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Lavori in casa, sulle spese ‘25 bonus al 50% in 7 casi su 10
Analizzando il modello 730/2026 emerge che sette beneficiari su dieci di coloro che lo scorso anno hanno ristrutturato casa, hanno potuto fruire del bonus maggiorato ovvero della detrazione al 50%. A scattare la fotografia è stato il Caf Acli. Dai numeri emerge che il 15,6% dei dipendenti e dei pensionati che quest’anno si sono rivolti al Caf ha sostenuto nel 2025 spese agevolate dalla detrazione per il recupero edilizio. L’aspetto interessante da indagare è che nelle dichiarazioni dei redditi di quest’anno – per la prima volta – la detrazione è differenziata in base al tipo di immobile. Come anticipato, il 73% dei beneficiari, può sfruttare il bonus maggiorato mentre il 33,6% no. Il totale è superiore al 100% perché c’è una quota di persone – il 6,6% – che l’anno scorso ha eseguito lavori su immobili di entrambi i tipi e usa entrambi i bonus.
Ispezioni fiscali contestate, cosa fare in attesa della Corte
La Corte di cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 13696/2026, ha rimesso alle Sezioni unite una questione particolarmente rilevante: l’esistenza, nell’ordinamento tributario, di un principio generale e immanente di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti dall’Amministrazione in violazione di diritti fondamentali dei contribuenti anche prima dell’introduzione dell’articolo 7-quinquies della legge 212/2000. Il nodo riguarda proprio l’articolo 7 dello Statuto del contribuente: da intendere come norma innovativa, applicabile solo dal 18 gennaio 2024 o ricognitiva di un principio già esistente. Sul punto si contrappongono un orientamento restrittivo, che escludeva un generale divieto di utilizzo delle prove illegittime, e uno più garantista, fondato sui principi costituzionali e della Cedu. Secondo la giurisprudenza Ue l’irregolarità dell’autorizzazione non annulla automaticamente l’accertamento, ma rende inutilizzabile i documenti acquisiti illegittimamente.
Forme, patrimoni e alleanze: imprese al test della successione
Quello del passaggio generazionale delle imprese italiane non è semplicemente un tema di diritto successorio ma la soluzione, più in generale, coinvolge aspetti emotivi, legali, finanziari, societari. La sfida è quella di individuare la soluzione migliore e di gestire in modo coerente il percorso per arrivarci. Tra le possibili grandi scelte di fondo troviamo: la cessione dell’impresa a soggetti terzi; il subentro nella gestione di soggetti individuati come ‘eredi’; l’aumento delle dimensioni dell’impresa con l’unione con altre realtà. Si tratta di scelte che valgono a prescindere dalla forma attuale di esercizio dell’attività, e possono riguardare sia l’azienda in senso stretto, sia la società che la possiede o che sarà destinata a possederla. Talvolta le possibilità si sovrappongono. Se sono necessarie risorse finanziarie, occorre ragionare sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza finanziaria, sui piani di rientro.
Barriere architettoniche, l’Iva al 4% non guarda i requisiti del Dm del 1989
Illegittima l’applicazione dell’Iva ordinaria e non agevolata per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche se il bene ceduto non rispetta i requisiti tecnici previsti dal Dm Lavori pubblici 236/1989. A fornire questa interpretazione è la Cgt di I grado di Pisa, con la sentenza n. 97 dell’aprile 2026. La vicenda trae origine da una verifica dell’Agenzia delle Entrate a un’impresa del settore che ha applicato l’aliquota Iva agevolata per la cessione di beni per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Secondo gli uffici trova applicazione l’aliquota ordinaria del 22% in tutti i casi in cui non si rispettino le specifiche tecniche del Dm 236/1989. Secondo i giudici tributari di Pisa nella disciplina sull’agevolazione non si trova alcun riferimento al decreto. Inoltre, per l’Iva agevolata conta la sostanza e la normativa Ue che fissa lo stato dell’arte.
