Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
Sospensione della rassegna fiscale
Come ogni anno, dopo l’approvazione della manovra economica, la Redazione Metaping sospende la realizzazione della rassegna fiscale quotidiana e il relativo invio a tutti i professionisti iscritti. Riprenderemo regolarmente il servizio a partire da lunedì 12 gennaio 2026. Ne approfittiamo per augurare a tutti buon anno di prosperità e pace.
Il sì definitivo alla Manovra Meloni: seria e responsabile
Ieri la Camera ha approvato la legge di Bilancio 2026. Con 216 voti a favore e 126 contrari ottiene il via libera definitivo la manovra da circa 22 miliardi di euro. La premier Giorgia Meloni nei social la descrive ‘seria e responsabile che concentra le sue limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità’. Soddisfatto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che rivendica di aver fatto l’impossibile su contratti e salari e che sull’argomento pensioni promette di tornare se i conti pubblici lo permetteranno. Secondo il responsabile di via XX Settembre è falso che sia una manovra per ricchi come accusano le opposizioni. Noi moderati con il leader Lupi canta vittoria per l’aumento dei contributi alle scuole paritarie. Per Paolo Barelli (Forza Italia) la manovra coniuga risanamento dei conti pubblici con riforme importanti. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Manovra, ok finale. Giorgetti: abbiamo aumentato i salari’ – pag. 2 e Italia Oggi: ‘Ok alla legge di Bilancio 2026’ – pag. 1)
Le misure (che contano) rimaste nell’ombra
La legge di Bilancio 2026 contiene molte misure importanti rimaste nell’ombra, pur avendo grande rilevanza. Dei tagli ai ministeri (oltre 10 miliardi), i primi veri tagli al di fuori della spending review, ne ha parlato solo il ministro dell’Economia con i suoi colleghi a Palazzo Chigi. La revisione del Pnrr ha un effetto contabile che è stato di grande aiuto. Molto importanti per i territori anche i nuovi finanziamenti per le ricostruzioni. Dunque, contributi diretti al posto del Superbonus. Le tasse sulle plusvalenze generate dalla vendita delle criptovalute aumenteranno nel 2026 ma resteranno invariate per le valute digitali ancorate all’euro. Dall’attuale 26%, le plusvalenze sulle criptovalute come Bitcoin, Ethereum saranno tassate al 33% e sparirà la franchigia di 2 mila euro. La stretta fiscale sui dividendi delle società partecipate doveva portare nelle casse dell’erario 735 milioni di euro ma dopo aspre battaglie il compromesso raggiunto ha finito per ridurla a una misura quasi simbolica con soli 36 milioni di gettito.
Stabilizzato il lavoro occasionale in agricoltura
Grazie alla legge di Bilancio 2026 entra a regime la normativa introdotta in via sperimentale per il 2023-2024, poi prorogata fino al 31 dicembre 2025 che stabilizza il lavoro occasionale in agricoltura. Si tratta di una normativa stringente perché riferita a prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non hanno avuto un ordinario lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Il contratto può avere una durata massima di 12 mesi, mentre il limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro. Per Romano Magrini, responsabile Lavoro di Coldiretti, la misura serve a sostenere le aziende e garantire un’integrazione al reddito per studenti e pensionati.
Dal taglio Irpef a premi e festivi, impatto in busta paga dal 2026
La riduzione della seconda aliquota Irpef, dal 35 al 33%, coinvolge 13,6 milioni di contribuenti. Per i soggetti con reddito complessivo maggiore di 200 mila euro, l’aumento si sterilizza con una riduzione di 440 euro su alcune detrazioni. La manovra 2026 poi introduce un’imposta sostitutiva con aliquota al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026 con reddito, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro. Questa misura dovrebbe coinvolgere circa 3,8 milioni di lavoratori dipendenti. Passa dal 5 all’1% l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e si applica su importi che salgono da 3 mila a 5 mila euro. Per il periodo d’imposta 2026 la manovra prevede un’imposta sostitutiva pari al 15% sulle somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, per lavoro notturno, festivo e di turno. Sale da 40 a 60 euro al mese il bonus per le lavoratrici mamme di almeno due figli con reddito entro i 40 mila euro.
Piano 5.0 tra proroga e tagli, bonus moda, Zes, garanzie: cosa cambia per le imprese
La manovra 2026 conferma una politica industriale basata soprattutto su proroghe e rifinanziamenti, con poche vere novità per la crescita. La Transizione 5.0 viene estesa fino al 2028 ma in forma ridimensionata, mentre molte imprese rischiano di perdere i benefici più generosi previsti in origine. Arrivano correttivi parziali per la Zes, rifinanziamenti per la Sabatini, contratti di sviluppo e garanzie pubbliche, ma con meccanismi complessi ed esclusioni rilevanti. Alcuni interventi sono mirati a settori specifici come moda, acciai speciali, agricoltura e difesa e al rafforzamento del Mimit. Nel complesso emerge un quadro di compromesso.
