ammortamento del 2009 era stata differita agli anni successivi, con violazione del principio di competenza. Per la Corte la scelta di capitalizzare o spesare un costo va fondata su criteri di discrezionalità tecnica e dipende dall’utilità pluriennale e dal fatto che non vi sia stato un incremento di valori di beni o diritti iscritti all’attivo. Inoltre la capitalizzazione sarebbe legata a operazioni non ricorrenti, per cui le spese di campionario sarebbero in realtà ordinarie e quindi non iscrivibili fra le immobilizzazioni immateriali.
Diritto di recesso dei soci: stretta della Cassazione
Il socio che ha concorso all’effettuazione di un’operazione complessa non può recedere anche se non vota la delibera con la quale l’operazione termina. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 30133 dello scorso 14 novembre, ha fissato un principio destinato a incidere notevolmente sull’interpretazione dell’articolo 2437, primo comma, del Codice civile: il diritto di recesso spetta solo ai soci che non hanno concorso alla deliberazione, ma il ‘concorso’ non si esaurisce nel voto espresso in assemblea. Esso può manifestarsi anche attraverso la partecipazione sostanziale a un’operazione più ampia e articolata: se il socio ha contribuito alla realizzazione di un progetto unitario noto fin dall’origine, il diritto di recesso gli è precluso, anche se si è astenuto o non ha partecipato alla votazione nelle delibere finali.
Iva sui dati con una direttiva
La Commissione europea riconosce che i servizi digitali ‘gratuiti’ resi in cambio dei dati degli utenti possono diventare imponibili Iva, ma serve un intervento legislativo. Nel Comitato Iva di ieri è stato chiarito che lo scambio dati-servizi può configurare un baratto imponibile solo in situazioni specifiche. L’italia sostiene questa tesi e ha già avviato richieste Iva verso grandi piattaforme. Il documento della Commissione distingue 3 scenari: nessuna imponibilità nei servizi standard gratuiti; imponibilità piena negli abbonamenti; possibile imponibilità quando l’utente limita l’uso dei dati ricevendo un servizio ridotto. Resta però impossibile quantificare in modo attendibile il valore dei dati, motivo per cui Bruxelles ritiene necessaria una modifica normativa prima di applicare l’Iva.
Maggiorazione acconti del 10%
Entro il prossimo 1° dicembre i contribuenti devono pagare gli acconti delle imposte, anche sostitutive, determinate in dichiarazione dei redditi e dei contributi. Se si utilizza il metodo storico, l’acconto per il 2025, per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato preventivo biennale, in aggiunta all’ammontare determinato tenendo conto degli importi indicati nelle dichiarazioni Redditi 2025, deve contenere anche la maggiorazione del 10%. Per le società e gli enti, il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine del versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio. Ricordiamo che le disposizioni in materia di acconti Irpef e Ires si applicano anche al versamento degli acconti Irap.
Visto di conformità con riserva
Il Consiglio di Stato stabilisce che il visto di conformità non può essere rilasciato dai tributaristi, confermando la riserva di legge a favore di professioni ordinistiche come commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e periti. La decisione segue il diniego dell’Agenzia delle Entrate ha un tributarista e il ricorso Lapet, già respinto dalla Consulta con la sentenza n. 144/2024. Il Cds ribadisce che la differenziazione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche è legittima per tutelare l’interesse pubblico legato ai controlli fiscali. Sono determinanti affidabilità, vigilanza deontologica e accesso regolamentato tramite abilitazione. I commercialisti accolgono positivamente la pronuncia, mentre la Lapet annuncia ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Interventi effettuati nei territori colpiti dal sisma - Decreto Rilancio - Ulteriori chiarimenti
Il coniuge convivente dell’usufruttuaria e comproprietaria dell’immobile danneggiato dal sisma può fruire del Superbonus con l’aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. È quanto, in sintesi, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025.
Il decreto legge Rilancio ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta nella misura del 110% in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Significa che, a determinate condizioni, la detrazione del Superbonus continua a trovare applicazione nella misura del 110% per gli interventi disciplinati dall’art. 119 del decreto Rilancio. Ciò, indipendentemente dall’assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione post-sisma e dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente riscossi.
