Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
Scattano i dazi di Trump al 10% L’Ue: ‘Meglio intesa che guerra’
Ieri è entrato in vigore il nuovo dazio ‘universale’ del 10% deciso dal presidente americano Donald Trump. La nuova tariffa punta a sostituire i dazi indiscriminati finora in vigore e annullati dalla Corte Suprema americana. Intanto il commissario europeo al Trude Sefcovic spinge il Parlamento europeo a ratificare l’accordo con gli Usa chiuso a luglio. Serve, però, chiarezza da parte americana. Il nuovo approccio di Trump va nella direzione di aumentare i dazi su alcune esportazioni dell’Ue oltre il limite massimo del 15% concordato con Washington la scorsa estate. Ma non sarebbe l’unica infrazione all’intesa. Anche le tariffe al 50% sui prodotti contenenti alluminio e acciaio non lo rispetterebbero. L’auspicio è che si possa trovare un accordo prima possibile. Sefcovic è stato rassicurato dai suoi omologhi a stelle e strisce che l’accordo con la Ue resterà. A Bruxelles si sollevano dubbi sulla validità dell’intesa dopo la sentenza della Corte Suprema americana.
Tariffe, ricorsi e scadenze: il grande pasticcio delle barriere
I nuovi dazi globali annunciati da Trump sono in vigore da ieri. Arrivano dopo la sentenza della Corte Suprema americana. Ma a pesare, tanto, sulle imprese è l’incertezza. La durata limitata delle nuove tariffe e il timore che possano ancora salire frenano acquisti e investimenti. Preoccupano anche le voci sull’impegno a mantenere i vecchi dazi ma attraverso nuove vie giuridiche. Pesano pure le minacce su chi viola impegni non mantenuti. La mancata ratifica dell’accordo di Tumberry da parte del Parlamento Ue potrebbe indispettire Washington. Per questo gli imprenditori esortano la Commissione ad andare avanti con l’intesa.
Partecipazioni , doppia mossa per la tassazione ridotta
Il decreto correttivo in arrivo dovrebbe contenere un doppio intervento sulle partecipazioni ovvero sulle nuove condizioni previste dalla legge di Bilancio (partecipazione non inferiore al 5% o valore fiscale non inferiore a 500 mila euro) e per mantenere il prelievo favorevole dell’1,2% sulle plusvalenze. Si prevedono interventi normativi nel decreto correttivo e un pacchetto di interpretazioni ufficiali. Le nuove regole valgono per le partecipazioni acquisite dal 2026, salvaguardando quelle detenute al 31 dicembre 2025. Il nodo principale riguarda se considerare la quota detenuta o quella venduta per applicare il regime Pex; si privilegia l’intero pacchetto. L’incertezza rischia di bloccare compravendite e strategie di investimento, soprattutto nelle PMI. Allo studio chiarimenti e interventi correttivi per evitare distorsioni del mercato.
Dopo il Testo unico la delega fiscale cerca lo sprint
Dopo il via libera preliminare al nuovo Testo unico delle imposte sui redditi nel cantiere della delega fiscale trova posto anche la riforma dell’accertamento. L’obiettivo del Testo unico sull’accertamento è disciplinare in modo organico le disposizioni relative ai controlli, che finora hanno trovato casa in contenitori differenziati a seconda del tipo di imposte. L’ambizione è ottenere un reale effetto di semplificazione per tutti gli addetti ai lavori del mondo tributario. Ma la delega fiscale contiene anche due tasselli centrali: la riforma dei tributi locali e quella del gioco fisico in concessione. Su quest’ultima siamo alle battute finali:oltre a riscrivere le regole del gioco retail per dare certezza agli operatori e garantire maggiori tutele ai giocatori, il decreto potrebbe garantire all’Erario incassi freschi con le gare per le nuove concessioni delle scommesse. Sui tributi locali l’idea sarebbe quella di presentare un nuovo decreto legislativo che estenda la strategia della compliance ai tributi locali.
Acquisti di crediti di imposta, prelievo al 26% sulla differenza tra valore nominale e costo
Nel corso di Telefisco 2026 il vice ministro all’Economia, Maurizio Leo aveva aperto alla possibilità di tassare come reddito diverso la differenza di costo d’acquisto e valore nominale. Nel nuovo decreto fiscale atteso in Consiglio dei ministri la prossima settimana dovrebbe trovare posto la misura sui crediti d’imposta acquistati dai professionisti che prevede la tassazione separata al 26% della differenza tra valore nominale e costo sostenuto per comprarli. Diversi gli aspetti da mettere a punto. Da un lato c’è la questione che i costi si imputano per cassa nell’anno in cui sono sostenuti. Mentre il valore del credito va imputato per singola rata di utilizzo. Dall’altro, va considerato che un intervento simile non andrebbe a toccare solo i redditi di lavoro autonomo ma la generalità dei contribuenti persone fisiche, con la necessità quindi di prevedere un meccanismo destinare a un’applicazione su più larga scala.
