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Aggiornamenti & Fiscalità

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Manovra, per la difesa 12 miliardi Verso sgravi fiscali e tagli di spesa

3 Ottobre 2025 | Corriere della Sera - Mario Sensini - Pag. 32

Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica, propedeutico alla manovra, insieme al Ddl sull’energia nucleare. La legge di Bilancio che vedrà la luce il 20 ottobre comporterà una ricomposizione del prelievo fiscale riducendo il carico sul lavoro. Sarà ulteriormente rifinanziato il fondo sanitario e ci saranno misure per stimolare gli investimenti delle imprese, per sostenere la natalità e conciliare vita e lavoro. Il Governo ha programmato un incremento della spesa per la difesa che prevede un impegno a regime di 12 miliardi. Questo, una volta usciti dalla procedura d’infrazione Ue per deficit eccessivo che si realizzerà nella prossima primavera. Lo stimolo maggiore alla crescita dovrebbe venire dalla riduzione dell’aliquota Irpef sui redditi tra 28 e 50 mila euro dal 35 al 33%. Il beneficio fiscale, pari al massimo a 440 euro l’anno, potrebbe essere appannaggio anche dei redditi superiori. Nel menù anche una nuova rottamazione delle cartelle e la conferma con semplificazione dell’Ires premiale per le imprese. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Conti, deficit al 3%: in tre anni 12 miliardi in più alla Difesa’ – pag. 3)

Ires premiale, utile accantonato senza obbligo di destinazione

3 Ottobre 2025 | Il Sole 24 Ore - Emanuele Reich, Franco Vernassa - Pag. 31

L’Ires premiale richiede alle imprese di accantonare l’80% dell’utile 2024 senza distribuirlo ai soci, pena la decadenza dall’agevolazione nel biennio di sorveglianza 2025-2026. Questo accantonamento può confluire in qualsiasi riserva, coprire le perdite o essere portato a nuovo, senza necessità di un vincolo civilistico specifico. Anche l’aumento di capitale sociale rientra tra le destinazioni ammesse. L’obiettivo è garantire che l’utile rimanga nel patrimonio netto, indipendentemente dall’obbligatorietà o spontaneità della scelta. Nel periodo di sorveglianza è comunque possibile distribuire altre riserve pregresse, grazie a una presunzione fiscale che tutela l’agevolazione. Infine, l’utile accantonato aggregato costituisce anche la base di calcolo per la soglia minima degli investimenti agevolabili, sebbene il vincolo di non distribuzione resti limitato all’80%.

Giovani commercialisti, il rilancio puntando sulle specializzazioni

3 Ottobre 2025 | Il Sole 24 Ore - Federica Micardi - Pag. 32

‘Oltre la maschera’. Questo è il titolo del convegno dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili che si è aperto ieri a Cagliari. Di fatto è un invito alla categoria ad andare oltre lo stereotipo del commercialista schiacciato dagli adempimenti. Secondo il presidente dell’Unione Francesco Cataldi le specializzazioni, se riconoscibili, permetteranno ai commercialisti di essere percepiti dalla società come valore aggiunto e su questo fronte avrà un ruolo determinante la riforma dell’ordinamento della categoria, che in questi giorni ha iniziato il suo iter parlamentare. La bozza della riforma proposta dal Consiglio nazionale ha recepito alcune indicazioni avanzate dall’Unione. Tra queste l’inserimento della quota generazionale nella politica di categoria. Il convegno di Cagliari è stata anche l’occasione per presentare una ‘guida’ sugli onorari per le attività del dottore commercialista. 

Bonus casa, l’eredità non richiede il possesso

3 Ottobre 2025 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour - Pag. 33

Non occorre avere la detenzione dell’immobile nell’anno in cui si apre la successione per ereditare i bonus casa. Per utilizzarli, però, la detenzione è invece un requisito essenziale e deve sussistere dal 1°gennaio al 31 dicembre degli anni nei quali si portano in dichiarazione le agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7/2025, fa chiarezza sui requisiti da rispettare per ereditare le agevolazioni fiscali. Quando viene aperta la successione non è necessario avere la detenzione del bene ma per portare i bonus casa in dichiarazione è necessario avere la detenzione della casa per l’intero anno. Altrimenti non sarà possibile sfruttare la rata di quell’anno. 