Il documento di prassi amministrativa chiarisce che il diritto ai contributi e la relativa eventuale rinuncia sono funzionali solamente al raddoppio dei limiti di spesa come misura ‘compensativa’ alla rinuncia dei contributi previsti dal comma 4-ter, articolo 119 del decreto Rilancio.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate ha per protagonista il coniuge convivente dell’usufruttuaria e comproprietaria di un’abitazione che, a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 1°aprile 2009, è stata dichiarata inagibile in parte. Il nesso di causalità con l’evento calamitoso è stato attestato dalla scheda AeDES (esito C) con relativa Ordinanza Sindacale di Inagibilità. L’immobile in parola non costituisce abitazione principale.
L’istante specifica che non è mai stato possibile richiedere alcun contributo pubblico per la ricostruzione post-sisma e che le proprietarie, tramite proprio tecnico incaricato, hanno inoltrato comunicazione a mezzo Pec di rinuncia ai contributi pubblici, per poter usufruire del Superbonus Sisma bonus 110%.
È interesse della proprietà, tuttavia, riparare i danni causati dall’evento sismico per la messa in sicurezza statica e antisismica del fabbricato, usufruendo degli incentivi previsti dai commi 8-ter e 4-quater dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
A tal fine chiede se, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, possa fruire della detrazione con l’aliquota al 110% prevista dal comma 8-ter (Superbonus) e se la detrazione spetti nella misura del 110%, anche se la comunicazione di inizio lavori (CILAS) è intestata al coniuge.
L’Amministrazione finanziaria risponde positivamente per entrambi i quesiti formulati.
La circolare ricorda che il bonus al 110% continua ad essere applicato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 ma a precise condizioni, in relazione agli interventi di ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma secondo quanto disposto dal comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Il predetto articolo 8-ter fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo 119 che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.
Con riferimento al Superbonus e alle modalità alternative di fruizione della detrazione di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, l’Agenzia ha fornito numerosi chiarimenti con circolari e risoluzioni e con risposte a istanze d’interpello. Con la risoluzione n. 8/E/2022 sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni disciplinate dal comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
L’articolo in parola precisa che per accedere all’agevolazione occorre che l’immobile sia di tipo residenziale e che il danno sia stato cagionato dal sisma, come certificato dalla scheda tecnica AeDES con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico. Inoltre, è essenziale che l’immobile sia situato in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
In merito alle spese ammesse al Superbonus, il documento di prassi amministrativa conferma che la maxi-detrazione si applica solo alle spese che sono rimaste a carico del contribuente. Inoltre non è obbligatoria la rinuncia ai contributi commissariali, tranne nel caso in cui si intenda accedere al raddoppio dei limiti di spesa.
Relativamente all’intestazione della CILAS al coniuge proprietario e non al familiare convivente ai fini della fruizione del Superbonus, l’Agenzia ha precisato che ‘la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione’. Tali chiarimenti ‘devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus’.
Nel caso analizzato, quindi, l’istante può fruire del Superbonus con l’aliquota al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell’immobile danneggiato dagli eventi sismici. Irrilevante che la CILAS sia intestata al familiare.
Espropriazione per pubblica utilità e diritto del soggetto concessionario - Adempimenti di pubblicità immobiliare ed in ambito catastale
Non è possibile procedere alla trascrizione del provvedimento di esproprio, oltre che in favore del Demanio dello Stato, anche in favore del soggetto concessionario degli immobili espropriati quale soggetto titolare di un determinato uso su tali immobili. Tale diritto trova invece evidenza nelle intestazioni catastali del concessionario/gestore. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 65/E del 10 novembre 2025.
Una società che si occupa della gestione e della manutenzione delle strade di proprietà dello Stato e provvede su base convenzionale/concessionaria agli atti di esproprio, chiede se è possibile ottenere la trascrizione, oltre che in favore del Demanio dello Stato per il diritto di proprietà, anche in favore dell’ente concessionario/gestore per il corrispondente diritto derivante dal rapporto di concessione.
Il richiedente evidenzia che la Conservatoria dei registri immobiliari destinataria della richiesta di trascrizione ritiene che il richiamato ‘uso del concessionario’ possa trovare evidenza nelle intestazioni catastali, ma non anche nei registri immobiliari, in quanto non riguarda un diritto reale.