Incrementi e conguagli in busta paga di aprile per 4 milioni di lavoratori
Dopo i chiarimenti della circolare n. 2/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate, le aziende provvederanno ad applicare gli aumenti dei rinnovi contrattuali con la tassazione light del 5%. E lo faranno a partire dal mese di maggio. Difficilmente ciò potrà avvenire già da marzo. Secondo i dati Istat i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro percepiti nel 2024 sono stati 17 e hanno coinvolto circa 4 milioni di addetti, mentre nel 2025 sono stati 19 per 2,2 milioni di persone. A questi si aggiungono metalmeccanici e gomma plastica che non sono stati inclusi nei dati Istat in quanto, a fine 2025, erano in attesa di ratifica definitiva. A pesare c’è anche il tema di come sarà riportata in busta paga la nuova indicazione; con buona probabilità si troverà uno specifico rigo con i conguagli e gli incrementi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Aumenti, flat tax a maglie larghe’ – pag. 30)
Pex, per le vendite frazionate serve un correttivo temporale
La manovra 2026 ha introdotto due requisiti speculari per usufruire della detassazione parziale di dividendi e plusvalenze Pex: percentuale minima del 5% o valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. La norma sulle plusvalenze ha duplicato quando già previsto per i dividendi ma mentre per questi ultimi il reddito conseguito è sempre riferito all’intera partecipazione posseduta al momento dell’incasso, per le plusvalenze ciò non è sempre vero, potendosi avere plusvalenze che derivano da cessioni frazionate di quote prelevate da un pacchetto più ampio. Una situazione simile si pone per i capital gain delle persone fisiche che fino al 2018 scontavano l’imposta sostitutiva con percentuali fino al 20%, mentre concorrevano a formare il reddito se si supera tale soglia. Assoholding, con la circolare 1/2026, sostiene che per le vendite frazionate serve un correttivo alla norma che introduca un arco temporale di misurazione cumulativa delle cessioni come previsto per i capital gain. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Tavolo di lavoro Mef sulla Pex’ – pag. 33)
Le società conservano gli obblighi di trasparenza
Non compare nel testo definitivo del decreto legge n 19/2026 la disposizione che contiene l’auspicata semplificazione sugli obblighi di trasparenza delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, contributi ricevuti dalle PA di importo totale superiore a 10 mila euro annui. Ad oggi non è noto se la misura potrà essere ‘ripescata’. Nel frattempo il codice Incentivi è intervenuto sul tema, senza però apportare significative modifiche agli obblighi già in vigore. La bozza di decreto Pnrr prevedeva la cancellazione della misura che dispone precisi obblighi di ‘trasparenza’ delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio precedente. La norma abrogatrice dell’obbligo per le imprese non è più presente nel decreto Pnrr, dove invece si rinviene l’ennesima proroga al 31 dicembre 2027 del termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis.
L’affitto di azienda non fa decadere dal concordato
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 46/2026, chiarisce che l’affitto di azienda non è causa di cessazione del concordato preventivo biennale. La questione affrontata riguarda una società che aveva aderito al Cpb per il biennio 2024/2025 e che ha preso in affitto nel corso del 2025 un’azienda di proprietà di un’altra società. L’istante chiede se l’affitto di azienda possa rientrare in una causa di blocco o di decadenza del Cpb. Le Entrate rispondono che la lettera b-ter) dell’art. 21 Dlgs n. 13/2024 individua le operazioni che possono modificare la capacità reddituale del contribuente e che, quindi, possono portare a una causa di cessazione del Cpb. Il riferimento è alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di azienda o di ramo. Solo in questi casi viene meno il diretto collegamento tra la proposta di concordato e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico della società.
Fisco, la Ue vuole darci un taglio
La Commissione europea ha aperto una consultazione sul cantiere dell’Omnibus fiscale per intervenire su 5 direttive della tassazione societaria, con l’obiettivo di eliminare sovrapposizioni normative e aggiornare regole considerate frammentate o superate. Nel mirino la revisione delle regole sulle Controlled foreign companies per coordinarle con la Global minimum tax, la ricalibrazione della Interest limitation rule, il riallineamento delle direttive su fusioni, interessi, royalties e rapporti madre-figlia, la semplificazione delle procedure di accesso ai benefici fiscali previsti dalle direttive e interventi mirati sulla direttiva relativa alla risoluzione delle controversie fiscali. Questo è il perimetro dell’Omnibus fiscale sul quale Bruxelles ha avviato una consultazione, aperta fino al 16 maggio 2026.
Superbonus, manleva accorta
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1118 dello scorso 3 febbraio, si è pronunciato su una questione spinosa che investe tutti i bonus edilizi ovvero l’allocazione del rischio fiscale nei rapporti interni tra condominio e general contractor. In tema di superbonus e sconto in fattura (art. 121 decreto Rilancio) è inammissibile la domanda di manleva proposta dal committente per eventuali pretese fiscali, ove non sia allegato e dimostrato un attuale recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, difettando una concreta e attuale lesione della sfera patrimoniale. Il caso trae origine dall’interruzione dei lavori di manutenzione straordinaria affidati con il meccanismo dello sconto in fattura. Il condominio, temendo contestazioni delle Entrate, aveva chiesto di essere manlevato ‘da qualsivoglia responsabilità di natura tributaria e fiscale in relazione a pretese da parte del Fisco’. Per i giudici la domanda è inammissibile.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, fornisce i primi chiarimenti in merito alle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore e istruzioni operative agli Uffici affinché sia garantita l’uniformità di azione.
Le previsioni fiscali in materia di imposte sui redditi recate dal Codice del Terzo settore vengono affrontate dalla circolare con specifico riferimento:
- alla disciplina dei criteri di non commercialità ai fini Ires delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore;
- alla qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore;
- ai regimi forfetari previsti per gli enti del Terzo settore non commerciali e le Associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni di Volontariato.
L’esame di questi aspetti è preceduto da una sintetica esposizione della struttura del CTS, in merito:
- agli aspetti generali della disciplina delle attività degli enti del Terzo settore;
- alle finalità non lucrative;
- al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- all’insieme delle previsioni fiscali contenute nel CTS;
- alla decorrenza temporale degli effetti delle previsioni fiscali del CTS;
- alle abrogazioni e vigenza di regimi specifici nel periodo transitorio.
La legge 6 giugno 2016 n. 106 ha delegato il Governo a riformare il complesso del Terzo settore. Da questa legge è nato il Codice del Terzo settore, ovvero il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che ha riordinato la disciplina degli enti non profit.
Il Codice del Terzo settore contiene la disciplina organica degli enti del Terzo settore, prevedendo misure di natura extra-fiscale relative ai predetti enti e norme di carattere tributario destinate a regolamentare il regime fiscale degli ETS.
Il Codice in parola è suddiviso in Titoli, ognuno dedicato a uno specifico ambito di disciplina I principali riguardano gli aspetti generali di disciplina delle attività degli enti, la disciplina del Registro unico nazionale del Terzo settore, dei rapporti con gli enti pubblici, delle promozioni e del sostegno degli enti del Terzo settore, la disciplina del regime fiscale degli enti del terzo settore e quella in tema di controlli sugli ETS.
Per l’acquisizione e il mantenimento della qualifica di ente del Terzo settore uno dei presupposti fondamentali dispone il divieto di distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione. Il patrimonio degli ETS deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.
Il Codice ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L’iscrizione ha effetto costitutivo riguardo l’acquisizione della qualifica di ETS e della eventuale qualifica specifica (OdV ,APS, Enti Filantropici, Rete associativa) ed è condizione necessaria per la fruizione dei benefici fiscali. Non possono acquisire la qualifica di ETS e, quindi, non possono iscriversi al RUNTS le amministrazioni pubbliche, le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e le associazioni datoriali.
Le disposizioni del Codice del Terzo settore non trovano applicazione nei confronti degli enti esclusi dalla qualifica di ente del Terzo settore e nei confronti di quelli che non fanno richiesta di iscrizione nel Runts. Con l’introduzione nel sistema fiscale della categoria degli ETS, non viene meno la distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali stabilita ai fini della soggettività passiva Ires, ma vengono introdotti per gli ETS nuovi criteri applicativi ai fini della riconduzione nell’una o nell’altra qualifica.
Per gli enti che acquisiscono la qualifica di enti non commerciali, il reddito complessivo si determina sulla base dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali, a differenza di quanto avviene per le società e per gli ETS commerciali, il cui reddito complessivo imponibile è formato da un’unica categoria reddituale, il reddito d’impresa.
La commercialità o meno delle attività svolte dagli ETS è determinata in base a parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere. Ai sensi dell’articolo 55 del Tuir si intende per esercizio di imprese commerciali l’esercizio per professione abituale delle attività commerciali di cui all’art. 2196 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c..
Criteri di non commercialità delle attività degli enti
Il Codice del Terzo settore ha previsto una specifica disposizione che disciplina la non commercialità ai fini Ires delle attività di interesse generale svolte dagli ETS diversi dalle imprese sociali. Il principio base dispone che le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, esercitate senza scopo di lucro, si considerano di natura non commerciale ai fini Ires quando sono svolte gratuitamente o quando il versamento dei corrispettivi non superi i costi effettivi.
Dunque, affinché un’attività di interesse generale possa considerarsi non commerciale l’importo spettante all’ente, formato dal corrispettivo dovuto dall’utente e dagli eventuali contributi pubblici, non deve superare i costi effettivi sostenuti dall’ente stesso. Ci riferiamo ai costi afferenti alla specifica attività. Non rientrano nel calcolo gli eventuali importi di partecipazione della spesa previsti per la copertura del servizio universale tra i quali rientrano i ticket sanitari e le quote di compartecipazione sociosanitaria poste a carico dell’utente dalle normative regionali e comunali.
Ai fini dell’applicazione del criterio di non commercialità è previsto un margine di tolleranza. L’attività resta non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Sul punto il documento di prassi amministrativa fornisce esempi applicativi con i quali illustra che gli enti con proventi inferiori a 300 mila euro possono valutare la non commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.
La circolare, inoltre, chiarisce che quando un ente svolge più attività di interesse generale tra loro omogenee, il test di non commercialità può essere effettuato in modo unitario. Se, invece, le attività sono disomogenee, il test deve essere condotto separatamente per ciascuna. Un altro chiarimento concerne i contributi erogati dagli enti pubblici. Il documento precisa che solo i contributi corrispettivi partecipano al test di non commercialità; che tutti i contributi pubblici sono non imponibili ai fini delle imposte dirette solo se l’ente è fiscalmente non commerciale e che i contributi corrispettivi rientrano tra i ricavi commerciali, mentre i contributi a fondo perduto sono considerati proventi non commerciali.
Qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore
In merito alla qualificazione agli effetti fiscali degli ETS il Codice stabilisce che si considerano non commerciali gli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri di non commercialità indicati dallo stesso Codice per le attività di interesse generale. Inoltre, assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora, nello stesso periodo d’imposta, i proventi delle attività di interesse generale svolte in forma d’impresa superano le entrate derivanti da attività non commerciali, fatta eccezione delle sponsorizzazioni svolte nel rispetto delle norme.
In sostanza, ai fini fiscali, si considerano commerciali gli ETS, diversi dalle imprese sociali, che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri di non commercialità ai fini Ires previsti per le attività di interesse generale.
Viene stabilito che gli ETS assumono la qualifica fiscale di enti commerciali, indipendentemente da quanto previsto dallo statuto, qualora i proventi delle attività di interesse generale e non rientranti nelle previsioni di non commercialità ai fini Ires, nonché i proventi commerciali delle attività ‘diverse’, svolte in forma di impresa, superano nel medesimo periodo d’imposta le entrate derivanti da attività non commerciali.
Regimi forfetari degli enti del Terzo settore
Il Codice del Terzo settore ha introdotto due regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito ai quali gli enti del Terzo settore possono aderire per opzione dal 2026.
La disposizione riprende il regime forfetario previsto dall’art. 145 del Tuir per gli enti non commerciali in generale, precisando che possono adottarlo anche gli enti che si trovano in contabilità ordinaria, avendo superato i limiti di legge.
L’articolo 86 del CTS introduce un regime forfetario riservato alle Associazioni di Promozione sociale e alle Organizzazioni di Volontariato ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. Per accedere al regime agevolativo in parola l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85 mila euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.
Per verificare il rispetto del tetto degli 85 mila euro vanno considerati solo i ricavi commerciali rilevanti ai fini delle imposte dirette. Non concorrono al plafond i componenti straordinari del reddito d’impresa. Il 2026 costituisce il primo anno di applicazione del regime a cui possono accedere anche le Odv e le Aps qualificate come enti commerciali.
Gli enti che optano per il regime forfettario sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi e dall’obbligo di emissione delle fatture e, qualora emettano la fattura elettronica questa deve riportare il codice natura N2.2.
Disposizioni in materia di Iva contenute nel Codice del Terzo settore
Per gli enti iscritti al Runts il Codice ha introdotto una nuova disciplina fiscale che riguarda principalmente le imposte sui redditi. L’articolo 79 ha introdotto, in particolare, un nuovo principio di non commercialità riservato alle attività di interesse generale e riguardante esclusivamente le imposte sui redditi.
Ai fini dell’assoggettamento all’Iva delle attività svolte dagli ETS occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dal decreto IVA. Sul punto il Codice non apporta modifiche ai presupposti generali ma introduce un regime forfetario specifico per le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS). Inoltre, sono stati estesi agli ETS, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria, alcune disposizioni di esenzione contenute nell’art. 10 del decreto Iva, già previste per le Onlus.
Più specificatamente, a partire dal 2026 l’esenzione dall’Iva per le prestazioni che in precedenza erano applicabili alle Onlus si estendono agli ETS, a esclusione delle imprese sociali costituite nella forma di cui al libro V, titolo V, del Codice civile.
Abrogazione della disciplina in favore delle Onlus e soppressione dell’anagrafe delle Onlus
A partire dal 1°gennaio 2026 il Codice dispone l’abrogazione della disciplina di favore delle Onlus e la soppressione della relativa anagrafe.
Ciò significa che le vecchie disposizioni continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2025, per le Onlus con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, mentre, per quelle con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, le vetuste misure potranno essere fruite fino alla fine del relativo periodo.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è data alle Onlus la possibilità di accedere al regime fiscale di favore degli ETS nel rispetto delle condizioni richieste dal CTS.
Gli enti che al 31 dicembre 2025 risultano ancora iscritti all’Anagrafe delle Onlus e che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare istanza entro il 31 marzo 2026 all’ufficio del Runts territorialmente competente. Il termine indicato vale anche per le Onlus con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce la qualifica di ETS dall’inizio del periodo d’imposta, senza soluzione di continuità con la qualifica di Onlus.
Considerato che l’accoglimento della domanda di iscrizione al Runts produce effetti retroattivi, purché la stessa sia presentata entro il 31 marzo 2026, la circolare ritiene che le ex Onlus possano applicare, sin dal 1°gennaio 2026 il regime di esenzione Iva previsto dal Dpr n. 633/1972.
In caso di diniego della richiesta di iscrizione nel Runts l’ente dovrà procedere alla rettifica delle fatture già emesse, applicando il regime fiscale ordinario.
L’iscrizione al Runts entro il prossimo 31 marzo, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente e, pertanto, tali enti non devono devolvere il proprio patrimonio.
Nell’ipotesi in cui, invece, una Onlus non presenti domanda entro il 31 marzo 2026 di iscrizione nel Runts, la stessa ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe. Ciò in quanto con la cessazione dell’Anagrafe delle Onlus dal 1°gennaio 2026, viene meno la qualifica di Onlus e ciò equivale ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente.
Occorre precisare che nell’ipotesi in cui una ex Onlus non si iscriva nei termini indicati al Runts ma, pur perdendo la qualifica di Onlus, non si sciolga e continui ad operare, la stessa è tenuta a devolvere il patrimonio, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus. In tal caso viene fatto salvo il patrimonio acquisito prima dell’acquisizione della qualifica di Onlus.
Non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio, in caso di perdita della qualifica di Onlus, i Trust e gli enti iscritti nell’Anagrafe delle Onlus che non possano assumere la qualifica di ETS. Ciò a patto che, successivamente alla soppressione dell’Anagrafe delle Onlus, i propri statuti prevedano espressamente lo svolgimento, senza finalità di lucro e con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale e che i propri beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività.
Impresa sociale
L’impresa sociale è disciplinata dal decreto legislativo n. 112/2017. Ad essa si applicano le disposizioni del Codice e del Codice civile se compatibili.
Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Runts e l’acquisizione della qualifica di ETS.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati (associazioni, fondazioni, società di capitali, cooperative ecc) che svolgono in via principale e in modo stabile un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Le cooperative sociali e i loro consorzi disciplinati dalla legge n. 381/1991 sono considerati automaticamente imprese sociali di diritto.
A differenza di quanto previsto per la generalità degli ETS, agli enti che conseguono la qualifica di impresa sociale nella forma di società di capitali è consentito di distribuire utili ma in forma limitata.
Le imprese sociali devono destinare gli eventuali utili e avanzi di gestione conseguiti durante l’esercizio sociale allo svolgimento delle attività statutarie o a incremento del proprio patrimonio. Inoltre, hanno l’obbligo di non distribuire utili ed avanzi di gestione a fondatori, soci, associati, lavoratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto.
In deroga a tale obbligo è ammesso solo il rimborso al socio del capitale versato.
L’impresa sociale può, inoltre, destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite:
- se costituita nella forma di società di capitali, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci;
- a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
Le imprese sociali mantengono, dal punto di vista fiscale, natura commerciale e per loro trova applicazione la presunzione di commercialità di cui all’art. 81 del Tuir.
Le imprese sociali possono fruire di misure fiscali agevolate ai fini Ires a patto che gli utili e gli avanzi di gestione siano assegnati a riserve legalmente vincolate al perseguimento di attività di interesse generale. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva o ad apposite riserve indivisibili destinate allo svolgimento dell’attività statutaria.
Non concorrono, inoltre, a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’art. 83 del Tuir (c.d. effetto ‘imposte su imposte’).
Sono, inoltre, deducibili dall’Ires dell’impresa sociale erogante, i versamenti pari al 3% degli utili netti annuali destinati ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, previa autorizzazione della Commissione europea.
Le agevolazioni disposte dal Codice Impresa Sociale (CIS) hanno la finalità di evitare l’effetto ‘imposte su imposte’ che verrebbe a determinarsi in presenza di un carico fiscale superiore al 24%.
La variazione in diminuzione non deve essere operata:
- sulla quota di Ires riferibile ai dividendi erogati nell’anno dall’impresa sociale;
- sulla costituzione di riserve divisibili;
- aumento gratuito del capitale sociale.
Operazione di MLBO - Trattamento ai fini Iva dei costi di transazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità dell’Iva addebitata in rivalsa sui costi di transazione sostenuti da una società veicolo (SPV) nel contesto di una operazione di MLBO (merger leveraged buy-out).
Secondo l’Agenzia, nel contesto delle operazioni di MLBO l’Iva pagata sui costi di transazione può essere detratta dalla società veicolo. Ciò in quanto i costi sostenuti dalla SPV non rappresentano spese di una holding passiva ma investimenti prodromici e preparatori per l’avvio dell’attività economica che sarà effettuata dopo la fusione.
In sostanza, la SPV non costituisce un soggetto estraneo al ciclo produttivo, ma una componente essenziale dell’operazione.
L’Amministrazione finanziaria preliminarmente chiarisce che l’articolo 19 del decreto Iva consente la detrazione solo a chi riveste la qualifica di soggetto passivo e impiega i beni e i servizi acquistati con l’addebito Iva ai fini dell’effettuazione di operazioni attive soggette all’imposta. Sono escluse, tuttavia, le holding che esercitano quale attività la sola detenzione di partecipazioni. Il decreto Iva esclude che esercitino attività commerciali i soggetti la cui attività consiste nel mero possesso di attività finanziarie non strumentale ad altre attività esercitate dall’operatore economico.
Tale approccio è stato ritenuto applicabile anche alle holding che svolgono il ruolo di società veicolo nell’ambito di operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, senza svolgere ulteriori attività di indirizzo, coordinamento nella gestione delle società partecipate.
Sul punto la giurisprudenza europea nel tempo ha modificato l’orientamento. La Corte di Giustizia Ue ha sostenuto che il principio di neutralità dell’Iva esige che le prime spese di investimento effettuate ai fini dell’avvio di una attività economica imponibile siano considerate già esse stesse espressive di attività economiche che attribuiscono il diritto alla detrazione.
Questo principio si integra perfettamente nella struttura del MLBO. La società veicolo non nasce per detenere partecipazioni, ma per acquisire la società target tramite indebitamento e fondersi con essa. La partecipazione costituisce solo un passaggio transitorio, che porta alla fusione. Alcune recenti sentenze della Corte di cassazione hanno descritto correttamente questo ruolo: la SPV è uno strumento operativo, nato per raccogliere le risorse necessarie all’acquisizione e per consentire, attraverso la fusione, la prosecuzione dell’attività della target. Le spese sostenute non sono quindi costi di una holding passiva, ma, come detto, investimenti ‘prodromici’ e ‘preparatori’ dell’attività economica che sarà esercitata dopo la fusione.
In definitiva, i costi sostenuti dalla SPV sono dunque preordinati a consentire la prosecuzione e diretta gestione dell’attività della target. Risulta quindi soddisfatto il nesso richiesto dall’articolo 19 tra costi sostenuti e operazioni imponibili future. La SPV, proprio perché sostiene costi orientati alla realizzazione dell’attività economica che seguirà alla fusione, assume la qualifica di soggetto passivo Iva.
Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali
Con convenzioni stipulate tra l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi all’Inps, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme di rispettiva competenza.
A seguito delle richieste dell’Inps l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire le causali contributo per consentire il versamento dei suddetti contributi da destinare ad alcuni Enti Bilaterali.
Lo scorso 7 gennaio l’Inps ha chiesto l’istituzione di nuove causali contributo per il versamento dei contributi in parola da destinare ad altri Enti Bilaterali convenzionati con l’Inps.
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5/E del 4 febbraio 2026, ha istituito le seguenti causali contributo:
- ‘ECON’ denominata ‘Ente Bilaterale Confederale (EBICON)’;
- ‘EPOP’ denominata ‘Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore – Organismo Paritetico (EBIPS)’;
- ‘ESE6’ denominata ‘Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.)’.
Le suddette causali contributo saranno operative a decorrere dal 9 marzo 2026.
Calendario Fiscale
Le date importanti
02 Feb 2026 (20)
1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
3) Superbollo: versamento
4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative
5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
9) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
10) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
11) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario
12) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
13) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
14) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
15) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (c.d. Esterometro)
16) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
17) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
18) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali
19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025
20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
16 Feb 2026 (50)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
29) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2025
40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2025
41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2025
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2025
50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Feb 2026 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
Studio Associato Confor
Lo Studio Associato Confor S.r.l. nasce nel 2010 dalla scissione dello Studio Confor s.r.l., che opera sin dal 1987 con diversi professionisti, i quali, unendo le loro personali esperienze nei settori della consulenza societaria e aziendale, tributaria, finanziaria e nella gestione del personale dipendente, hanno dato vita ad una struttura completa, agile e dinamica che vanta un elevato grado di professionalità e dispone oggi delle più avanzate metodologie di lavoro e strumenti informatici.
Nel corso degli anni lo Studio Associato Confor S.r.l. ha ampliato i servizi e le attività di intervento strutturandosi in divisioni operative che, sebbene legate tra di loro, operano in distinti settori e garantiscono ai propri Clienti servizi altamente specializzati.
Dal 2010 ad oggi infatti, lo Studio Associato Confor S.r.l. ha sviluppato la struttura professionale iniziale, inserendo nel proprio organico collaboratori provenienti da esperienze pluriennali nei settori di competenza dello Studio.
Attualmente lo Staff dello Studio Associato Confor S.r.l. è composto da 12 addetti tra professionisti e collaboratori, che hanno maturato un’esperienza ventennale e trentennale nel settore dove operano, in particolare dello Staff fanno parte n° 3 Dott. Commercialisti iscritti nei relativi Albi Professionali e iscritti anche nel Registro dei Revisori dei Conti, e 9 collaboratori che ormai hanno maturato una notevole esperienza nel settore, per anni di pratica professionale.
La nostra Mission è quella di proporre al Cliente un servizio personalizzato ed insieme altamente professionale e competitivo, nonché fornire tutto l’apporto necessario per la realizzazione di progetti di crescita ed espansione aziendale, senza escludere la risoluzione delle problematiche lavorative che giornalmente ci vengono proposte.
Come opera lo studio
Lo Studio ha sede legale ed operativa a Roma, in Viale Caduti per la Resistenza, 711.
Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti specializzati per materia che vantano una profonda conoscenza delle specifiche problematiche trattate, alla quale si aggiunge un continuo e costante lavoro di aggiornamento ed interscambio professionale, supportato dai migliori strumenti di lavoro esistenti sul mercato, al fine di individuare e porre in essere tutte quelle attività che possono generare risparmi fiscali o agevolazioni finanziarie
Ogni membro dello Studio è investito della responsabilità di seguire tutte le problematiche relative al singolo Cliente, con l’unico obiettivo di fornirgli tutta l’assistenza richiesta e necessaria alla risoluzione delle diverse problematiche.
PROFESSIONISTI
Dott. Rino Quartarone – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Luca Gullì – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Canali – Commercialista e Revisore dei Conti
COLLABORATORI
Rag. Francesca Muzi – Addetta amministrazione e contabilità
Rag. Marina Felicissimo – Addetta alla contabilità
Rag. Lorena Di Matteo – Addetta alla contabilità
Rag. Sonia Zedde – Addetta alla contabilità
Rag. Mario Palombi – Addetto alla contabilità
Rag. Silvia Di Giuseppe – Addetta alla contabilità
Rag. Federica Caselli – Addetta alla contabilità
Rag. Valentina Roisecco – Addetta alla segreteria
Rag. Simona Alfonzi – Addetta alla contabilità
Siamo specializzati in
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza in materia di diritto societario e amministrativo.
Tale attività si realizza attraverso l’individuazione della forma societaria più opportuna per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (cariche amministrative, collegi sindacali, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società, bilanci di esercizio e periodici) nonché l’assistenza amministrativa e contrattuale.
Lo Studio offre quindi piena assistenza nelle operazioni di gestione d’azienda, con particolare riferimento alle procedure di contabilità, d’amministrazione, di predisposizione di bilanci, di budget, di dichiarazioni fiscali in genere.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. è in grado di offrire la propria assistenza in tutte le attività di organizzazione e riorganizzane aziendale realizzate tramite l’analisi, la progettazione e la realizzazione di operazioni di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti, scorporo ed acquisizione.
Tale forma di consulenza ed assistenza, copre quindi tutte le operazioni di costituzione, trasformazione, fusione, scissione e ricomposizione di società. L’acquisizione e la cessazione di aziende, di rami di aziende, di marchi, di licenze, di partecipazioni e nella realizzazione di joint – ventures per le imprese industriali, commerciali, finanziarie e servizi.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza fiscale relativamente a tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, con valenza nazionale.
Lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all’indebitamento, i finanziamenti agevolati, ecc…, al fine di ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale nel rispetto della legge.
I professionisti dello Studio Associato Confor S.r.l. hanno maturato un’ottima conoscenza in tema di fiscalità.
L’attività si concretizza prevalentemente nell’individuazione della migliore struttura societaria per soggetti giuridici nazionali, finalizzata alla minimizzazione del prelievo fiscale complessivo sul reddito prodotto.
Lo Studio è altresì in grado di assistere la propria clientela rappresentata da persone fisiche in tutte le problematiche di natura fiscale, delle dichiarazioni di successione e più in generale nella pianificazione fiscale dei patrimoni familiari.
Lo Studio si occupa di consulenza del lavoro, occupandosi di tutti i settori del diritto del lavoro nazionale, della previdenza sociale, e dell’amministrazione del personale attraverso la gestione delle risorse umane, pratiche amministrative del personale, gestione del rapporto di lavoro dipendente ed autonomo e di tutte le altre attività di natura lavoristica.
L’assistenza nella gestione del personale prevede quindi l’applicazione di contratti di lavoro, la predisposizione e l’elaborazione di buste paga e degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’assistenza e la consulenza del contenzioso contributivo e del lavoro.
Tale attività si orienta essenzialmente allo studio di soluzioni ai problemi organizzativi e di gestione dell’impresa ed in particolare alla realizzazione di:
- sistemi di pianificazione e programmazione aziendale;
- sistemi organizzativi complessi;
- sistemi di controllo di gestione;
- procedure e tecniche gestionali.
L’attività dello Studio Associato Confor S.r.l. in questo campo si pone l’obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento agevolato finalizzate alla nascita di nuove imprese, alla crescita degli investimenti, all’attività di ricerca ed innovazione tecnologica.
Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la predisposizione di domande di ammissione alle agevolazioni al fine di consentire alla propria clientela indirizzata a vari obiettivi (ricerca ed innovazione tecnologica, impianti ed ampliamenti, nuove imprese, ambiente, penetrazione commerciale e insediamenti produttivi all’estero, ecc…) di orientarsi tra le molteplici opportunità di fonte diversa (nazionale, regionale) caratterizzate da interventi diversi (finanziamenti a tasso agevolato, crediti d’imposta, ecc…).
All’attività primaria legata alla consulenza e pratica commerciale, alla gestione della contabilità, all’elaborazione delle buste paga e alla risoluzione di controversie tributarie, lo Studio ha affiancato altre attività collegate e correlate quali, prima fra tutte, l’assistenza in sede presso i clienti per l’impostazione amministrativa e fiscale delle procedure interne, tramite addestramento del personale o attraverso lo studio di soluzioni personalizzate, diversificate in ragione delle esigenze dei vari clienti, in taluni casi intervenendo nelle procedure e quindi nei sistemi informatici dei clienti, anche con l’utilizzo di pacchetti applicativi già collaudati ed in uso presso le nostre sedi, fornendo come valore aggiunto un veloce ed efficace addestramento del personale del cliente impiegato, oltre che un’assistenza on – line al cliente attraverso i nostri collaboratori.
Circolari dello Studio
Il cliente
La nostra attenzione è rivolta alla “formazione” del Cliente, attraverso l’aggiornamento periodico sulle principali novità fiscali mediante comunicazione verbale (consulenza) o scritta (e–mail, circolari, social, ecc…).
Lo Studio è inoltre costantemente impegnato in un’attività di analisi, in particolare attraverso:
- la pianificazione degli investimenti, con particolare riferimento all’analisi delle agevolazioni finanziarie e fiscali;
- la consulenza societaria ed amministrativa, con particolare attenzione all’ottimizzazione del prelievo fiscale ed alla migliore organizzazione della struttura societaria;
- la consulenza su finanziamenti agevolati, al fine di ottenere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti riguardanti ricerca ed innovazione tecnologica, realizzazione di impianti, ampliamenti, nuove imprese, ambiente, internazionalizzazione, ecc…;
- l’assistenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette mediante pareri scritti, telefonici, via e–mail e via social (su IRES, IRPEF, IRAP, IVA, Imposta di registro, ecc…);
- l’assistenza nella predisposizione del bilancio e delle dichiarazione dei redditi facendo particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per lo specifico settore di attività e localizzazione dell’azienda;
- l’assistenza e la rappresentanza di fronte alle Commissioni tributarie al fine di risolvere controversie tributaria e fiscali o al fine di tutelare il contribuente di fronte alle richieste errate di imposte e tasse da parte dell’Erario;
- l’assistenza presso gli uffici finanziari, al fine di sanare eventuali irregolarità commesse usufruendo delle varie possibilita’ che vengono di volta in volta proposte (sanatorie irregolarità formali, conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, ravvedimento operoso, rottamazioni, concordati, ecc.).