Perde convenienza la rivalutazione delle partecipazioni
L’aumento dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni dal 18% al 21% riduce la convenienza della rivalutazione. Infatti, il punto di indifferenza fra sostitutiva del 21% sull’intero valore della partecipazione e sostitutiva del 26% sulla plusvalenza effettiva, si verifica quando il valore affrancato è almeno pari a 5,2 volte il costo fiscale, mentre prima bastava che fosse 3,25 volte il costo fiscale. Per avere un risparmio dell’1% rispetto alla plusvalenza, il moltiplicatore del costo deve essere 6; per averlo del 4% deve essere 21. Essendo poi, ormai molto ridotto il divario fra l’imposta sostitutiva ordinaria e quella agevolata, l’affrancamento potrà produrre un risparmio tangibile solo quando le plusvalenze in valore assoluto siano di importo significativo.
Manovra, un fisco double face
Ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge di Bilancio 2026 che potenzia le attività di analisi del rischio fiscale e apre all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per contrastare l’evasione fiscale ma si dimentica di tutelare e garantire i contribuenti. Con le nuove procedure per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento Iva e l’estensione della ritenuta d’acconto ai contribuenti esercenti attività d’impresa, si punta infatti ad incrementare le fonti informative disponibili per lo svolgimento delle analisi del rischio. Anche l’estensione all’Ader dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche, emesse nel semestre precedente, dai debitori iscritti, nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente, consentirà al Fisco di condurre nuove attività di analisi di rischio mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi.
Domani ripartono le notifiche di avvisi bonari e compliance
Dal 1°gennaio 2026 ripartono le notifiche di avvisi bonari e lettere di compliance. Oggi, infatti, termina lo stop imposto all’Agenzia delle Entrate ed iniziato lo scorso 1°dicembre della facoltà di trasmettere ai contribuenti comunicazioni di irregolarità, esiti dei controlli formali e le lettere ‘cambia verso’ per la promozione dell’adempimento spontaneo. Nessuno stop è invece normativamente previsto sia per i pagamenti dei citati atti i cui termini scadono nel mese, sia per le notifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di cartelle ed intimazioni di pagamento le cui trasmissioni si sono riscontrate ad inizio del mese fermandosi poi a ridosso delle festività.
Senza Europa il fisco zoppica
La frammentazione fiscale nell’Unione europea genera un costo economico rilevante, fatto di perdite di gettito, maggiori oneri amministrativi e distorsioni concorrenziali nel mercato unico. Lo studio del Parlamento europeo mostra come il mancato coordinamento su ricchezza, cripto-attività e digitalizzazione favorisca arbitraggio, incertezza giuridica e disuguaglianza tra Stati. Un maggiore allineamento, senza introdurre nuove imposte comuni, potrebbe aumentare il gettito e ridurre le disparità, soprattutto sui grandi patrimoni e sulle cripto-attività. Le differenze nei livelli di digitalizzazione e nelle procedure fiscali pesano in modo particolare su Pmi e imprese transfrontaliere. La conclusione è che servono standard condivisi, interoperabilità e scambio di informazioni, più che un’armonizzazione delle aliquote.
Un concordato da ricalcolare
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le proprie indicazioni in merito all’adesione al Concordato preventivo biennale, relativamente alla determinazione dell’imposta sostitutiva nell’ipotesi in cui il contribuente sia costretto a presentare una dichiarazione integrativa per sanare errori/omissioni. La presentazione di una dichiarazione integrativa oltre i termini fissati per l’adesione al Cpb, finalizzata a correggere errori/omissioni, qualora presenti valori che incidono sulla determinazione del reddito e/o sul valore della produzione netta concordati, comporta la necessità di ricalcolare la proposta di concordato, ai soli fini della verifica della decadenza dal patto. E anche nel caso in cui la correzione del punteggio Isa venga eseguita dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta soggetto al patto con il Fisco, si rende necessario procedere anche con l’integrazione del quadro ‘CP’.