Spese di rappresentanza del commercialista deducibili solo se inerenti

3 Ottobre 2025 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 33

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26553 depositata ieri, ha sostenuto che sono indeducibili le spese di rappresentanza per il commercialista se non dimostra la diretta riconducibilità all’attività professionale: non basta infatti che astrattamente rientrino nei beni deducibili, poiché serve la prova della concreta destinazione. Il caso origina da un avviso di accertamento notificato a un commercialista con il quale l’Ufficio ha recuperato la deducibilità di alcune spese di rappresentanza perché ritenute non inerenti. Secondo l’Agenzia non sussistevano prove che ricollegassero dette spese ai clienti destinatari degli omaggi. I Supremi giudici hanno ricordato che spetta all’interessato fornire la prova dell’inerenza rispetto all’attività professionale. 

Battelli per persone e merci: esenzioni accise semplificate

3 Ottobre 2025 | Il Sole 24 Ore - Vittorio Santabarbara, Benedetto Santacroce - Pag. 34

Con un nuovo documento di prassi l’Agenzia delle Dogane e monopoli conferma la possibilità di riconoscere il beneficio fiscale dell’esenzione accise anche a quei soggetti che nella propria attività prestano servizi tecnico-nautici di interesse generale, ancillari alle operazioni portuali, istituiti nei porti a garanzia della sicurezza della navigazione e dell’approdo. Tale riconoscimento agevolativo rappresenta una novità assoluta in quanto chiarisce che tali attività, che non assumono le caratteristiche del trasporto regolare di passeggeri, svolgono per via della loro natura, comunque, una attività tipica delle funzioni di pubblico servizio. L’esenzione accise per i servizi portuali di ‘battellaggio’ è stata notevolmente ridotta a seguito della sentenza del 16 settembre 2021 della Corte di giustizia Ue.(Ved. anche Italia Oggi: ‘Barche, carburante meno caro’ – pag. 28)

Rate fiscali, pagare tutto premia

3 Ottobre 2025 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 23

Con la pace fiscale viene meno la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false per operazioni inesistenti. E questo in quanto gli amministratori della Srl hanno pagato tutte le rate pattuite con il Fisco. Pesano da una parte la riforma penale Cartabia e dall’altra quella tributaria: il Dlgs n. 150/2022 ha, infatti, modificato l’art. 131-bis c.p. stabilendo che ai fini della non punibilità per particolare tenuità il giudice deve considerare la condotta susseguente al reato; il Dlgs n. 87/2024, poi, indica proprio come elemento da valutare sul punto l’adempimento integrale dell’obbligo di pagamento del piano rateale concordato con l’Amministrazione finanziaria. E il fatto che il contribuente abbia ottemperato deve essere valutato nell’ambito dell’apprezzamento sull’entità del danno. Così si è espressa la Cassazione penale nella sentenza n. 32525 dello scorso 1°ottobre. 

730, secondo acconto mignon

3 Ottobre 2025 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 25

730/2025. Entro il 10 ottobre è possibile richiedere al sostituto d’imposta lo stop o la riduzione del versamento del secondo acconto e fino al 27 si possono inviare i modelli integrativi ‘a favore del contribuente’. Dopo il 10 ottobre le modifiche ‘pro contribuente’ dovranno essere inviate con il modello redditi, ‘rettificativo’ se inviato entro il 31 ottobre o integrativo, con trasmissione consentita dal 1°novembre 2025 ed entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello originario. Per le correzioni a sfavore invece è utilizzabile unicamente il modello redditi con le medesime scadenze sopra citate. Fino al 10 ottobre per ridurre o azzerare il secondo acconto. 