L’Agenzia delle Entrate rileva che il Testo unico sugli espropri (Dpr n. 327 dell’8 giugno 2001) indica i soggetti competenti all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo nelle amministrazioni statali, nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici cui il potere espropriativo è delegato da un ente pubblico o è riconosciuto per legge.
Le norme attribuiscono al soggetto beneficiario la trascrizione dell’esproprio, ma non individuano anche il soggetto, da indicare nella nota di trascrizione, a favore del quale il diritto di proprietà deve essere trascritto. In assenza di tale indicazione, pertanto, il destinatario titolare dell’immobile oggetto di esproprio potrà essere solo il Demanio dello Stato.
L’articolo 23 del Testo unico degli espropri precisa che non è richiesta la trascrizione in favore del concessionario. La stessa, inoltre, avrebbe finalità diverse da quelle previste per i diritti reali che devono essere opponibili a terzi per effetto della ‘priorità’ della formalità.
L’Agenzia ritiene che non sia possibile la trascrizione dei provvedimenti di esproprio, oltre che in favore del nuovo proprietario (Demanio dello Stato), anche a favore del concessionario/gestore degli immobili espropriati.
La risoluzione evidenzia, inoltre, che in linea di principio la pubblicità immobiliare e il catasto rappresentano due sistemi ‘complementari’, che perseguono però finalità diverse. Il sistema della trascrizione, infatti, ha lo scopo principale di rendere opponibili ai terzi gli atti relativi ai diritti reali su beni immobili, mentre l’intestazione catastale risponde all’esigenza inventariale di tenere aggiornate le intestazioni dell’immobile per finalità fiscali.
Sulla base dell’atto che ha formalizzato il rapporto concessorio instaurato tra l’Amministrazione statale e l’ente concessionario/gestore per la competenza ad espletare le procedure espropriative, è quindi possibile richiedere il completamento dell’intestazione catastale in favore dell’ente concessionario/gestore per il corrispondente uso di cui beneficia.
Questa richiesta di completamento dell’intestazione non potrà però essere veicolata in sede di domanda di trascrizione del decreto di esproprio nel cui contesto è prevista, allo stato attuale, la sola possibilità di richiedere la ‘voltura catastale’ dell’atto da trascrivere nei confronti del soggetto beneficiario della trasferita titolarità del bene immobile.
Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante Art. 1, comma 2, Dl 212/2023
Il decreto legge n. 212/2023 all’articolo 1, comma 2, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono dal 1°gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una detrazione d’imposta nella misura del 70% e che si trovano in particolari condizioni reddituali.
Il ministero dell’Economia, con il decreto del 6 agosto 2024, ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo in parola.
Con un provvedimento del 18 settembre 2024 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo e le modalità con i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
Il provvedimento citato dispone che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto non dovuto, anche in parte, sono versate al bilancio dello Stato con le modalità previste dall’art. 17 del Dlgs n. 241/1997.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 10 novembre 2025, ha istituito il codice tributo ‘8161’ denominato ‘Contributo a fondo perduto per superbonus – Restituzione spontanea – Art. 1, comma 2, Dl n. 212/2023’ da utilizzare tramite il modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 ELIDE).
Istituzione dei codici tributo per i versamenti in materia di imposizione minima globale di cui al Titolo II Dlgs n. 209/2023
Il Decreto legislativo n. 209/2023 al Titolo II ha introdotto la normativa sull’imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese. Il decreto ha recepito la Direttiva Europea 2022/2523 che, a sua volta, ha recepito nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (‘Pillar 2’) che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale.
In particolare l’articolo 9 del decreto ha previsto che l’imposizione integrativa in Italia si articola in tre tipologie di imposta: l’imposta minima integrativa (articoli 13, 14 e 15), l’imposta minima suppletiva (articoli 19, 20 e 21) e l’imposta minima nazionale (articolo 18).
Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del ministero dell’Economia.
Tali tributi sono dovuti in euro e devono essere versati con il modello F24, senza possibilità di compensazione.
Il versamento delle imposte avviene in due rate: la prima, pari al 90% dell’importo dovuto, va corrisposta entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al quale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.
La relazione illustrativa al decreto dispone che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno di novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con la prima rata da versare entro novembre 2026).
Per consentire il versamento delle imposte in parola, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 10 novembre 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘2730’ denominato ‘Imposta minima integrativa – articoli 13, 14 e 15 del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209’;
- ‘2731’ denominato ‘Imposta minima suppletiva – articoli 19, 20 e 21 del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209’;
- ‘2732’ denominato ‘Imposta minima nazionale – articolo 18 del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209’.
Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
-’2733’ denominato ‘Sanzione da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209’;
‘2734’ denominato ‘Interessi da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209’.
Calendario Fiscale
Le date importanti
17 Nov 2025 (139)
1) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
4) Versamento 5 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
5) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
6) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
7) Versamento 6 rata dell'acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento 6 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
9) Soggetti IRES: versamento 6 rata della c.d. Tassa Etica
10) Soggetti IRES: versamento 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
11) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
12) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
13) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
15) Versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
16) Versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
17) Soggetti IRPEF: versamento della 6 rata della c.d. Tassa Etica
18) Soggetti IRPEF: versamento della 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
19) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
20) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
21) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
22) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
23) Versamento 6 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
24) Versamento 6 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
26) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
28) Versamento imposta sugli intrattenimenti
29) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
30) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
31) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
32) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
33) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
34) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
35) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
36) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
37) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
38) Versamento 5 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
39) Versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
40) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
41) Versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
42) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
43) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
44) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
45) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
46) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
47) Versamento 6 rata dell'acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
48) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
49) Versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
50) Versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
51) Versamento 6 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
52) Cedolare secca: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
53) Versamento 5 rata cedolare secca a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
54) Cedolare secca: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
55) Versamento 6 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
70) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
71) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
72) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
73) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
75) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
76) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
77) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
78) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
79) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
80) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
81) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
82) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
83) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
84) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
85) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 3 trimestre
86) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
87) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 3 trimestre
88) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva, riferita al 3 trimestre, relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
89) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
90) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
91) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
92) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
93) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2024
94) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
95) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
96) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
97) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
98) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 3 trimestre
99) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 4 rata
100) IVA: versamento del saldo 2024
101) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 5 rata
102) Versamento 6 rata del saldo IVA 2024
103) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 6 rata del saldo IVA 2024
104) Versamento 5 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
105) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
106) IVA: versamento del saldo 2024
107) Società "di comodo": versamento 6 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
108) Società "di comodo": versamento 5 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
109) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
110) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
111) Soggetti Ires: versamento 6 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
112) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
113) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
114) Soggetti Ires: versamento 5 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
115) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
116) Versamento 5 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
117) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 6 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
118) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
119) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
120) Versamento 6 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
121) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
122) Versamento imposta sostitutiva
123) Versamento imposta sostitutiva
124) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 6 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
125) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
126) Regime forfetario agevolato: versamento 5 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
127) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
128) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
129) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
130) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
131) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
132) Regime forfetario agevolato: versamento 6 rata imposta sostitutiva
133) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 5 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
134) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
135) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
136) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
137) Versamento 4 rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
138) Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
139) Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Studio Associato Confor
Lo Studio Associato Confor S.r.l. nasce nel 2010 dalla scissione dello Studio Confor s.r.l., che opera sin dal 1987 con diversi professionisti, i quali, unendo le loro personali esperienze nei settori della consulenza societaria e aziendale, tributaria, finanziaria e nella gestione del personale dipendente, hanno dato vita ad una struttura completa, agile e dinamica che vanta un elevato grado di professionalità e dispone oggi delle più avanzate metodologie di lavoro e strumenti informatici.
Nel corso degli anni lo Studio Associato Confor S.r.l. ha ampliato i servizi e le attività di intervento strutturandosi in divisioni operative che, sebbene legate tra di loro, operano in distinti settori e garantiscono ai propri Clienti servizi altamente specializzati.
Dal 2010 ad oggi infatti, lo Studio Associato Confor S.r.l. ha sviluppato la struttura professionale iniziale, inserendo nel proprio organico collaboratori provenienti da esperienze pluriennali nei settori di competenza dello Studio.