Una Manovra bis fatta di odg
Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre la Camera dei Deputati ha approvato un lungo elenco di ordini del giorno che costituisce una sorta di Manovra fiscale bis. Nel pacchetto di misure trova posto la possibilità di aggregarsi in società di professionisti anche per chi beneficia del regime forfettario e il registro unico del Terzo settore aperto anche ai dottori commercialisti iscritti all’Albo. Stop, invece, all’aumento dell’età pensionabile. Flat tax per contrastare il fenomeno della fuga all’estero dei giovani e ripristino della flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2026 sulle dichiarazioni 2027. Un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, senza dimenticare i pensionati ex frontalieri sanmarinesi.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica
Per contrastare l’evasione fiscale nei settori del trasporto, della movimentazione merci e servizi di logistica la legge di Bilancio 2025 ha introdotto alcune misure in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il nuovo articolo 17, comma sesto, lettera a-quinquies del decreto Iva ha previsto che il meccanismo del reverse charge si applichi anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimento di merci e prestazioni di servizi di logistica. La misura non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all’art. 17-ter del medesimo decreto.
L’efficacia di questa misura è subordinata al rilascio da parte dell’Unione europea dell’autorizzazione di una misura di deroga. In attesa della piena operatività della disposizione descritta la manovra 2025 prevede un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell’Iva è ‘effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta’.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, analizza il regime transitorio opzionale e fornisce istruzioni operative agli Uffici al fine di garantire l’uniformità di azione.
Ambito applicativo del regime transitorio opzionale
Possono congiuntamente optare per il nuovo e temporaneo regime:
- le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica;
- i soggetti che, alle medesime imprese, forniscono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.
Con l’adesione a tale regime, il prestatore e il committente si accordano affinché il pagamento dell’Iva gravante sui servizi sopra citati – resi in esecuzione di un contratto – sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi.
L’opzione può essere esercitata a qualunque livello della catena di subappalto, a prescindere dall’opzione esercitata a monte.
Inoltre:
- la fattura è emessa dal prestatore (o dal subappaltatore) ai sensi dell’art. 21 del decreto Iva; tale documento deve indicare, oltre all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione ‘Opzione Iva a carico del committente ex art. 1, comma 59, legge n. 207 del 2024’;
- l’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura.
Ambito soggettivo
Facendo ricorso alla classificazione Ateco 2025, sezione H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO è possibile individuare le imprese committenti che svolgono attività di trasporto, di movimentazione merci e di logistica.
In presenza di una catena di subfornitura, anche i soggetti subappaltanti, nella loro veste di committenti, devono svolgere attività che rientrano nei codici Ateco dei settori di attività interessati dalla norma.
Qualora il committente (o il subappaltante) svolga un’attività rientrante nei medesimi codici ATECO, ma la stessa non sia stata comunicata ai sensi dell’art. 35 del decreto Iva, il committente (o il subappaltante) può optare per il regime transitorio, fermo restando l’obbligo di procedere all’adeguamento del codice attività secondo la classificazione ATECO 2025. Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia già comunicato lo svolgimento di un’attività rientrante nel campo di applicazione della disciplina in oggetto, il medesimo non è tenuto a presentare la variazione dati di cui al citato art. 35.
L’opzione per il regime transitorio non può essere esercitata dal committente (o dal subappaltante) che svolga attività rientranti nei codici ATECO identificativi dei servizi di trasporto di persone.
Durata e variazione dell’opzione
L’opzione per il regime transitorio esercitata congiuntamente dal prestatore e dal committente ha durata triennale e va comunicata all’Agenzia delle Entrate con apposito modello. A decorrere dal 30 luglio 2025 la comunicazione è presentata dal committente alle Entrate esclusivamente online o tramite intermediario.
L’opzione riguarda le prestazioni di servizi rese in esecuzione dei contratti o dei rapporti negoziali specificamente comunicati nell’apposito modello e non deve intendersi genericamente riferita a tutti i rapporti intercorrenti tra committente e prestatore, potendo la stessa essere esercitata anche solo per alcuni dei contratti stipulati tra le anzidette parti.
Il committente è tenuto a comunicare i dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’Iva da parte del committente in nome e per conto del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato.
L’opzione si considera esercitata alla data di trasmissione della comunicazione. Tale data rappresenta il momento a partire dal quale il committente versa in nome e per conto del prestatore l’Iva gravante sui servizi resi da tale soggetto.
L’opzione per il regime transitorio in esame non è revocabile; inoltre, è consentito l’invio di comunicazioni correttive solo per sanare eventuali errori riguardanti comunicazioni precedentemente trasmesse.
Recupero dell’imposta non dovuta nell’ambito del regime opzionale
Ai sensi dell’art. 1, comma 62, della legge di Bilancio 2025, nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni del comma 2 dell’art. 30-ter del Dpr n. 633/1972 e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta.