Una Riscossione da riscrivere

3 Ottobre 2025 | Italia Oggi - Cristina Bartelli - Pag. 26

L’Associazione nazionale comuni e la conferenza delle regioni e delle province, ieri, hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, alla relazione sul magazzino delle cartelle in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per le regioni la riscossione è da riscrivere. Più soft il giudizio dei comuni. Sì alla gestione pubblico privato dei crediti di modesto importo, discarico accelerato dei microcrediti con gli enti locali. Tuttavia, la cancellazione di un terzo del magazzino delle cartelle non risolve il problema ma impone un necessario investimento sulla riscossione coattiva. La Commissione ha operato una riclassificazione dei crediti residui distinguendo tra quelli giuridicamente non più esigibili e quelli con prospettive di riscossione, ulteriormente ripartiti in base alla stimabilità della loro riscuotibilità. 

Richiesta di documenti limitata

3 Ottobre 2025 | Italia Oggi - Andrea Bongi - Pag. 27

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 137/2025 depositata lo scorso 28 luglio, ‘bacchetta’ alcune prassi amministrative non conformi alla normativa ricordando che l’Agenzia delle Entrate non può richiedere documenti al contribuente dei quali è già in possesso. Non può nemmeno pretendere le copie analoghe delle fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente poiché le stesse sono archiviate in una banca dati della quale l’Agenzia stessa ha piena e completa disponibilità. Allo stesso modo non può richiedere al contribuente documenti che la stessa può facilmente procurarsi interrogando tali banche dati. A sollevare la questione di legittimità costituzionale è stata la Cgt di Roma a seguito di un contenzioso nel corso del quale un contribuente aveva prodotto in giudizio documentazione giustificativa di costi sostenuti che non erano stati consegnati all’ufficio nella fase accertativa, nonostante l’esplicita richiesta avanzata da quest’ultimo. 

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Soppressione dei codici tributo ‘1632’ e ‘162E’ per l’utilizzo in compensazione del credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta

26 Settembre 2025 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49/E del 17 settembre 2025, dispone la soppressione dei codici tributo ‘1632’ e ‘162E’ denominati ‘Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, comma 3, del Tuir’ e istituiti, rispettivamente, con le risoluzioni n. 13/E/2015 e n. 103/E/2015, per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24 e il modello F24 Enti pubblici, del credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta.

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

26 Settembre 2025 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 48/E del 4 settembre 2025, ha istituito 5 nuovi causali contributo che consentiranno il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare ai seguenti enti convenzionati: Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS), Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.), Ente Bilaterale EB WORK, Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA), Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI (FUEB). 

Le convenzioni stipulate tra l’Inps e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità regolano, mediante il modello F24, il servizio di riscossione dei contributi all’Inps, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme di rispettiva competenza. 

Le nuove causali contributo sono:

  • ‘EBSC’ denominata ‘Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale’;
  • ‘ESBI’ denominata  ‘Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia’;
  • ‘EBWO’ denominata ‘Ente Bilaterale EB WORK’;
  • ‘EISO’ denominata ‘Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico’;
  • ‘FUEB’denominata ‘Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI’

Calendario Fiscale

Le date importanti

01 Ott 2025 (1)

1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/09/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2025.
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

16 Ott 2025 (124)

1) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

3) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

4) Versamento 5 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

5) Versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

6) Versamento 4 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

7) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

9) Soggetti IRES: versamento 5 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

10) Soggetti IRES: versamento 4 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

11) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

12) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 prima rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

13) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

15) Versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

16) Versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

17) Versamento 4 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

18) Versamento 4 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

19) Soggetti IRPEF: versamento della 5 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

20) Soggetti IRPEF: versamento della 4 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

21) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

22) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

23) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

24) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

26) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2024
Cosa: Versamento 8 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,31% mensile a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

28) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

29) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

30) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

31) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

32) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

33) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

34) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

35) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

36) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

37) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

38) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

39) Versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

40) Versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento, 5 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

41) Versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

42) Versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

43) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

44) Versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

45) Versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

46) Versamento 4 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

47) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

48) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

49) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

50) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

51) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

52) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

53) Versamento 5 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento della 5 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

54) Versamento 4 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento della 4 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

55) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente o a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente o a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Acconto 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

70) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

71) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

72) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

73) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

74) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

75) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale

Chi: Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa: Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO 3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta 3845 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 3846 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo 4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta

76) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6009 - Versamento Iva mensile settembre

77) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6009 - Versamento Iva mensile settembre

78) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2024
Cosa: Versamento 8 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,31% mensile a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

79) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 609E - Versamento IVA mensile settembre

80) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

81) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2023

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento della 8 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione del 2,31% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 142E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

82) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6009 - Versamento Iva mensile settembre

83) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa:  Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

84) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

85) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

86) Versamento 5 rata del saldo IVA 2024

Chi: Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2025 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

87) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 3 rata

Chi: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA.
Cosa: Versamento 3 rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva

88) IVA: versamento del saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

89) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 4 rata

Chi: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA
Cosa: Versamento 4 rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva

90) Versamento 4° rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

91) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2024

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

92) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 4 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

93) IVA: versamento del saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

94) Società "di comodo": versamento 5 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

95) Società "di comodo": versamento 4 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

96) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'Ires a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

97) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:  Versamento 4 rata, della maggiorazione IRES del 10,5% a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

98) Soggetti Ires: versamento 5 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires

Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2025 e modello ENC 2025), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

99) Soggetti Ires: versamento 4 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2025 e modello ENC 2025), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto il pagamento ratealeed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

100) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

101) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata della maggiorazione IRES del 10,5% a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

102) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

103) Versamento 5 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

104) Versamento 4 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

105) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

106) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 4 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

107) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:  Versamento 3 rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

108) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

109) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 5 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 20245, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

110) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti

Chi: Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025.
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

111) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

112) Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

113) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

114) Versamento 4 rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

115) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

116) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

117) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

118) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

119) Regime forfetario agevolato: versamento 5 rata imposta sostitutiva

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

120) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 4 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

121) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

122) Versamento 3 rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

123) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

124) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

31 Ott 2025 (19)

1) Presentazione a intermediari abilitati della scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef

Chi: Persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Cosa: Presentazione a intermediari abilitati della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Mediante consegna all'intermediario abilitato

2) Versamento 4 rata trimestrale del canone RAI in caso di rinnovo per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Chi: Contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali
Cosa: Versamento della quarta rata trimestrale del Canone TV in caso di rinnovo. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: TVRI - Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

3) Versamento del canone RAI in caso di nuovo abbonamento per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Chi: Contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali
Cosa: Versamento del Canone TV in caso di nuovo abbonamento. N.B. Il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell'apparecchio tv (per gli importi da versare: tab. 2 pag. 7 circ. n. 45/E del 30/12/2016)
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: TVNA - Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa:  Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2025
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

7) Presentazione modello "REDDITI PF 2025" e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Chi: Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l'invio telematico
Cosa: Presentazione della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2025" e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

8) Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi

Chi: Eredi delle persone decedute nel periodo 1° gennaio 2024 - 30 giugno 2025
Cosa: Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati

9) Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2025"

Chi: Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Cosa: Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2025"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

10) Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2025"

Chi: Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); Enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l'anno solare
Cosa: Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2025"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

11) Presentazione della dichiarazione IRAP 2025

Chi: Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
Cosa: Presentazione della dichiarazione IRAP 2025
Modalità:  Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

12) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

13) Presentazione modello CNM 2025

Chi: Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare
Cosa: Presentazione del modello CNM 2025 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello "REDDITI SC 2025"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

14) Mod. 770/2025

Chi: Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi; nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988; nonché soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull'ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi
Cosa: Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2024 - Mod. 770/2025
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel

15) Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2025"

Chi: Enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare (Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commericali); Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione
Cosa: Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2025"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

16) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico
Codice tributo: 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

17) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico
Codice tributo: 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

18) Vendita di beni tramite piattaforme digitali: comunicazione relativa alle forniture del trimestre precedente

Chi: Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati commerciali dei fornitori e del numero totale delle unità vendute con riferimento al trimestre precedente
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati commerciali dei fornitori e del numero totale delle unità vendute con riferimento al trimestre precedente
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 prot. n. 660061

19) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR

Chi: Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali
Cosa: Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate
Codice tributo: 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
chi siamo

Studio Associato Confor

Lo Studio Associato Confor S.r.l. nasce nel 2010 dalla scissione dello Studio Confor s.r.l., che opera sin dal 1987 con diversi professionisti, i quali, unendo le loro personali esperienze nei settori della consulenza societaria e aziendale, tributaria, finanziaria e nella gestione del personale dipendente, hanno dato vita ad una struttura completa, agile e dinamica che vanta un elevato grado di professionalità e dispone oggi delle più avanzate metodologie di lavoro e strumenti informatici.