Attualmente lo Staff dello Studio Associato Confor S.r.l. è composto da 12 addetti tra professionisti e collaboratori, che hanno maturato un’esperienza ventennale e trentennale nel settore dove operano, in particolare dello Staff fanno parte n° 3 Dott. Commercialisti iscritti nei relativi Albi Professionali e iscritti anche nel Registro dei Revisori dei Conti, e 9 collaboratori che ormai hanno maturato una notevole esperienza nel settore, per anni di pratica professionale.
La nostra Mission è quella di proporre al Cliente un servizio personalizzato ed insieme altamente professionale e competitivo, nonché fornire tutto l’apporto necessario per la realizzazione di progetti di crescita ed espansione aziendale, senza escludere la risoluzione delle problematiche lavorative che giornalmente ci vengono proposte.
Come opera lo studio
Lo Studio ha sede legale ed operativa a Roma, in Viale Caduti per la Resistenza, 711.
Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti specializzati per materia che vantano una profonda conoscenza delle specifiche problematiche trattate, alla quale si aggiunge un continuo e costante lavoro di aggiornamento ed interscambio professionale, supportato dai migliori strumenti di lavoro esistenti sul mercato, al fine di individuare e porre in essere tutte quelle attività che possono generare risparmi fiscali o agevolazioni finanziarie
Ogni membro dello Studio è investito della responsabilità di seguire tutte le problematiche relative al singolo Cliente, con l’unico obiettivo di fornirgli tutta l’assistenza richiesta e necessaria alla risoluzione delle diverse problematiche.
PROFESSIONISTI
Dott. Rino Quartarone – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Luca Gullì – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Canali – Commercialista e Revisore dei Conti
COLLABORATORI
Rag. Francesca Muzi – Addetta amministrazione e contabilità
Rag. Marina Felicissimo – Addetta alla contabilità
Rag. Lorena Di Matteo – Addetta alla contabilità
Rag. Sonia Zedde – Addetta alla contabilità
Rag. Mario Palombi – Addetto alla contabilità
Rag. Silvia Di Giuseppe – Addetta alla contabilità
Rag. Federica Caselli – Addetta alla contabilità
Rag. Valentina Roisecco – Addetta alla segreteria
Rag. Simona Alfonzi – Addetta alla contabilità
Siamo specializzati in
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza in materia di diritto societario e amministrativo.
Tale attività si realizza attraverso l’individuazione della forma societaria più opportuna per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (cariche amministrative, collegi sindacali, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società, bilanci di esercizio e periodici) nonché l’assistenza amministrativa e contrattuale.
Lo Studio offre quindi piena assistenza nelle operazioni di gestione d’azienda, con particolare riferimento alle procedure di contabilità, d’amministrazione, di predisposizione di bilanci, di budget, di dichiarazioni fiscali in genere.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. è in grado di offrire la propria assistenza in tutte le attività di organizzazione e riorganizzane aziendale realizzate tramite l’analisi, la progettazione e la realizzazione di operazioni di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti, scorporo ed acquisizione.
Tale forma di consulenza ed assistenza, copre quindi tutte le operazioni di costituzione, trasformazione, fusione, scissione e ricomposizione di società. L’acquisizione e la cessazione di aziende, di rami di aziende, di marchi, di licenze, di partecipazioni e nella realizzazione di joint – ventures per le imprese industriali, commerciali, finanziarie e servizi.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza fiscale relativamente a tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, con valenza nazionale.
Lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all’indebitamento, i finanziamenti agevolati, ecc…, al fine di ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale nel rispetto della legge.
I professionisti dello Studio Associato Confor S.r.l. hanno maturato un’ottima conoscenza in tema di fiscalità.
L’attività si concretizza prevalentemente nell’individuazione della migliore struttura societaria per soggetti giuridici nazionali, finalizzata alla minimizzazione del prelievo fiscale complessivo sul reddito prodotto.
Lo Studio è altresì in grado di assistere la propria clientela rappresentata da persone fisiche in tutte le problematiche di natura fiscale, delle dichiarazioni di successione e più in generale nella pianificazione fiscale dei patrimoni familiari.
Lo Studio si occupa di consulenza del lavoro, occupandosi di tutti i settori del diritto del lavoro nazionale, della previdenza sociale, e dell’amministrazione del personale attraverso la gestione delle risorse umane, pratiche amministrative del personale, gestione del rapporto di lavoro dipendente ed autonomo e di tutte le altre attività di natura lavoristica.
L’assistenza nella gestione del personale prevede quindi l’applicazione di contratti di lavoro, la predisposizione e l’elaborazione di buste paga e degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’assistenza e la consulenza del contenzioso contributivo e del lavoro.
Tale attività si orienta essenzialmente allo studio di soluzioni ai problemi organizzativi e di gestione dell’impresa ed in particolare alla realizzazione di:
- sistemi di pianificazione e programmazione aziendale;
- sistemi organizzativi complessi;
- sistemi di controllo di gestione;
- procedure e tecniche gestionali.
L’attività dello Studio Associato Confor S.r.l. in questo campo si pone l’obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento agevolato finalizzate alla nascita di nuove imprese, alla crescita degli investimenti, all’attività di ricerca ed innovazione tecnologica.
Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la predisposizione di domande di ammissione alle agevolazioni al fine di consentire alla propria clientela indirizzata a vari obiettivi (ricerca ed innovazione tecnologica, impianti ed ampliamenti, nuove imprese, ambiente, penetrazione commerciale e insediamenti produttivi all’estero, ecc…) di orientarsi tra le molteplici opportunità di fonte diversa (nazionale, regionale) caratterizzate da interventi diversi (finanziamenti a tasso agevolato, crediti d’imposta, ecc…).
All’attività primaria legata alla consulenza e pratica commerciale, alla gestione della contabilità, all’elaborazione delle buste paga e alla risoluzione di controversie tributarie, lo Studio ha affiancato altre attività collegate e correlate quali, prima fra tutte, l’assistenza in sede presso i clienti per l’impostazione amministrativa e fiscale delle procedure interne, tramite addestramento del personale o attraverso lo studio di soluzioni personalizzate, diversificate in ragione delle esigenze dei vari clienti, in taluni casi intervenendo nelle procedure e quindi nei sistemi informatici dei clienti, anche con l’utilizzo di pacchetti applicativi già collaudati ed in uso presso le nostre sedi, fornendo come valore aggiunto un veloce ed efficace addestramento del personale del cliente impiegato, oltre che un’assistenza on – line al cliente attraverso i nostri collaboratori.
Circolari dello Studio
Il cliente
La nostra attenzione è rivolta alla “formazione” del Cliente, attraverso l’aggiornamento periodico sulle principali novità fiscali mediante comunicazione verbale (consulenza) o scritta (e–mail, circolari, social, ecc…).
Lo Studio è inoltre costantemente impegnato in un’attività di analisi, in particolare attraverso:
- la pianificazione degli investimenti, con particolare riferimento all’analisi delle agevolazioni finanziarie e fiscali;
- la consulenza societaria ed amministrativa, con particolare attenzione all’ottimizzazione del prelievo fiscale ed alla migliore organizzazione della struttura societaria;
- la consulenza su finanziamenti agevolati, al fine di ottenere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti riguardanti ricerca ed innovazione tecnologica, realizzazione di impianti, ampliamenti, nuove imprese, ambiente, internazionalizzazione, ecc…;
- l’assistenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette mediante pareri scritti, telefonici, via e–mail e via social (su IRES, IRPEF, IRAP, IVA, Imposta di registro, ecc…);
- l’assistenza nella predisposizione del bilancio e delle dichiarazione dei redditi facendo particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per lo specifico settore di attività e localizzazione dell’azienda;
- l’assistenza e la rappresentanza di fronte alle Commissioni tributarie al fine di risolvere controversie tributaria e fiscali o al fine di tutelare il contribuente di fronte alle richieste errate di imposte e tasse da parte dell’Erario;
- l’assistenza presso gli uffici finanziari, al fine di sanare eventuali irregolarità commesse usufruendo delle varie possibilita’ che vengono di volta in volta proposte (sanatorie irregolarità formali, conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, ravvedimento operoso, rottamazioni, concordati, ecc.).