Il comma 3 del medesimo art. 30-ter dispone che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
L’applicazione dell’art. 30-ter, comma 2, del decreto Iva comporta che:
- il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell’imposta in nome e per conto del prestatore, chiede all’Erario la restituzione della maggior imposta detratta, disconosciuta e versata in seguito all’accertamento divenuto definitivo; il diritto al rimborso spetta a condizione che il committente dimostri l’effettivo versamento dell’imposta;
- considerato che il prestatore non incassa né versa l’imposta all’Erario, la domanda di restituzione è presentata dal committente entro il termine di due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto Iva, il committente deve rettificare l’Iva per l’importo evidenziato nella nota di variazione e in capo allo stesso si origina un credito Iva che può essere recuperato mediante un’istanza di rimborso di cui all’art. 30-ter, comma 1, del decreto Iva.
Rapporti con il regime degli autotrasportatori
L’opzione per il regime transitorio non comporta il venir meno del regime degli autotrasportatori di cui all’art. 74, quarto comma, del decreto Iva, ben potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.
L’autotrasportatore che opera nell’ambito del regime degli autotrasportatori, qualora abbia aderito al regime opzionale in qualità di committente, è tenuto a:
- registrare le fatture ricevute nel registro ‘Iva acquisti’ facendole confluire nella propria liquidazione Iva trimestrale;
- versare l’Iva in nome e per conto del prestatore con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura.
Clausola di salvaguardia
Agli Uffici il compito di valutare, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione della presente circolare.
Ravvedimento anni pregressi - Versamento dell’imposta sostitutiva - Soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale
I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che nel biennio 2025-2026 hanno aderito o aderiranno al concordato preventivo biennale possono adottare il regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva in parola, mediante mod. F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘4089’ denominato ‘Ravvedimento anni pregressi di cui all’art. 12-ter del decreto legge 17 giugno 2025 n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB’;
- ‘4090’ denominato ‘Ravvedimento anni pregressi di cui all’art. 12-ter del decreto legge 17 giugno 2025 n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB’;
- ‘4091’ denominato ‘Ravvedimento anni pregressi di cui all’art. 12-ter del decreto legge 17 giugno 2025 n. 84 – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB’;
Codici tributo per il versamento del Prelievo erariale unico di cui all’art. 39 Dl n. 269/2003 - Compilazione campo ‘codice identificativo’
Nel 2007 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello ‘F24 Accise’, del Prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71/E del 18 dicembre 2025, chiarisce come va compilato il campo ‘codice identificativo’ nel modello ‘F24 Accise’ quando i concessionari effettuano i versamenti relativi al Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento.
La direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto ai concessionari, per i codici tributo interessati, la compilazione del campo ‘codice identificativo’ nella sezione ‘Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione’ del modello ‘F24 Accise’.
I codici tributo interessati sono compresi nella forchetta che inizia dal ‘5155’ e termina al 5172’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis Dpr 600/1973 o dell’art. 54-bis Dpr 633/1972
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 o dell’art. 54-bis del Dpr n. 633/1973, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 70/E del 18 dicembre 2025, ha istituito una serie di codici tributi.
I nuovi codici tributo sono utilizzabili nei casi in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso è necessario predisporre un modello F24 nel quale i codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento reperibili all’interno delle citate comunicazioni.
Rinnovazione di ipoteca - Predisposizione della nota per l’esecuzione della formalità nei registri immobiliari in caso di intervenute modifiche nei soggetti o nei beni
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 17 dicembre 2025, è intervenuta sulle formalità di rinnovazione delle ipoteche nei registri immobiliari e ha fornito indicazioni sulla corretta modalità di redazione delle note di iscrizione in rinnovazione delle ipoteche, rispetto alla situazione esistente al momento dell’iscrizione originaria, soprattutto quando siano intervenute modifiche nel lato soggettivo o oggettivo.
Incertezze hanno riguardato anche le modalità di pagamento dei tributi dovuti per il rilascio di copie della originaria nota di iscrizione da presentare, in luogo del titolo, per la richiesta della formalità di rinnovazione.
L’attuale contesto, caratterizzato da una durata dei mutui spesso elevata ben oltre i venti anni, ha reso sempre più frequente la necessità di rinnovare le iscrizioni ipotecarie nei registri immobiliari. La rinnovazione, disciplinata dall’articolo 2850 c.c., produce una proroga degli effetti dell’ipoteca originariamente iscritta. Proprio in merito alla rinnovazione delle ipoteche nei registri immobiliari sono emerse alcune difformità di comportamento delle conservatorie. L’auspicio è quello che si arrivi ad adottare una procedura ‘standardizzata’ che garantisca maggiore uniformità degli uffici.
La corretta modalità di redazione delle note di iscrizione in rinnovazione è il punto centrale soprattutto quando, rispetto all’iscrizione originaria, siano intervenute modifiche soggettive, come il subentro di nuovi soggetti, per atto inter vivos o mortis causa oppure modificazioni soggettive nel lato creditorio. A rilevare anche i mutamenti che concernono gli immobili dell’ipoteca soggetta a rinnovazione, come le modifiche nella identificazione catastale dei beni ipotecati o la liberazione parziale dei beni dal gravame della garanzia.
La nota di iscrizione in rinnovazione va redatta scrupolosamente affinché rifletta la nuova realtà ed eviti disallineamenti che potrebbero condizionare negativamente le esigenze di una chiara e compiuta pubblicità.
Le modalità di pagamento dei tributi per il rilascio di copie rappresentano un altro motivo di frizione. La legge consente che la copia della nota originaria di iscrizione sostituisca il titolo nella richiesta di rinnovazione, ma le procedure di rilascio non sempre sono chiare e uniformi come pure le opzioni di pagamento.
Proprio per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire indicazioni precise agli operatori e promuovere buone pratiche per uniformare le prassi operative.
In particolare, per le modifiche dei titolari degli immobili ipotecati, la nota di iscrizione in rinnovazione dovrà riportare sia i soggetti originari sia quelli eventualmente subentrati. Nel caso di modifiche intervenute dal lato soggettivo creditorio, la rinnovazione potrà validamente eseguirsi con l’indicazione dell’originario creditore, ma, per una pubblicità più aderente alla realtà, potrà eseguirsi anche nei confronti del nuovo creditore; analogamente potrà operarsi nel caso di sopravvenute modifiche relative agli immobili ipotecati.
Da ultimo, la risoluzione fornisce chiarimenti sulle modalità di pagamento dei tributi per il rilascio di copia da presentare in luogo del titolo per ottenere la rinnovazione. A far data dal 1°luglio 2017 è utilizzabile il modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 elide) per il pagamento di imposte e tasse per i servizi ipotecari e catastali ma anche per il rilascio di certificati, copie e attestazioni.
Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025, ha esaminato le novità introdotte dal decreto legislativo 13 novembre 2024 n. 180 in merito al regime frontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il decreto in parola consente a coloro che sono stabiliti all’interno della Ue di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Paesi membri senza applicazione dell’Iva e senza diritto alla detrazione. Previsti, inoltre, adempimenti amministrativi semplificati.
Il nuovo regime transfrontaliero può essere adottato dai soggetti che risultano stabiliti in un determinato Stato membro dell’Unione europea, risultando irrilevanti eventuali identificazioni in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento. Non possono, invece, aderire al regime di franchigia transfrontaliero i soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora tali soggetti operino attraverso stabili organizzazioni esistenti in uno o più Paesi membri.
Il soggetto passivo che ha esercitato l’opzione per l’applicazione del regime di franchigia deve applicare tale regime in relazione a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in quello Stato. Non è possibile applicare nel medesimo Stato il regime di franchigia per alcune operazioni attive, assoggettandone altre al regime ordinario; il contribuente può, invece, scegliere di operare in regime di franchigia in alcuni Stati membri e di identificarsi in altri per effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi, applicando le regole ordinarie.
Il soggetto passivo che intende applicare il regime di franchigia in altri Stati deve chiedere l’autorizzazione al proprio Stato di stabilimento attraverso un’apposita procedura che prevede l’interlocuzione dello Stato di stabilimento con gli Stati di esenzione al fine di verificare che il soggetto sia in possesso dei requisiti per aderire al regime stesso.
Dalla norma emerge che i soggetti passivi che aderiscono al regime di franchigia transfrontaliero:
- non esercitano la rivalsa dell’Iva, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio della Ue;
- non hanno diritto alla detrazione dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi afferenti alle operazioni attive in franchigia;
- devono rispettare il requisito di un volume d’affari annuo non superiore alle due diverse soglie di 100.000 euro e di 85.000 euro. In primo luogo deve essere rispettata la soglia massima di 100.000 euro di volume d’affari complessivo nella Ue. In secondo luogo devono essere rispettate le specifiche soglie di volume d’affari fissate da ciascuno Stato membro di esenzione per le operazioni ivi effettuate.
Il regime in parola è riservato ai soggetti stabiliti nell’Unione europea. Nell’ambito di tale regime l’Italia può rivestire un ruolo di:
- Stato di stabilimento;
- Stato di esenzione.
L’art. 70-terdecies del decreto Iva al comma 2 stabilisce che il regime di franchigia transfrontaliero non si applica:
- alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Paese membro;
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.
Ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime di franchigia risulta fondamentale la determinazione del volume d’affari annuo complessivo nell’Unione europea (massimo 100.000 euro) e del volume d’affari annuo realizzato in ciascun Paese membro.