Nel corso degli anni lo Studio Associato Confor S.r.l. ha ampliato i servizi e le attività di intervento strutturandosi in divisioni operative che, sebbene legate tra di loro, operano in distinti settori e garantiscono ai propri Clienti servizi altamente specializzati.

Dal 2010 ad oggi infatti, lo Studio Associato Confor S.r.l. ha sviluppato la struttura professionale iniziale, inserendo nel proprio organico collaboratori provenienti da esperienze pluriennali nei settori di competenza dello Studio.

Attualmente lo Staff dello Studio Associato Confor S.r.l. è composto da 12 addetti tra professionisti e collaboratori, che hanno maturato un’esperienza ventennale e trentennale nel settore dove operano, in particolare dello Staff fanno parte n° 3 Dott. Commercialisti iscritti nei relativi Albi Professionali e iscritti anche nel Registro dei Revisori dei Conti, e 9 collaboratori che ormai hanno maturato una notevole esperienza nel settore, per anni di pratica professionale.

La nostra Mission è quella di proporre al Cliente un servizio personalizzato ed insieme altamente professionale e competitivo, nonché fornire tutto l’apporto necessario per la realizzazione di progetti di crescita ed espansione aziendale, senza escludere la risoluzione delle problematiche lavorative che giornalmente ci vengono proposte.

Come opera lo studio

Lo Studio ha sede legale ed operativa a Roma, in Viale Caduti per la Resistenza, 711.

Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti specializzati per materia che vantano una profonda conoscenza delle specifiche problematiche trattate, alla quale si aggiunge un continuo e costante lavoro di aggiornamento ed interscambio professionale, supportato dai migliori strumenti di lavoro esistenti sul mercato, al fine di individuare e porre in essere tutte quelle attività che possono generare risparmi fiscali o agevolazioni finanziarie

Ogni membro dello Studio è investito della responsabilità di seguire tutte le problematiche relative al singolo Cliente, con l’unico obiettivo di fornirgli tutta l’assistenza richiesta e necessaria alla risoluzione delle diverse problematiche.

PROFESSIONISTI

Dott. Rino Quartarone – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Luca Gullì – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Canali – Commercialista e Revisore dei Conti

COLLABORATORI

Rag. Francesca Muzi – Addetta amministrazione e contabilità
Rag. Marina Felicissimo – Addetta alla contabilità
Rag. Lorena Di Matteo – Addetta alla contabilità
Rag. Sonia Zedde – Addetta alla contabilità
Rag. Mario Palombi – Addetto alla contabilità
Rag. Silvia Di Giuseppe – Addetta alla contabilità
Rag. Federica Caselli – Addetta alla contabilità
Rag. Valentina Roisecco – Addetta alla segreteria
Rag. Simona Alfonzi – Addetta alla contabilità

specialisti da sempre

Siamo specializzati in

Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza in materia di diritto societario e amministrativo.

Tale attività si realizza attraverso l’individuazione della forma societaria più opportuna per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (cariche amministrative, collegi sindacali, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società, bilanci di esercizio e periodici) nonché l’assistenza amministrativa e contrattuale.

Lo Studio offre quindi piena assistenza nelle operazioni di gestione d’azienda, con particolare riferimento alle procedure di contabilità, d’amministrazione, di predisposizione di bilanci, di budget, di dichiarazioni fiscali in genere.

Lo Studio Associato Confor S.r.l. è in grado di offrire la propria assistenza in tutte le attività di organizzazione e riorganizzane aziendale realizzate tramite l’analisi, la progettazione e la realizzazione di operazioni di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti, scorporo ed acquisizione.