Ok alla cartella senza avviso di irregolarità se deriva da liquidazione
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 447 del febbraio 2026, ha affermato che non è illegittima la cartella di pagamento emessa senza il preventivo invio della comunicazione di irregolarità, trattandosi di una procedura di mera liquidazione delle somme dovute. D’altro canto, la mancata ricezione della comunicazione non impedisce al contribuente di ottenere la riduzione delle sanzioni, versando quanto dovuto entro 30 giorni (oggi 60) dalla notifica della cartella. Il caso nasce dall’impugnazione di una cartella riveniente dalla liquidazione della dichiarazione annuale. Secondo il contribuente la cartella non era stata preceduta dall’invio dell’avviso bonario che gli avrebbe consentito di pagare con la riduzione della sanzione a un terzo. I giudici milanesi hanno respinto il ricorso.
Forfettari, il Fisco precisa il perimetro: dai ricavi errati all’avvio a metà anno
L’adesione al regime forfettario presenta aspetti certamente favorevoli dal punto di vista del carico fiscale e degli adempimenti, ma richiede verifiche e controlli. Per accedere e rimanere nel regime la prima condizione è la presenza di ricavi/compensi nell’anno precedente che non devono superare il tetto degli 85 mila euro. Se nel corso dell’anno si superano i 100 mila euro di ricavi, il regime cessa immediatamente, oltre gli 85 mila ma sotto i 100 mila, l’uscita avviene dall’anno successivo. La verifica del limite avviene secondo il criterio di cassa, considerando gli importi effettivamente incassati, con esclusione delle somme percepite per errore successivamente restituite. Costituiscono cause ostative la partecipazione a società di persone o il controllo di Srl con attività riconducibili a quella svolta dal contribuente forfettario. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partecipazione a un contratto di rete tra professionisti non preclude l’accesso al regime, poiché non determina un frazionamento artificioso della base imponibile.
Iter negoziato e debiti fiscali, il giudice non entra nel merito
Con il decreto dello scorso 21 maggio il Tribunale di Milano ha chiarito i criteri per autorizzare l’esecuzione degli accordi sui debiti tributari nella composizione negoziata della crisi. L’autorizzazione è possibile solo se la procedura è stata avviata in modo corretto e se sussistono concrete prospettive di risanamento dell’impresa. Il giudice è chiamato a verificare la completezza, coerenza e attendibilità della documentazione e delle attestazioni richieste dalla legge. Le attestazioni devono essere motivate e argomentate, non potendo ridursi a dichiarazioni generiche o meramente formali. Resta invece esclusa ogni valutazione di merito sulla convenienza economica dell’intesa che spetta solo alle agenzie fiscali. Il Tribunale ha inoltre ammesso che un unico professionista indipendente possa redigere entrambe le attestazioni previste, purché siano distinte e la società non abbia già un revisore legale.
Indagini sui c/c, il test è a monte
La Cassazione, con due pronunce gemelle, mette un freno agli accertamenti fiscali automatici. L’accesso al conto corrente del contribuente non può reggersi su un’autorizzazione generica, postuma o meramente burocratica. Il via libera interno del fisco resta un atto preparatorio, ma non è più un timbro di servizio irrilevante. Ē il titolo che consente l’ingresso del fisco nella sfera privata patrimoniale del contribuente. E, se quel titolo manca o non consente di verificare presupposti, oggetto e limiti dell’indagine, i dati bancari acquisiti diventano inutilizzabili e l’accertamento cade, almeno nella parte fondata su quei dati. Questo il cuore delle ordinanze gemelle della cassazione civile n. 19956 e n. 19960 entrambe del 15 giugno 2026, destinate a pesare nei fascicoli dei professionisti più di molte riforme annunciate.
E-commerce, lotta all’evasione Piattaforme più responsabili
Prosegue l’adeguamento per gradi della normativa Iva. A parte le due misure in tema di fatturazione elettronica e di adempimenti per il regime Ioss, previste dall’articolo 1 della direttiva 2025/516 e già applicabili dal 14 aprile 2025, si avvicinano al nastro di partenza le prime modifiche della direttiva Iva previste dall’articolo 2 che avranno effetto dal prossimo 1°gennaio e che dovranno essere recepite a breve nel nostro ordinamento. Seguiranno successivamente le modifiche di più ampia portata e vasto impatto, che saranno in opera nel triennio successivo, tra il 1°luglio 2028 e il 1°luglio 2030. Dal 1 gennaio 2027 le cessioni intracomunitarie a distanza di beni effettuate nell’Ue da fornitori extra-Ue e le vendite di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro rientreranno nella disciplina del ‘fornitore presunto’ non soltanto se il cessionario è un privato consumatore, ma anche nei casi in cui è ‘un soggetto passivo o un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’Iva’.
Sportello unico ad ampio raggio
La direttiva 2025/516 amplia il regime Iva OSS, consentendo alle imprese di versare in un unico Stato Ue senza identificarsi nei Paesi di consumo. Dal 2027, il regime OSS non-Ue sarà esteso a tutti i servizi B2C forniti da operatori extra-Ue, indipendentemente dalla residenza del cliente. L’OSS-Ue includerà anche le cessioni transfrontaliere di gas, energia elettrica, calore e freddo a privati. Restano comprese nel regime le vendite intracomunitarie a distanza e i servizi transfrontalieri verso consumatori finali. Viene inoltre eliminata la possibilità per gli Stati membri di richiedere un rappresentante fiscale per i rimborsi Iva. Chi aderisce all’OSS-Ue dovrà applicare l’Iva nel Paese di destinazione, senza poter utilizzare la soglia dei 10 mila euro.
Costi a forfait con le restrizioni
La Corte di cassazione civile tributaria, nell’ordinanza n. 11347/2026, ha stabilito che il riconoscimento forfettario dei costi negli accertamenti analitico-induttivi può essere applicato solo quando deriva da movimentazioni bancarie. Con la decisione in parola i giudici di piazza Cavour hanno cambiato orientamento rispetto alla decisione n. 19574/2025 dove, sulla base della sentenza n. 10 del 2023 della Corte costituzionale, la stessa Consulta aveva stabilito la necessità di riconoscere una quota di costi forfettaria negli accertamenti presuntivi. Con questa nuova pronuncia i giudici di legittimità hanno precisato che il riconoscimento forfettario dei costi vale solo per gli accertamenti analitico-induttivi basati sulle movimentazioni bancarie non giustificate e non su ogni tipo di accertamento presuntivo.
Immobili accorpati, sì al bonus
Con la risposta a interpello n. 117 dello scorso 4 giugno l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’agevolazione ‘prima casa’ in caso di vendita di un’abitazione frutto di fusione. Secondo l’Amministrazione finanziaria la prima casa, nata da una fusione, non preclude una nuova agevolazione; tuttavia, il riconoscimento del credito d’imposta è parziale. L’agevolazione ‘prima casa’ vale anche nel caso di acquisto di un nuovo immobile nello stesso comune dell’unità abitativa già posseduta, frutto della fusione di una porzione di abitazione acquistata con il beneficio e di una porzione contigua acquistata senza, a condizione di venderla entro due anni dal nuovo acquisto agevolato. E solo l’imposta di registro già versata in relazione alla porzione immobiliare acquistata con il beneficio ‘prima casa’ costituisce un credito di imposta per i contribuenti, escludendo dai calcoli l’abitazione acquistata in seguito e accorpata alla precedente.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili - Novità della manovra 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.
La risoluzione fa un excursus sulla tassazione agevolata in parola, evidenziando che è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016. Originariamente era prevista nella misura del 10%, ai premi di produttività del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori, entro l’importo, inizialmente, di 2 mila euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Negli anni, limiti e aliquota sono stati ritoccati per rafforzare l’incentivo.
La stessa legge di stabilità del 2016 ha attribuito al dipendente la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura (ovvero in benefit aziendali). Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.
Il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, è intervenuto sui premi di produttività introducendo due modifiche. Ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il tetto massimo di imponibile da 3 mila a 5 mila euro.
Sul punto sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del Tuir, entro il nuovo limite di 5 mila euro.
Questo in quanto la manovra 2026, nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento solo al comma 182 della legge di stabilità 2016.
La risoluzione chiarisce che il comma 184 che consente la scelta tra premio in denaro o in natura, non è una disposizione autonoma, ma richiama la disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Come anticipato, quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5 mila euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà decidere di convertire la stessa somma (anche in parte) in benefit aziendali.
Rilevanza catastale degli interventi di cui all’art. 119 Dl n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, alle richieste di chiarimenti formulate in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza e per i quali sorge l’obbligo di aggiornamento catastale.
Le richieste di chiarimenti sono correlate alle lettere di compliance trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus.
I dubbi espressi e formulati alla Direzione centrale attengono alle variazioni catastali derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari, dei fabbricati e delle aree a seguito dei quali le medesime unità sono suscettibili di un incremento di redditività.
Ambito di riferimento
La risoluzione chiarisce innanzitutto che i chiarimenti forniti nel presente documenti si applicano a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al Superbonus.
In merito agli adempimenti di natura catastale è bene ricordare che è obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Ciò si verifica in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditività ordinaria dell’unità immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.
In quest’ottica, dunque, l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati come, ad esempio, l’installazione di ascensori, comporta l’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
Interventi concernenti la dotazione impiantistica
I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all’Agenzia delle Entrate, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari.
Per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica, l’Agenzia indica come criterio operativo di ausilio l’iter logico esplicitato dalla circolare n. 36/E/2013, avente ad oggetto ‘Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali’, precisando che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
L’Agenzia chiarisce che non è necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l’ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditività dell’immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
Per valutarlo, si può confrontare il valore catastale dell’immobile prima e dopo l’intervento, in analogia con le modalità di calcolo per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ossia confrontando il valore catastale ante intervento con il valore che assumerebbe ‘post’:
- il valore ‘ante’ si calcola dalla rendita catastale (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del Mef n. 5646 del 1991);
- il valore ‘post’ include anche il valore degli impianti aggiunti ed è ottenuto sommando al valore ‘ante’ il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all’epoca censuaria di riferimento 1988-89.
Il documento di prassi amministrativa riporta anche la formula in termini operativi, spiegandone nel dettaglio ogni elemento e con la precisazione che se gli impianti sono realizzati in più fasi si considera il valore complessivo dell’attuale dotazione e se gli interventi interessano più immobili, si ripartisce il valore tra le unità.
Infine l’Agenzia precisa che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, è necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo.
Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento
Infine la risoluzione fornisce indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa inerenti agli interventi realizzati.
Sul punto, è necessario che la relazione tecnica riporti la descrizione degli interventi eseguiti con l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche principali.
Se a seguito dei lavori effettuati l’immobile dovesse assumere le caratteristiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa è ubicata, la parte dichiarante dovrà indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia.
L’obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’unità immobiliare. Di conseguenza, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale.
In tal senso, assumono rilevanza gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell’immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.
Calendario Fiscale
Le date importanti
01 Giu 2026 (7)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
16 Giu 2026 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
40) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2026 (40)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
14) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
17) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
20) IVA: versamento del saldo 2025
21) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2025
22) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
23) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
24) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Irap
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
34) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2026" presso gli uffici postali in forma cartacea
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
39) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
40) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
Studio Associato Confor
Lo Studio Associato Confor S.r.l. nasce nel 2010 dalla scissione dello Studio Confor s.r.l., che opera sin dal 1987 con diversi professionisti, i quali, unendo le loro personali esperienze nei settori della consulenza societaria e aziendale, tributaria, finanziaria e nella gestione del personale dipendente, hanno dato vita ad una struttura completa, agile e dinamica che vanta un elevato grado di professionalità e dispone oggi delle più avanzate metodologie di lavoro e strumenti informatici.
Nel corso degli anni lo Studio Associato Confor S.r.l. ha ampliato i servizi e le attività di intervento strutturandosi in divisioni operative che, sebbene legate tra di loro, operano in distinti settori e garantiscono ai propri Clienti servizi altamente specializzati.
Dal 2010 ad oggi infatti, lo Studio Associato Confor S.r.l. ha sviluppato la struttura professionale iniziale, inserendo nel proprio organico collaboratori provenienti da esperienze pluriennali nei settori di competenza dello Studio.
Attualmente lo Staff dello Studio Associato Confor S.r.l. è composto da 12 addetti tra professionisti e collaboratori, che hanno maturato un’esperienza ventennale e trentennale nel settore dove operano, in particolare dello Staff fanno parte n° 3 Dott. Commercialisti iscritti nei relativi Albi Professionali e iscritti anche nel Registro dei Revisori dei Conti, e 9 collaboratori che ormai hanno maturato una notevole esperienza nel settore, per anni di pratica professionale.
La nostra Mission è quella di proporre al Cliente un servizio personalizzato ed insieme altamente professionale e competitivo, nonché fornire tutto l’apporto necessario per la realizzazione di progetti di crescita ed espansione aziendale, senza escludere la risoluzione delle problematiche lavorative che giornalmente ci vengono proposte.
Come opera lo studio
Lo Studio ha sede legale ed operativa a Roma, in Viale Caduti per la Resistenza, 711.
Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti specializzati per materia che vantano una profonda conoscenza delle specifiche problematiche trattate, alla quale si aggiunge un continuo e costante lavoro di aggiornamento ed interscambio professionale, supportato dai migliori strumenti di lavoro esistenti sul mercato, al fine di individuare e porre in essere tutte quelle attività che possono generare risparmi fiscali o agevolazioni finanziarie
Ogni membro dello Studio è investito della responsabilità di seguire tutte le problematiche relative al singolo Cliente, con l’unico obiettivo di fornirgli tutta l’assistenza richiesta e necessaria alla risoluzione delle diverse problematiche.
PROFESSIONISTI
Dott. Rino Quartarone – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Luca Gullì – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Canali – Commercialista e Revisore dei Conti
COLLABORATORI
Rag. Francesca Muzi – Addetta amministrazione e contabilità
Rag. Marina Felicissimo – Addetta alla contabilità
Rag. Lorena Di Matteo – Addetta alla contabilità
Rag. Sonia Zedde – Addetta alla contabilità
Rag. Mario Palombi – Addetto alla contabilità
Rag. Silvia Di Giuseppe – Addetta alla contabilità
Rag. Federica Caselli – Addetta alla contabilità
Rag. Valentina Roisecco – Addetta alla segreteria
Rag. Simona Alfonzi – Addetta alla contabilità
Siamo specializzati in
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza in materia di diritto societario e amministrativo.
Tale attività si realizza attraverso l’individuazione della forma societaria più opportuna per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (cariche amministrative, collegi sindacali, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società, bilanci di esercizio e periodici) nonché l’assistenza amministrativa e contrattuale.
Lo Studio offre quindi piena assistenza nelle operazioni di gestione d’azienda, con particolare riferimento alle procedure di contabilità, d’amministrazione, di predisposizione di bilanci, di budget, di dichiarazioni fiscali in genere.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. è in grado di offrire la propria assistenza in tutte le attività di organizzazione e riorganizzane aziendale realizzate tramite l’analisi, la progettazione e la realizzazione di operazioni di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti, scorporo ed acquisizione.
Tale forma di consulenza ed assistenza, copre quindi tutte le operazioni di costituzione, trasformazione, fusione, scissione e ricomposizione di società. L’acquisizione e la cessazione di aziende, di rami di aziende, di marchi, di licenze, di partecipazioni e nella realizzazione di joint – ventures per le imprese industriali, commerciali, finanziarie e servizi.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza fiscale relativamente a tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, con valenza nazionale.
Lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all’indebitamento, i finanziamenti agevolati, ecc…, al fine di ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale nel rispetto della legge.
I professionisti dello Studio Associato Confor S.r.l. hanno maturato un’ottima conoscenza in tema di fiscalità.
L’attività si concretizza prevalentemente nell’individuazione della migliore struttura societaria per soggetti giuridici nazionali, finalizzata alla minimizzazione del prelievo fiscale complessivo sul reddito prodotto.
Lo Studio è altresì in grado di assistere la propria clientela rappresentata da persone fisiche in tutte le problematiche di natura fiscale, delle dichiarazioni di successione e più in generale nella pianificazione fiscale dei patrimoni familiari.
Lo Studio si occupa di consulenza del lavoro, occupandosi di tutti i settori del diritto del lavoro nazionale, della previdenza sociale, e dell’amministrazione del personale attraverso la gestione delle risorse umane, pratiche amministrative del personale, gestione del rapporto di lavoro dipendente ed autonomo e di tutte le altre attività di natura lavoristica.
L’assistenza nella gestione del personale prevede quindi l’applicazione di contratti di lavoro, la predisposizione e l’elaborazione di buste paga e degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’assistenza e la consulenza del contenzioso contributivo e del lavoro.
Tale attività si orienta essenzialmente allo studio di soluzioni ai problemi organizzativi e di gestione dell’impresa ed in particolare alla realizzazione di:
- sistemi di pianificazione e programmazione aziendale;
- sistemi organizzativi complessi;
- sistemi di controllo di gestione;
- procedure e tecniche gestionali.
L’attività dello Studio Associato Confor S.r.l. in questo campo si pone l’obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento agevolato finalizzate alla nascita di nuove imprese, alla crescita degli investimenti, all’attività di ricerca ed innovazione tecnologica.
Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la predisposizione di domande di ammissione alle agevolazioni al fine di consentire alla propria clientela indirizzata a vari obiettivi (ricerca ed innovazione tecnologica, impianti ed ampliamenti, nuove imprese, ambiente, penetrazione commerciale e insediamenti produttivi all’estero, ecc…) di orientarsi tra le molteplici opportunità di fonte diversa (nazionale, regionale) caratterizzate da interventi diversi (finanziamenti a tasso agevolato, crediti d’imposta, ecc…).
All’attività primaria legata alla consulenza e pratica commerciale, alla gestione della contabilità, all’elaborazione delle buste paga e alla risoluzione di controversie tributarie, lo Studio ha affiancato altre attività collegate e correlate quali, prima fra tutte, l’assistenza in sede presso i clienti per l’impostazione amministrativa e fiscale delle procedure interne, tramite addestramento del personale o attraverso lo studio di soluzioni personalizzate, diversificate in ragione delle esigenze dei vari clienti, in taluni casi intervenendo nelle procedure e quindi nei sistemi informatici dei clienti, anche con l’utilizzo di pacchetti applicativi già collaudati ed in uso presso le nostre sedi, fornendo come valore aggiunto un veloce ed efficace addestramento del personale del cliente impiegato, oltre che un’assistenza on – line al cliente attraverso i nostri collaboratori.
Circolari dello Studio
Il cliente
La nostra attenzione è rivolta alla “formazione” del Cliente, attraverso l’aggiornamento periodico sulle principali novità fiscali mediante comunicazione verbale (consulenza) o scritta (e–mail, circolari, social, ecc…).
Lo Studio è inoltre costantemente impegnato in un’attività di analisi, in particolare attraverso:
- la pianificazione degli investimenti, con particolare riferimento all’analisi delle agevolazioni finanziarie e fiscali;
- la consulenza societaria ed amministrativa, con particolare attenzione all’ottimizzazione del prelievo fiscale ed alla migliore organizzazione della struttura societaria;
- la consulenza su finanziamenti agevolati, al fine di ottenere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti riguardanti ricerca ed innovazione tecnologica, realizzazione di impianti, ampliamenti, nuove imprese, ambiente, internazionalizzazione, ecc…;
- l’assistenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette mediante pareri scritti, telefonici, via e–mail e via social (su IRES, IRPEF, IRAP, IVA, Imposta di registro, ecc…);
- l’assistenza nella predisposizione del bilancio e delle dichiarazione dei redditi facendo particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per lo specifico settore di attività e localizzazione dell’azienda;
- l’assistenza e la rappresentanza di fronte alle Commissioni tributarie al fine di risolvere controversie tributaria e fiscali o al fine di tutelare il contribuente di fronte alle richieste errate di imposte e tasse da parte dell’Erario;
- l’assistenza presso gli uffici finanziari, al fine di sanare eventuali irregolarità commesse usufruendo delle varie possibilita’ che vengono di volta in volta proposte (sanatorie irregolarità formali, conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, ravvedimento operoso, rottamazioni, concordati, ecc.).