Alla determinazione del volume d’affari imputabile a ciascun Stato membro concorrono tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, territorialmente rilevanti in ogni Stato. In Italia, ad esempio, rilevano: le cessioni nazionali di beni e servizi rese nel territorio dello Stato; le esportazioni di beni dall’Italia verso un Paese terzo; le cessioni intra-Ue di beni trasportati o spediti dall’Italia in un altro Paese membro.
Concorrono, inoltre, alla formazione del volume d’affari in Italia le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti dall’Italia in un altro Stato membro a soggetti privati, qualora l’ammontare complessivo delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nella Ue non abbia superato 10.000 euro e il cedente non abbia optato per l’imposizione nello Stato di destinazione.
Alla determinazione della soglia non concorrono:
- le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;
- le operazioni esenti.
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono accedere al regime di franchigia transfrontaliero a patto che:
- siano rispettati gli adempimenti procedurali: il soggetto passivo deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate una ‘comunicazione preventiva’ di ammissione al regime con cui si chiede l’attribuzione del codice identificativo EX;
- siano verificati i requisiti stabiliti dallo Stato membro di esenzione: il soggetto passivo non deve aver superato la soglia annua di volume d’affari stabilita ai fini dell’applicazione del regime;
- sia rispettato il requisito unionale: il soggetto passivo deve aver realizzato all’interno dell’Unione europea un volume d’affari complessivo annuo non superiore a 100 mila euro.
Non possono invece accedere al regime in parola le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti in altri Stati membri, nonché i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini dell’Iva. Precluso l’accesso anche a stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti fuori dell’Unione europea.
I soggetti passivi stabiliti in Italia che intendono accedere al regime transfrontaliero devono inoltrare, mediante procedura web, una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, chiamata a valutare l’istanza. Il decreto Iva all’articolo 70-terdecies elenca dati e informazioni che il soggetto richiedente è tenuto a indicare nella comunicazione preventiva. Si tratta di una comunicazione, per ogni trimestre dell’anno civile, nella quale va comunicato l’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in Italia e in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri diversi da quelli di esenzione.
L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Entro tre anni dalla scadenza relativa al trimestre civile di riferimento, è consentito presentare una comunicazione trimestrale ‘correttiva’ di quella in precedenza trasmessa, esclusivamente nei seguenti casi:
- correzione di errori od omissioni della comunicazione originaria;
- venir meno, in tutto in parte, di alcune delle operazioni effettuate in tale trimestre civile.
La comunicazione che sostituisce la precedente deve riportare, oltre al dato modificato, anche tutte le altre informazioni già in precedenza trasmesse. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo trimestre civile, l’ultima sostituisce le precedenti.
I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Ue applicano il regime di franchigia in Italia alle stesse condizioni dei soggetti stabiliti in Italia per l’adesione al regime forfetario. Solo le persone fisiche soggetti passivi d’imposta sono ammesse al regime transfrontaliero in Italia. L’accesso richiede il rispetto del volume d’affari annuo di 85.000 euro o della soglia inferiore prevista dalla legge di Stabilità 2015. Per i soggetti già identificati in Italia, il numero di partita Iva italiano viene cessato per quanto concerne le operazioni attive effettuate in Italia in regime di franchigia. Ciò non vale per gli adempimenti degli obblighi derivanti da operazioni per cui il soggetto stesso sia debitore d’imposta.
La cessazione del regime di franchigia può essere ‘volontaria’ o ‘obbligatoria’, ciascuno con effetti e decorrenze diverse.
Con un aggiornamento della comunicazione preventiva il soggetto passivo Iva stabilito in Italia informa l’Agenzia delle Entrate che non intende più avvalersi del regime in uno o più Stati membri di esenzione. Se il soggetto passivo continua ad avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero in altri Stati membri, diversi da quelli per i quali ha comunicato la volontà di fuoriuscire dal regime, lo stesso deve continuare a inviare le comunicazioni trimestrali nello Stato o negli Stati membri nei quali non si avvale più del regime.
La cessazione obbligatoria dal regime di franchigia transfrontaliero si verifica qualora il soggetto passivo stabilito in Italia abbia superato la soglia nazionale di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia, oppure quando lo Stato di esenzione abbia comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia.
Calendario Fiscale
Le date importanti
12 Gen 2026 (1)
1) Comunicazione delle ritenute effettuate sui compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso corrisposti a dipendenti della P.A.
15 Gen 2026 (3)
1) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone Rai
2) Assistenza fiscale: comunicazione dei sostituti d'imposta di voler prestare assistenza fiscale
3) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone TV
16 Gen 2026 (28)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
6) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
7) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
8) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
9) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
10) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
11) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
12) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
15) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
16) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Versamento imposta sugli intrattenimenti
19) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
20) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
21) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
22) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
23) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
24) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
25) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
26) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
27) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
28) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Gen 2026 (2)
1) Enti pensionistici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
2) Enti pubblici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
Studio Associato Confor
Lo Studio Associato Confor S.r.l. nasce nel 2010 dalla scissione dello Studio Confor s.r.l., che opera sin dal 1987 con diversi professionisti, i quali, unendo le loro personali esperienze nei settori della consulenza societaria e aziendale, tributaria, finanziaria e nella gestione del personale dipendente, hanno dato vita ad una struttura completa, agile e dinamica che vanta un elevato grado di professionalità e dispone oggi delle più avanzate metodologie di lavoro e strumenti informatici.
Nel corso degli anni lo Studio Associato Confor S.r.l. ha ampliato i servizi e le attività di intervento strutturandosi in divisioni operative che, sebbene legate tra di loro, operano in distinti settori e garantiscono ai propri Clienti servizi altamente specializzati.
Dal 2010 ad oggi infatti, lo Studio Associato Confor S.r.l. ha sviluppato la struttura professionale iniziale, inserendo nel proprio organico collaboratori provenienti da esperienze pluriennali nei settori di competenza dello Studio.
Attualmente lo Staff dello Studio Associato Confor S.r.l. è composto da 12 addetti tra professionisti e collaboratori, che hanno maturato un’esperienza ventennale e trentennale nel settore dove operano, in particolare dello Staff fanno parte n° 3 Dott. Commercialisti iscritti nei relativi Albi Professionali e iscritti anche nel Registro dei Revisori dei Conti, e 9 collaboratori che ormai hanno maturato una notevole esperienza nel settore, per anni di pratica professionale.
La nostra Mission è quella di proporre al Cliente un servizio personalizzato ed insieme altamente professionale e competitivo, nonché fornire tutto l’apporto necessario per la realizzazione di progetti di crescita ed espansione aziendale, senza escludere la risoluzione delle problematiche lavorative che giornalmente ci vengono proposte.
Come opera lo studio
Lo Studio ha sede legale ed operativa a Roma, in Viale Caduti per la Resistenza, 711.
Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti specializzati per materia che vantano una profonda conoscenza delle specifiche problematiche trattate, alla quale si aggiunge un continuo e costante lavoro di aggiornamento ed interscambio professionale, supportato dai migliori strumenti di lavoro esistenti sul mercato, al fine di individuare e porre in essere tutte quelle attività che possono generare risparmi fiscali o agevolazioni finanziarie
Ogni membro dello Studio è investito della responsabilità di seguire tutte le problematiche relative al singolo Cliente, con l’unico obiettivo di fornirgli tutta l’assistenza richiesta e necessaria alla risoluzione delle diverse problematiche.
PROFESSIONISTI
Dott. Rino Quartarone – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Luca Gullì – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Canali – Commercialista e Revisore dei Conti
COLLABORATORI
Rag. Francesca Muzi – Addetta amministrazione e contabilità
Rag. Marina Felicissimo – Addetta alla contabilità
Rag. Lorena Di Matteo – Addetta alla contabilità
Rag. Sonia Zedde – Addetta alla contabilità
Rag. Mario Palombi – Addetto alla contabilità
Rag. Silvia Di Giuseppe – Addetta alla contabilità
Rag. Federica Caselli – Addetta alla contabilità
Rag. Valentina Roisecco – Addetta alla segreteria
Rag. Simona Alfonzi – Addetta alla contabilità
Siamo specializzati in
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza in materia di diritto societario e amministrativo.
Tale attività si realizza attraverso l’individuazione della forma societaria più opportuna per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (cariche amministrative, collegi sindacali, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società, bilanci di esercizio e periodici) nonché l’assistenza amministrativa e contrattuale.
Lo Studio offre quindi piena assistenza nelle operazioni di gestione d’azienda, con particolare riferimento alle procedure di contabilità, d’amministrazione, di predisposizione di bilanci, di budget, di dichiarazioni fiscali in genere.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. è in grado di offrire la propria assistenza in tutte le attività di organizzazione e riorganizzane aziendale realizzate tramite l’analisi, la progettazione e la realizzazione di operazioni di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti, scorporo ed acquisizione.
Tale forma di consulenza ed assistenza, copre quindi tutte le operazioni di costituzione, trasformazione, fusione, scissione e ricomposizione di società. L’acquisizione e la cessazione di aziende, di rami di aziende, di marchi, di licenze, di partecipazioni e nella realizzazione di joint – ventures per le imprese industriali, commerciali, finanziarie e servizi.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza fiscale relativamente a tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, con valenza nazionale.
Lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all’indebitamento, i finanziamenti agevolati, ecc…, al fine di ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale nel rispetto della legge.
I professionisti dello Studio Associato Confor S.r.l. hanno maturato un’ottima conoscenza in tema di fiscalità.
L’attività si concretizza prevalentemente nell’individuazione della migliore struttura societaria per soggetti giuridici nazionali, finalizzata alla minimizzazione del prelievo fiscale complessivo sul reddito prodotto.
Lo Studio è altresì in grado di assistere la propria clientela rappresentata da persone fisiche in tutte le problematiche di natura fiscale, delle dichiarazioni di successione e più in generale nella pianificazione fiscale dei patrimoni familiari.
Lo Studio si occupa di consulenza del lavoro, occupandosi di tutti i settori del diritto del lavoro nazionale, della previdenza sociale, e dell’amministrazione del personale attraverso la gestione delle risorse umane, pratiche amministrative del personale, gestione del rapporto di lavoro dipendente ed autonomo e di tutte le altre attività di natura lavoristica.
L’assistenza nella gestione del personale prevede quindi l’applicazione di contratti di lavoro, la predisposizione e l’elaborazione di buste paga e degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’assistenza e la consulenza del contenzioso contributivo e del lavoro.
Tale attività si orienta essenzialmente allo studio di soluzioni ai problemi organizzativi e di gestione dell’impresa ed in particolare alla realizzazione di:
- sistemi di pianificazione e programmazione aziendale;
- sistemi organizzativi complessi;
- sistemi di controllo di gestione;
- procedure e tecniche gestionali.
L’attività dello Studio Associato Confor S.r.l. in questo campo si pone l’obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento agevolato finalizzate alla nascita di nuove imprese, alla crescita degli investimenti, all’attività di ricerca ed innovazione tecnologica.
Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la predisposizione di domande di ammissione alle agevolazioni al fine di consentire alla propria clientela indirizzata a vari obiettivi (ricerca ed innovazione tecnologica, impianti ed ampliamenti, nuove imprese, ambiente, penetrazione commerciale e insediamenti produttivi all’estero, ecc…) di orientarsi tra le molteplici opportunità di fonte diversa (nazionale, regionale) caratterizzate da interventi diversi (finanziamenti a tasso agevolato, crediti d’imposta, ecc…).
All’attività primaria legata alla consulenza e pratica commerciale, alla gestione della contabilità, all’elaborazione delle buste paga e alla risoluzione di controversie tributarie, lo Studio ha affiancato altre attività collegate e correlate quali, prima fra tutte, l’assistenza in sede presso i clienti per l’impostazione amministrativa e fiscale delle procedure interne, tramite addestramento del personale o attraverso lo studio di soluzioni personalizzate, diversificate in ragione delle esigenze dei vari clienti, in taluni casi intervenendo nelle procedure e quindi nei sistemi informatici dei clienti, anche con l’utilizzo di pacchetti applicativi già collaudati ed in uso presso le nostre sedi, fornendo come valore aggiunto un veloce ed efficace addestramento del personale del cliente impiegato, oltre che un’assistenza on – line al cliente attraverso i nostri collaboratori.
Circolari dello Studio
Il cliente
La nostra attenzione è rivolta alla “formazione” del Cliente, attraverso l’aggiornamento periodico sulle principali novità fiscali mediante comunicazione verbale (consulenza) o scritta (e–mail, circolari, social, ecc…).
Lo Studio è inoltre costantemente impegnato in un’attività di analisi, in particolare attraverso:
- la pianificazione degli investimenti, con particolare riferimento all’analisi delle agevolazioni finanziarie e fiscali;
- la consulenza societaria ed amministrativa, con particolare attenzione all’ottimizzazione del prelievo fiscale ed alla migliore organizzazione della struttura societaria;
- la consulenza su finanziamenti agevolati, al fine di ottenere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti riguardanti ricerca ed innovazione tecnologica, realizzazione di impianti, ampliamenti, nuove imprese, ambiente, internazionalizzazione, ecc…;
- l’assistenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette mediante pareri scritti, telefonici, via e–mail e via social (su IRES, IRPEF, IRAP, IVA, Imposta di registro, ecc…);
- l’assistenza nella predisposizione del bilancio e delle dichiarazione dei redditi facendo particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per lo specifico settore di attività e localizzazione dell’azienda;
- l’assistenza e la rappresentanza di fronte alle Commissioni tributarie al fine di risolvere controversie tributaria e fiscali o al fine di tutelare il contribuente di fronte alle richieste errate di imposte e tasse da parte dell’Erario;
- l’assistenza presso gli uffici finanziari, al fine di sanare eventuali irregolarità commesse usufruendo delle varie possibilita’ che vengono di volta in volta proposte (sanatorie irregolarità formali, conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, ravvedimento operoso, rottamazioni, concordati, ecc.).