Tale forma di consulenza ed assistenza, copre quindi tutte le operazioni di costituzione, trasformazione, fusione, scissione e ricomposizione di società. L’acquisizione e la cessazione di aziende, di rami di aziende, di marchi, di licenze, di partecipazioni e nella realizzazione di joint – ventures per le imprese industriali, commerciali, finanziarie e servizi.

Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza fiscale relativamente a tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, con valenza nazionale.

Lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all’indebitamento, i finanziamenti agevolati, ecc…, al fine di ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale nel rispetto della legge.

I professionisti dello Studio Associato Confor S.r.l. hanno maturato un’ottima conoscenza in tema di fiscalità.

L’attività si concretizza prevalentemente nell’individuazione della migliore struttura societaria per soggetti giuridici nazionali, finalizzata alla minimizzazione del prelievo fiscale complessivo sul reddito prodotto.

Lo Studio è altresì in grado di assistere la propria clientela rappresentata da persone fisiche in tutte le problematiche di natura fiscale, delle dichiarazioni di successione e più in generale nella pianificazione fiscale dei patrimoni familiari.

Lo Studio si occupa di consulenza del lavoro, occupandosi di tutti i settori del diritto del lavoro nazionale, della previdenza sociale, e dell’amministrazione del personale attraverso la gestione delle risorse umane, pratiche amministrative del personale, gestione del rapporto di lavoro dipendente ed autonomo e di tutte le altre attività di natura lavoristica.

L’assistenza nella gestione del personale prevede quindi l’applicazione di contratti di lavoro, la predisposizione e l’elaborazione di buste paga e degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’assistenza e la consulenza del contenzioso contributivo e del lavoro.

Tale attività si orienta essenzialmente allo studio di soluzioni ai problemi organizzativi e di gestione dell’impresa ed in particolare alla realizzazione di:

  • sistemi di pianificazione e programmazione aziendale;
  • sistemi organizzativi complessi;
  • sistemi di controllo di gestione;
  • procedure e tecniche gestionali.

L’attività dello Studio Associato Confor S.r.l. in questo campo si pone l’obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento agevolato finalizzate alla nascita di nuove imprese, alla crescita degli investimenti, all’attività di ricerca ed innovazione tecnologica.

Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la predisposizione di domande di ammissione alle agevolazioni al fine di consentire alla propria clientela indirizzata a vari obiettivi (ricerca ed innovazione tecnologica, impianti ed ampliamenti, nuove imprese, ambiente, penetrazione commerciale e insediamenti produttivi all’estero, ecc…) di orientarsi tra le molteplici opportunità di fonte diversa (nazionale, regionale) caratterizzate da interventi diversi (finanziamenti a tasso agevolato, crediti d’imposta, ecc…).

All’attività primaria legata alla consulenza e pratica commerciale, alla gestione della contabilità, all’elaborazione delle buste paga e alla risoluzione di controversie tributarie, lo Studio ha affiancato altre attività collegate e correlate quali, prima fra tutte, l’assistenza in sede presso i clienti per l’impostazione amministrativa e fiscale delle procedure interne, tramite addestramento del personale o attraverso lo studio di soluzioni personalizzate, diversificate in ragione delle esigenze dei vari clienti, in taluni casi intervenendo nelle procedure e quindi nei sistemi informatici dei clienti, anche con l’utilizzo di pacchetti applicativi già collaudati ed in uso presso le nostre sedi, fornendo come valore aggiunto un veloce ed efficace addestramento del personale del cliente impiegato, oltre che un’assistenza on – line al cliente attraverso i nostri collaboratori.

Sempre aggiornati

Circolari dello Studio

Chiusura estiva 2025

30/07/2025

PEC amministratori societa\'

13/03/2025

Assicurazione Obbligatoria Danni Catastrofali

04/03/2025

Nuovi codici ATECO

07/02/2025

DVR

14/01/2025

Orari Studio

10/01/2025
Al tuo fianco

Il cliente

La nostra attenzione è rivolta alla “formazione” del Cliente, attraverso l’aggiornamento periodico sulle principali novità fiscali mediante comunicazione verbale (consulenza) o scritta (e–mail, circolari, social, ecc…).

Lo Studio è inoltre costantemente impegnato in un’attività di analisi, in particolare attraverso:

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali