Aggiornamenti & Fiscalità
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Manovra, vertice di maggioranza Il testo slitta per la trattativa con l’Ue
Piccolo rinvio per il disegno di legge di Bilancio. Il Governo vuole attendere le risposte di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità sulla regola Ue della spesa. Al momento sembra congelata l’idea di un aumento del secondo scaglione Irpef, quello al 33%, fino a 60 mila euro di reddito. Più probabile, invece, la richiesta di 5 miliardi di euro a banche e assicurazioni per finanziare la nuova manovra. Forza Italia non nasconde la propria contrarietà. Il valore della legge di Bilancio 2027 potrebbe salire a 25-30 miliardi di euro, se dalla Commissione europea arriveranno aperture. I piatti forti della manovra riguarderanno famiglie e spesa sociale, con almeno 5 miliardi per sostenere la natalità e il potere d’acquisto, in particolare dei giovani. 3,5 miliardi saranno destinati alle imprese per Transizione 5.0. Confindustria insiste per favorire la crescita dimensionale delle aziende. Due i nodi importanti da sciogliere: pensioni e flat tax per gli autonomi. La Lega insiste per consentire di andare in pensione a 64 anni anche a chi ha iniziato a lavorare prima del 1996 e chiede di estendere la tassa piatta del 15% sulle partite Iva fino a 100 mila euro. Pressing di Forza Italia per la cancellazione del bollo e no tax area per gli under 35.
Fisco, dal Mef una bussola per orientarsi tra le norme
E’ onlineTrovaTu il nuovo motore di ricerca del Mef che consente a cittadini, imprese e professionisti di individuare facilmente la collocazione delle disposizioni tributarie nei nuovi Testi Unici, verificare eventuali abrogazioni e modifiche e visualizzare testi a fronte per confrontare la formulazione originaria con quella risultante dal riordino normativo. TrovaTu arriva a valle della riforma fiscale che ha previsto il riordino dei Testi unici: oltre 4.700 disposizioni tributarie, prima distribuite in più di 440 provvedimenti legislativi, sono state raccolte in 8 Testi unici per superare la frammentazione delle fonti e rendere la normativa più chiara, organica e accessibile. (Ved. Anche Il Sole 24 Ore: ‘Trova Tu: l’Iva in testa con il 40% delle ricerche’ – pag. 10 e Italia Oggi: ‘TrovaTU promosso dai professionisti’ -pag. 23)
Flat Tax verso l’estensione: oltre 85 mila euro obblighi Iva
Lavori in corso sulla manovra. Sull’innalzamento a 100 mila euro della soglia di ricavi e compensi per le partite Iva in Flat Tax spunta l’ipotesi di un binario parallelo per Iva e imposte dirette. I tecnici stanno valutando la possibilità di lasciare il regime agevolato con la tassa piatta oltre gli 85 mila euro ma facendo partire da quella soglia invece tutti gli adempimenti Iva e quindi con l’applicazione anche dell’imposta in fattura. Questa soluzione consentirebbe alla Lega di portare a casa una delle misure maggiormente volute in campo fiscale e nel contempo di far conciliare questa posizione con l’attuale direttiva Ue che individua nello spartiacque degli 85 mila euro la linea di demarcazione da non superare per le agevolazioni concesse alle attività imprenditoriali e professionali svolte in forma individuale.
Visto di conformità, check list su controlli e documentazione
Il visto di conformità è disciplinato dall’articolo 35 del Dlgs 241/1997 ma a partire dal 1°gennaio 2027 dall’articolo 81 del Dlgs 141/2026. La disciplina sanzionatoria prevede, per il rilascio del visto infedele, una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle norme tributarie. Solo nel caso del modello 730, l’asseveratore infedele è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che la violazione non sia stata indotta dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. In caso di ripetute violazioni è disposta a carico di chi ha rilasciato l’asseverazione, la sospensione dell’attività di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione per un periodo da uno a tre anni.
Il report Paese per Paese con esoneri delimitati
Con il recepimento della direttiva Cbcr il decreto legislativo n. 128/2024 ha introdotto il nuovo capo I-bis al Dlgs 139/2015, disponendo l’obbligo di depositare al Registro delle imprese il Country by country reporting per i gruppi con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi. Il nuovo obbligo interessa gli esercizi finanziari aventi inizio dal 22 giugno 2024 e richiede il deposito al Registro delle imprese della comunicazione entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento (entro il 31 dicembre 2026, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025). Entro il medesimo termine, la comunicazione dovrà anche essere pubblicata sul sito internet dell’impresa obbligata in lingua italiana o inglese, per un periodo minimo di 5 anni. La pratica depositata al Registro delle imprese dovrà dare conto dell’avvenuta pubblicazione.
Operazioni inesistenti, la prova della buona fede è onere del contribuente
Con l’ordinanza n. 27144 depositata ieri la Corte di cassazione ha confermato che per le operazioni soggettivamente inesistenti, una volta che l’amministrazione ha provato la consapevolezza, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede che, per essere rilevante, deve fondarsi su elementi oggettivi e condivisibili e non su impressioni soggettive o su segnali interni al solo rapporto con quel fornitore. Nel caso analizzato dai giudici di legittimità ad una società era stata contestata l’indetraibilità dell’Iva. Secondo l’Ufficio la società aveva acquistato beni da imprese che, pur presentandosi come normali interlocutori commerciali, erano in realtà collocate all’interno di una catena fraudolenta, alcune delle quali come società filtro.
L’Oic in campo per rendere comparabili i report di sostenibilità volontari nelle Pmi
La rendicontazione di sostenibilità obbligatoria riguarderà solo (poche) grandi imprese, ma la disclosure è richiesta dal mercato. A porre qualche problema è l’opzione volontaria. Il presidente dell’Organismo italiano di contabilità, Gianmario Crescentino, traccia il quadro del pacchetto sostenibilità, dopo le semplificazioni approvate dalla Ue e la definizione dei nuovi standard Esrs, dove si sono operati una riduzione e uno snellimento qualitativo e quantitativo delle informazioni. A seguito della direttiva Ue 2026/470 e l’adozione del pacchetto Omnibus, la platea delle aziende europee direttamente soggette agli obblighi della direttiva sulla sostenibilità subisce una contrazione dell’85%. La rendicontazione obbligatoria viene circoscritta esclusivamente alle imprese e ai gruppi con oltre mille dipendenti e più di 450 milioni di euro di fatturato a partire dall’esercizio 2027, con possibilità di applicazione anticipata già dal 2026. Il regolamento Ue 2026/1563 entrerà in vigore il 10 novembre e si applicherà agli esercizi che iniziano dal 1°gennaio 2027. La Commissione Ue stima una riduzione di oltre il 60% degli elementi informativi obbligatori.
Cassa dottori, sanzioni ridotte per omessa o infedele dichiarazione
Il 10 luglio 2025 la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha approvato tre delibere di cui una riduce le sanzioni per infedele comunicazione. Dunque la Cassa considererà come reddito quello dichiarato dall’iscritto all’Agenzia delle Entrate se la comunicazione è stata omessa o se il reddito dichiarato alla Cassa è inferiore a quello dichiarato al Fisco. La sanzione applicata, in caso di accertamento d’ufficio, diventa fissa e pari a 360 euro in presenza di contributi evasi. Fino al PCE 2025 la sanzione era pari al 100% del contributo evaso. Cambiano le regole per i pensionati attivi, il periodo contributivo necessario per maturare il diritto al supplemento scende da 5 a 3 anni; e in caso di cancellazione prima del triennio sarà riconosciuto un supplemento di pensione commisurato alla frazione di periodo maturata; non sarà invece più possibile chiedere la restrizione del contributo soggettivo versato per chi si cancella prima dei tre anni.
L’inflazione è fuori controllo
L’Istat ha confermato che a settembre l’inflazione è salita al 4,2% dal 3,3% di agosto; un’impennata di quasi un punto percentuale in un mese. Un dato davvero impressionante. Spinta soprattutto dall’energia l’inflazione non minaccia solo l’Italia ma qui fa più danni rispetto all’Eurozona dove i prezzi sono saliti in media del 3,8% secondo la stima di Eurostat, perché ci sono meno spazi di manovra per contrastarla con misure congiunturali. La tassa chiamata inflazione si ripercuote sulla crescita reale del prodotto lordo e questa determina la politica di bilancio. La manovra per il 2027 dipende in larga parte da Bruxelles. Al momento si tratta di 23,5 miliardi di euro caratterizzati per due terzi da spese finanziate in deficit grazie alla clausola di salvaguardia e 5 miliardi dovrebbero venire da banche e assicurazioni. Impossibile intervenire sull’Irpef per i redditi medi.
Rottamazione, piani da rifare
Dalle Faq nn. 15 e 16 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pubblicate lo scorso 15 ottobre, emerge che sono da rifare i piani di dilazione ordinari della rottamazione quinquies degli enti locali. I piani ‘misti’, contenenti carichi rottamabili e debiti esclusi, erano già stati aggiornati dall’Ader dopo la precedente definizione ‘statale’, con lo scorporo dei carichi ammessi e la messa a disposizione di nuovi moduli relativi alle sole poste rimaste nella rateizzazione ordinaria. Ora, gli stessi piani dovranno essere ricalcolati una seconda volta qualora comprendano anche debiti affidati da Regioni ed enti locali ammessi alla nuova definizione ‘locale’. Al 31 marzo 2027 le dilazioni riferite ai carichi accolti saranno infatti automaticamente rievocate e, solo successivamente, saranno disponibili i bollettini di pagamento aggiornati con gli importi dei debiti rimasti fuori dalla rottamazione.
Reati Iva, il visto non protegge
Nella sentenza n. 36078 del 13 ottobre 2026 la Cassazione penale si pronuncia sull’utilizzo dei crediti e il placet rilasciato dal professionista. L’amministratore della società è condannato per l’indebita compensazione di crediti Iva nonostante il visto di conformità rilasciato dal professionista. Pesano sulla responsabilità penale il rilevante importo dei crediti che provengono da cartiere e il ruolo apicale rivestito nella società, che impone obblighi di vigilanza. Il fatto che il certificatore sia scelto dai cedenti non soltanto non esclude il dolo dell’imputato, che invece invoca l’affidamento riposto nel professionista, ma avrebbe imposto maggiori doveri di verifica. Inutile evocare la causa di non punibilità introdotta dalla riforma tributaria per l’indebita compensazione: vale solo per i crediti non spettanti e non anche per quelli inesistenti.
Fisco digitale, l’Ocse ci riprova
All’Ocse riparte il confronto sulla tassazione dell’economia digitale. Se ne è parlato di recente nel corso della riunione del comitato direttivo dell’Inclusive Framework, il tavolo Ocse/G20 che riunisce circa 140 Paesi. Il tema sarà discusso nella plenaria dell’Inclusive Framework in programma a fine mese. L’obiettivo è ‘un dialogo costruttivo’ tra i Paesi per garantire ‘un contesto fiscale internazionale certo e stabile’. È quanto emerge dal rapporto fiscale del segretario generale dell’Ocse ai ministri delle Finanze e ai governatori delle banche centrali del G20, riuniti lo scorso 15 ottobre a Bangkok. Dal rapporto emerge che a metà 2026 sono 65 le giurisdizioni che hanno legiferato o avviato l’introduzione dell’imposta minima. 44 hanno completato il meccanismo transitorio di qualificazione e 50 quello per l’imposta minima nazionale qualificata.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Disciplina del Concordato preventivo biennale
Con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate illustra agli Uffici la disciplina del Concordato preventivo biennale a seguito delle recenti modifiche apportate dal decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026.
La presente circolare, che sostituisce le precedenti varate sul tema, ha l’obiettivo di trattare in modo sintetico tutti gli elementi che caratterizzano l’istituto. Il documento si sofferma in particolare sulle novità legislative emanate in corso d’anno.
Il decreto legislativo n. 148, meglio noto come decreto Omnibus, ha modificato una serie di articoli del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 (decreto Cpb) intervenendo sui requisiti per l’accesso al concordato e relative cause di esclusione, sul rinnovo del concordato, sulla rilevanza delle basi imponibili concordate, sulla determinazione degli acconti, sulla cessazione del concordato e, da ultimo, sulla decadenza da concordato.
L’articolo 28 del decreto Omnibus si sofferma, invece, sugli aspetti del funzionamento del patto con il fisco che troveranno applicazione a partire dalle adesioni al concordato per il biennio 2026-2027.
Per le adesioni relative ai periodi d’imposta precedenti (2024-2025 e 2025-2026) continuano a trovare applicazione le misure vigenti prima delle modifiche apportate dal decreto Omnibus.
Nell’Appendice allegata alla circolare sono consultabili i chiarimenti delle Entrate in risposta ai quesiti e Faq, formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.
Con il Concordato preventivo biennale i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) hanno la possibilità di fare un accordo con il Fisco. A seguito di questo accordo, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’Irap.
Il Concordato biennale costituisce uno strumento con il quale l’Amministrazione finanziaria cambia prospettiva spostandosi da una dimensione di controllo ad una di cooperazione preventiva con il contribuente.
L’istituto si articola in due fasi. Nella prima, improntata a criteri di trasparenza, l’Agenzia, sulla base dei dati dichiarati, delle risultanze ISA, delle informazioni presenti nelle banche dati della PA e delle proiezioni economiche settoriali, formula una proposta di reddito e di valore della produzione netta per i due anni successivi. La proposta di concordato può essere accolta dal contribuente o meno. Nel primo caso, si impegna a dichiarare quegli importi indipendentemente dai risultati effettivamente realizzati nel biennio.
In base a questo accordo, se il reddito reale sarà superiore a quello concordato, il contribuente beneficerà di un vantaggio oggettivo; se, invece, sarà minore il contribuente dovrà in ogni caso rispettare gli obblighi fiscali previsti dal concordato.
L’articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 dispone che l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o degli intermediari appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato biennale. Per il solo anno 2026 il decreto fiscale 2026 ha posticipato, dal 15 aprile al 15 maggio, il termine entro cui mettere a disposizione il software per aderire alla proposta del Fisco.
La proposta va accettata entro il 30 settembre ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato è differito al 31 ottobre.
Naturalmente il processo di calcolo della proposta è improntato a criteri di trasparenza, in quanto si basa sui dati dichiarati dal contribuente e tiene conto delle modalità di calcolo definite, per le proposte relative al biennio 2026-2027, dal decreto del Mef dell’11 maggio 2026. Proprio il decreto in parola dispone che la proposta di maggior reddito per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, relativa ai redditi di impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato, elaborata tenendo conto di quelli dichiarati per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, corrisponda al 50% del maggiore reddito individuato per il successivo periodo d’imposta 2027.
Il decreto legge n. 38/2026 ha modificato il decreto Cpb introducendo limiti alle proposte di concordato anche per i contribuenti con punteggi di affidabilità più bassi. Tali limiti sono fissati nella misura del 30% per i contribuenti con punteggi ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 e del 35% per i contribuenti con punteggi ISA inferiore a 6.
A seguito della modifica normativa, gli attuali limiti fissati per la proposta di concordato non possono superare la misura del:
- 10% in caso di punteggio ISA pari a 10;
- 15% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
- 25% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9;
- 30% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 35% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
Queste soglie non trovano applicazione nel caso in cui la proposta di concordato risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione prevista dal comma 1 dell’articolo 9.
Requisiti di accesso al concordato e cause di esclusione
Come dispone l’articolo 10 del decreto Omnibus possono accedere all’istituto del concordato preventivo biennale i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni tenuti all’applicazione degli ISA. Sono pertanto esclusi i soggetti che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli ISA.
Sempre l’articolo 10 del decreto Omnibus impedisce l’accesso al concordato in presenza di debiti maturati in anni precedenti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti per contributi previdenziali. Deve trattarsi di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che, nel caso di concordato per gli anni d’imposta 2026 e 2027, siano divenuti definitivi al 31 dicembre 2025 in base a sentenza passata in giudicato o perché non più impugnabili.
Ai fini della determinazione della soglia di 5 mila euro relativa al debito residuo, vanno considerati complessivamente sia i debiti contributivi che quelli per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Non concorrono, invece i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.
La verifica della situazione debitoria va condotta con riferimento all’anno precedente a quello oggetto della proposta di concordato.
L’articolo 11 del decreto Cpb disciplina le cause di esclusione dall’accesso all’istituto, individuando una serie di condizioni ostative che, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, impediscono al contribuente di aderirvi.
Le condizioni ostative di accesso all’istituto sono riferibili:
- eventi relativi al triennio precedente i periodi d’imposta oggetto di concordato;
- eventi relativi al periodo d’imposta precedente quello oggetto di concordato;
- eventi che si verificano nel primo periodo d’imposta oggetto di concordato;
- ulteriori casistiche.
Rientrano nel raggruppamento sub a) le seguenti condizioni ostative che si riferiscono a eventi relativi al triennio precedente:
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo di effettuare tale adempimento.
- aver riportato una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, dall’articolo 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
La relazione illustrativa all’articolo 11 del decreto Cpb chiarisce che l’accesso al concordato è precluso solo in ipotesi di condanna con sentenza irrevocabile. L’esclusione dall’accesso al Cpb opera nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento, sia stata irrogata una pena superiore ai due anni di pena detentiva; al di sotto di tale soglia la causa di esclusione non opera.
Al momento dell’accettazione della proposta di concordato va resa la dichiarazione relativa all’assenza di condanne. Naturalmente in caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del Dpr n. 445/2000.
La tipologia di condizioni ostative di cui al raggruppamento sub b) è riferibile a un’unica fattispecie e riguarda il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato. L’articolo 11 del decreto Cpb afferma che non possono accedere al concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o di arti e professioni.
Il raggruppamento sub c) di cause di esclusione riguarda situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, ossia:
- l’adesione al regime forfetario;
- per le società o gli enti, l’essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione o conferimento, ovvero, per le società o le associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, l’essere state interessate da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
Il raggruppamento sub d) riguarda due cause di esclusione che possono verificarsi qualora non si realizzino alcune condizioni, in particolare:
- i titolari di reddito di lavoro autonomo che, nel periodo d’imposta precedenti a quelli cui si riferisce la proposta di concordato, partecipano contemporaneamente a un’associazione di cui all’art. 5 del Tuir o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati. In tal caso è prevista l’esclusione dal concordato sia per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al medesimo concordato anche l’associazione, la STP o la STA partecipata.
- la facoltà di aderire al concordato risulta preclusa ove tutti i soci dell’ente associativo, della STP o della STA non aderiscano al patto, nei medesimi periodi d’imposta.
L’articolo 28 del decreto Omnibus è intervenuto anche:
- sulla lettera b-quater) dell’articolo 11 stabilendo che, nelle sole ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato, non sussiste una causa di esclusione in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35 mila euro;
- sulle lettere b-quinquies) e b-sexies) del medesimo articolo 11, disponendo che laddove le associazioni e società tra professionisti o avvocati esercitino attività economiche non riconducibili a quelle del medesimo ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato, non si configura alcuna ipotesi di esclusione.
Ambito oggettivo del Concordato
Una volta che la proposta di concordato viene accettata questa definisce per il successivo biennio il reddito di impresa, di lavoro autonomo e la base imponibile Irap. Resta esclusa l’Iva che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni. I redditi oggetto di concordato sono definiti sulla base di quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto Cpb.
Per quanto riguarda i soggetti esercenti arti e professioni il reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, non considera: plusvalenze e minusvalenze; redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni; corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale; maggiorazione del costo del lavoro.
Per i redditi da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le componenti reddituali sopra citate non può essere inferiore a 2 mila euro.
Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, il reddito proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all’art. 56 del Tuir e per quanto riguarda i contribuenti soggetti all’Irap all’art. 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e sopravvenienze attive; minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del Testo unico o in un Gruppo europeo di interesse economico; la maggiorazione del costo del lavoro ; la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi d’imposta precedenti l’adesione al concordato preventivo biennale riducono il reddito concordato. Il saldo netto tra il reddito d’impresa concordato e le componenti reddituali sopra indicate non può essere inferiore a 2 mila euro.
Per quanto riguarda l’Irap, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN). Ai fini della definizione del valore della produzione oggetto del concordato, il VPN va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’art. 11 del decreto Irap. In sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il VPN relativo al periodo precedente l’inizio del biennio.
Anche per l’Irap, come per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, il saldo netto tra il VPN oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a 2 mila euro.
Il contribuente che accetta la proposta delle Entrate si impegna a dichiarare sia gli importi concordati sia quelli effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.
Cause di cessazione del Concordato
Gli articoli 19 e 21 del decreto Cpb individuano le fattispecie al ricorrere delle quali il concordato cessa di avere efficacia. Questo avviene al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra fisco e contribuente.
Si tratta dei seguenti casi: cessazione o modifica dell’attività; presenza di circostanze eccezionali che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili in misura superiore al 30% rispetto a quelle oggetto di concordato; adesione al regime forfetario; operazioni di fusione, scissione o conferimento effettuate da società o enti; dichiarazioni di ricavi di ammontare superiore a l limite previsto dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%;
Gli effetti del concordato cessano nei confronti del contribuente che modifichi l’attività svolta nel corso del biennio oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio medesimo e sulla base della quale è stata formulata la proposta.
La cessazione non si verifica se per la nuova attività è previsto un codice Ateco che comporti l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Sempre il decreto Cpb prevede che, in presenza di circostanze eccezionali che determinino minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si realizza. Le circostanze eccezionali sono caratterizzate da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività d’impresa, danni alle scorte di magazzino, la sospensione dell’attività o dell’esercizio della professione.
L’adesione al regime forfetario effettuata dal contribuente nei periodi d’imposta oggetto di concordato determina una distorsione delle logiche applicative del concordato. In assenza di una causa di cessazione, infatti, il contribuente potrebbe aderire al concordato in qualità di soggetto ISA e poi transitare nel regime dei contribuenti forfetari, beneficiando di un regime fiscale differente da quello sulla base del quale era stata effettuata e accettata la proposta di concordato.
Qualora nel corso di applicazione del concordato, la società o l’ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o l’associazione sia interessata da modifiche alla compagine sociale, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica tale ipotesi. Tra le cause di cessazione del concordato biennale rientra anche la cessione del ramo d’azienda.
Il decreto Omnibus all’articolo 28 ha apportato modifiche all’articolo 21 del decreto Cpb in materia di cause di cessazione. Le modifiche trovano applicazione a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027. Il legislatore è intervenuto sulle cause di cessazione stabilendo che, in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato, sono fatte salve le eventuali modifiche alla compagine sociale, in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35 mila euro. Inoltre il legislatore ha disposto che non si configurano le ipotesi di cessazione laddove le associazioni e le società tra professionisti o tra avvocati esercitino attività economiche non riconducibili a quelle del medesimo ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato.
Cause di decadenza (articolo 22)
L’articolo 22 del decreto Cpb dispone che il contribuente decade dal concordato al verificarsi di fatti ritenuti potenzialmente sintomatici di comportamenti poco affidabili. Il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi. Il primo è l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati e la commissione di altre violazioni di non lieve entità. Altre ipotesi sono: dati che comportano una quantificazione diversa dei redditi o del VPN a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi; dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; risultano insussistenti le condizioni necessarie per accedere al concordato; omesso versamento degli importi dovuti.
Sappiamo che il legislatore è intervenuto con il decreto Omnibus apportando modifiche all’articolo 22 del decreto Cpb. Si tratta di modifiche che decorrono a partire dalle adesioni per il concordato preventivo biennale 2026-2027.
Ferma restando l’ipotesi di decadenza ‘ a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto di concordato o in quello precedente’ da cui ‘risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati’, le ipotesi riguardanti gli errori od omissioni nei dati comunicati nella dichiarazione dei redditi ai fini della definizione della proposta di concordato e l’eventuale modifica o integrazione della stessa dichiarazione, non comportano più la decadenza dal concordato senza alcuna possibilità di rimedio; in base alla nuova disciplina tali violazioni comportano ora la decadenza dal concordato solo a seguito di notifica di atto di accertamento e a patto che il reddito o il valore netto della produzione siano superiore di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordata.
La nuova formulazione delle ipotesi di decadenza è coerente con quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 19 che prevede la possibilità, da parte del contribuente, di regolarizzare le violazioni dichiarative o relative alla comunicazione dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato, mediante integrazione della dichiarazione dei redditi e il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
Con riferimento alle violazioni di carattere penale e a quelle che riguardano la comunicazione dei dati ISA, la constatazione della violazione o comunque l’inizio di accessi, ispezioni o verifiche di cui l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, comporta l’irrilevanza, ai fini della decadenza, dell’eventuale regolarizzazione mediante ravvedimento operoso e, di conseguenza, restano dovute le imposte i contributi determinati tenendo conto del reddito e del VPN concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti. Diversamente, il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, non determina la decadenza dal concordato stesso, sempreché non vi sia stata la notifica di atti di liquidazione e di accertamento.
Inoltre, il decreto Omnibus ha eliminato dalle cause di decadenza dal concordato l’ipotesi in base alla quale il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi in cui ricorre una delle cause di esclusione di cui all’articolo 11,
Rinnovo del concordato
L’articolo 14 del decreto Cpb prevede che, decorso il biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia mantenuto i requisiti per accedere all’istituto e nei cui confronti non siano insorte cause di esclusione, possa aderire ad un nuovo patto con il Fisco.
Dunque, il contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d’imposta 2024-2025 può aderire ad una nuova proposta di concordato biennale, relativa al biennio 2026-2027. Analogamente chi ha aderito al concordato per i periodi d’imposta 2025-2026 può aderire ad una nuova proposta per il biennio successivo, ovvero per il periodo d’imposta 2027-2028.
In caso di rinnovo del concordato, i contribuenti che hanno aderito alla proposta per il biennio 2024-2025 e che intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027 devono dichiarare, nel relativo modello, il reddito e il VPN effettivi, rettificati, relativi all’ultimo anno del biennio concordato. Al riguardo è bene ricordare che chi ha già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 e intende rinnovare l’adesione non può dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025.
L’articolo 14 del decreto Cpb è stato modificato dall’articolo 28 del decreto Omnibus per potenziare gli effetti premiali derivanti dal regime del concordato per i contribuenti che abbiano aderito a tale istituto per il biennio precedente e intendano rinnovare l’adesione per un ulteriore biennio.
In caso di rinnovo del concordato sono riconosciuti i seguenti benefici:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100 mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 70 mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap, in luogo delle soglie, rispettivamente pari a 70 mila euro e 50 mila euro, previste dal decreto ISA;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 100 mila euro annui, in luogo della soglia pari a 70 mila euro prevista dal decreto ISA;
- anticipazione di due anni, anziché di almeno uno, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo.
Per i contribuenti che decidono di rinnovare l’adesione al biennio 2026-2027 è prevista la possibilità di rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e acconto delle imposte senza interessi.
Nell’ambito delle modifiche introdotte dal decreto Omnibus, l’articolo 29 ha previsto la possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento speciale delle annualità pregresse (dal 2020 al 2023), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap.
Rilevanza delle basi imponibili concordate
L’articolo 19 del decreto Cpb individua i termini dell’accordo tra le parti, con cui si definisce preventivamente il quantum della pretesa tributaria attraverso l’accettazione, da parte del contribuente, della proposta di concordato.
A seguito dell’accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli obblighi contabili e dichiarativi, gli eventuali maggiori o minori redditi, anche in caso di perdita, nonché i maggiori o minori valori della produzione conseguiti nei periodi d’imposta oggetto del concordato, non potranno influire sul quantum della pretesa tributaria preventivamente concordata.
Il contribuente ha comunque la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato. Inoltre, in presenza di circostanze eccezionali che determinino minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
A decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027 il decreto Omnibus ha modificato l’articolo 19 del decreto Cpb prevedendo che in caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni sono definibili mediante ricorso al ravvedimento operoso.
Le modifiche all’articolo 19 del decreto Omnibus hanno la finalità di riorganizzare, razionalizzandole, le casistiche che comportano la decadenza dal concordato preventivo biennale derivanti da infedeltà dichiarative, introducendo la regola generale in base alla quale gli errori o le omissioni relativi ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o comunicati nella proposta di concordato non comportano la decadenza dal concordato medesimo, laddove gli stessi siano regolarizzati mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e le correlate sanzioni siano definite mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
In tali casi, il contribuente, mediante i medesimi strumenti (dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso), ove necessari, comunica e ridetermina il reddito o il VPN concordati sulla base dei dati modificati o integrati, e definisce le relative sanzioni.
In questo modo, l’accordo a cui si è prestata adesione nei termini di cui all’articolo 9 del decreto Cpb viene allineato ai dati indicati dal contribuente nella dichiarazione integrativa presentata ai fini del ravvedimento operoso, evitando, quindi, che lo stesso contribuente resti vincolato a un reddito o un valore della produzione concordati sulla base di dati non corretti.
Determinazione degli acconti
L’articolo 20 del decreto Cpb ha introdotto una modalità semplificata di calcolo degli acconti relativi ai periodi d’imposta oggetto di concordato. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
- se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto Cpb;
- se l’acconto dell’Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il VPN concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto Cpb;
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al VPN concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Le predette maggiorazioni sono dovute solo con riferimento al primo anno di applicazione del Cpb; pertanto, si ritiene non siano dovute da parte dei contribuenti che, avendo aderito al concordato per il biennio d’imposta 2024-2025 , rinnovano l’adesione per il biennio d’imposta immediatamente successivo 2026-2027.
Il decreto Omnibus ha modificato l’articolo 20 del decreto Cpb. Per i contribuenti che intendono rinnovare l’adesione al concordato non trova applicazione la previsione dell’articolo 20 del decreto Cpb e di conseguenza tali contribuenti avranno la possibilità di determinare gli acconti con il metodo c.d. ‘storico’ senza applicare la maggiorazione prevista dall’articolo 20 del decreto Cpb.
Con questa modifica il legislatore ha inteso interpretare il rinnovo del concordato come la volontà di proseguire il rapporto di trasparenza tra l’amministrazione fiscale e il contribuente, sancito dal patto fiscale.
Limiti alla base imponibile su cui applicare imposta sostitutiva opzionale per i contribuenti aderenti al Cpb
Il decreto legislativo n. 81/2025 all’articolo 8 ha apportato modifiche all’articolo 20-bis del decreto Cpb. Infatti, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente eccedente l’importo di 85 mila euro, limitatamente alla parte che supera tale importo, l’imposta sostitutiva dell’art. 20-bis va applicata per i soggetti Irpef, con l’aliquota del 43% e per i soggetti Ires con l’aliquota del 24%.
Attività di controllo
Il corretto funzionamento del concordato preventivo biennale presuppone il regolare adempimento degli obblighi dichiarativi da parte del contribuente.
Tali obblighi si sostanziano nella correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite al fisco dai contribuenti intenzionati ad aderire al concordato. Tali informazioni costituiscono la base per l’elaborazione della relativa proposta.
Il decreto Cpb attribuisce particolare rilevanza all’autenticità e all’esattezza dei dati dichiarati. Per l’accesso al concordato il contribuente deve essere in possesso dei requisiti previsti; la dichiarazione che attesta l’insussistenza delle cause di esclusione deve avere i connotati della veridicità; e, da ultimo, il regolare adempimento degli obblighi dichiarativi.
Il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi è un elemento essenziale per l’elaborazione di una proposta di reddito concordato congrua, in quanto coerente con l’effettiva capacità economica del contribuente.
Dalla stretta connessione tra il modello ISA e il CPB si evince che la correttezza, la completezza e la coerenza dei dati comunicati, costituisce condizione essenziale, sia in sede di compilazione del modello ISA, sia in sede di adesione al concordato, per il corretto funzionamento dell’istituto e per la conseguente congruità della proposta formulata dal fisco.
La veridicità e la correttezza delle informazioni trasmesse dal contribuente hanno rilievo non solo nella fase genetica del concordato ma anche sulla permanenza degli effetti dell’istituto. L’eventuale infedeltà dichiarativa può infatti determinare la decadenza dal concordato, con il conseguente venir meno dei benefici premiali.
Ricordiamo che nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che decadono dallo stesso, sarà intensificata l’attività di controllo del Fisco e della Guardia di Finanza.
Sanzioni accessorie
Nei confronti dei soggetti che hanno commesso violazioni e non hanno aderito al concordato o ne sono decaduti sono previste le sanzioni disciplinate dall’articolo 2-ter del decreto legge n. 113/2024, convertito, con modificazioni dalla legge n. 143/2024.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr 600/1973
Con la risoluzione n. 35/E del 1°ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36 bis del Dpr n. 600/1973.
I nuovi codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma intenda corrisponderne una quota.
Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, l’Agenzia riporta nella tabella, in corrispondenza dei nuovi codici, quelli già istituiti (vedi terza colonna), utilizzati per il versamento spontaneo. Si rimanda alla risoluzione per l’individuazione dei nuovi codici tributo.
Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 54-bis 1 del Dpr 633/1972
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026, ha istituito quattro nuovi codici tributo per il pagamento, tramite il modello F24, degli importi dovuti a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis 1 del Dpr n. 633/1972
Con la legge n. 199/2025 il legislatore ha previsto che l’Agenzia delle Entrate può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’Iva, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi delle procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, ha la possibilità di segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari. In alternativa può provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni.
Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dal decreto legislativo n. 241/1997.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 agosto scorso, ha stabilito che ai fini del pagamento, da effettuare mediante modello F24, oltre a non poter avvalersi della compensazione, non è possibile ricorrere alla rateazione.
Per consentire il versamento degli importi in parola, il documento di prassi amministrativa istituisce il codice tributo ‘9005’ denominato ‘Art. 54-bis. 1 Dpr 633/1972 Liquidazione dichiarazioni Iva omesse’.
La risoluzione istituisce, inoltre, altri codici tributo da utilizzare nel caso in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare l’importo richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alle comunicazioni, ma intenda corrispondere solo una quota.
In questi casi si potranno utilizzare tre distinti codici tributo: ‘95AA’ per l’imposta, ‘95BB’ per gli interessi e ‘95CC’ per le sanzioni.
Calendario Fiscale
Le date importanti
01 Ott 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Ott 2026 (131)
1) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
5) Versamento 5 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
6) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
7) Versamento 4 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
8) Versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
9) Soggetti IRES: versamento 5 rata della c.d. Tassa Etica
10) Soggetti IRES: versamento 4 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
11) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
12) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
13) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
15) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
16) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
17) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
18) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
19) Versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
20) Versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
21) Versamento 4 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
22) Versamento 4 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
23) Soggetti IRPEF: versamento della 5 rata della c.d. Tassa Etica
24) Soggetti IRPEF: versamento della 4 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
26) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
27) Versamento imposta sugli intrattenimenti
28) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
29) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
30) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
31) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
32) Versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
33) Versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
34) Versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
35) Versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
36) Versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
37) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
38) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
39) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
40) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
41) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
42) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
43) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
44) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
45) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
46) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
47) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
48) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
49) Versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
50) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
51) Versamento 4 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
52) Versamento 5 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
53) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
54) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
55) Versamento 4 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
70) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
71) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
72) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
73) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
75) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
76) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
77) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
78) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
79) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
80) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
81) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
82) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
83) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
84) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
85) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
86) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
87) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
88) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
89) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
90) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
91) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
92) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
93) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
94) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 3 rata
95) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 4 rata
96) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
97) Versamento 5 rata del saldo IVA 2025
98) IVA: versamento del saldo 2025
99) IVA: versamento del saldo 2025
100) Versamento 4° rata del saldo IVA 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
101) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2025
102) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 4 rata del saldo IVA 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
103) Società "di comodo": versamento 5 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
104) Società "di comodo": versamento 4 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
105) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
106) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
107) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
108) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
109) Soggetti Ires: versamento 5 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
110) Soggetti Ires: versamento 4 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
111) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
112) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
113) Versamento 5 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
114) Versamento 4 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
115) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
116) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 4 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
117) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
118) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 5 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
119) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
120) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
121) Regime forfetario agevolato: versamento 5 rata imposta sostitutiva
122) Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
123) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
124) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
125) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
126) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
127) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
128) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
129) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
130) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
131) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 4 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
26 Ott 2026 (1)
1) Presentazione Mod. 730/2026 integrativo
Studio Associato Confor
Lo Studio Associato Confor S.r.l. nasce nel 2010 dalla scissione dello Studio Confor s.r.l., che opera sin dal 1987 con diversi professionisti, i quali, unendo le loro personali esperienze nei settori della consulenza societaria e aziendale, tributaria, finanziaria e nella gestione del personale dipendente, hanno dato vita ad una struttura completa, agile e dinamica che vanta un elevato grado di professionalità e dispone oggi delle più avanzate metodologie di lavoro e strumenti informatici.
Nel corso degli anni lo Studio Associato Confor S.r.l. ha ampliato i servizi e le attività di intervento strutturandosi in divisioni operative che, sebbene legate tra di loro, operano in distinti settori e garantiscono ai propri Clienti servizi altamente specializzati.
Dal 2010 ad oggi infatti, lo Studio Associato Confor S.r.l. ha sviluppato la struttura professionale iniziale, inserendo nel proprio organico collaboratori provenienti da esperienze pluriennali nei settori di competenza dello Studio.
Attualmente lo Staff dello Studio Associato Confor S.r.l. è composto da 12 addetti tra professionisti e collaboratori, che hanno maturato un’esperienza ventennale e trentennale nel settore dove operano, in particolare dello Staff fanno parte n° 3 Dott. Commercialisti iscritti nei relativi Albi Professionali e iscritti anche nel Registro dei Revisori dei Conti, e 9 collaboratori che ormai hanno maturato una notevole esperienza nel settore, per anni di pratica professionale.
La nostra Mission è quella di proporre al Cliente un servizio personalizzato ed insieme altamente professionale e competitivo, nonché fornire tutto l’apporto necessario per la realizzazione di progetti di crescita ed espansione aziendale, senza escludere la risoluzione delle problematiche lavorative che giornalmente ci vengono proposte.
Come opera lo studio
Lo Studio ha sede legale ed operativa a Roma, in Viale Caduti per la Resistenza, 711.
Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti specializzati per materia che vantano una profonda conoscenza delle specifiche problematiche trattate, alla quale si aggiunge un continuo e costante lavoro di aggiornamento ed interscambio professionale, supportato dai migliori strumenti di lavoro esistenti sul mercato, al fine di individuare e porre in essere tutte quelle attività che possono generare risparmi fiscali o agevolazioni finanziarie
Ogni membro dello Studio è investito della responsabilità di seguire tutte le problematiche relative al singolo Cliente, con l’unico obiettivo di fornirgli tutta l’assistenza richiesta e necessaria alla risoluzione delle diverse problematiche.
PROFESSIONISTI
Dott. Rino Quartarone – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Luca Gullì – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Canali – Commercialista e Revisore dei Conti
COLLABORATORI
Rag. Francesca Muzi – Addetta amministrazione e contabilità
Rag. Marina Felicissimo – Addetta alla contabilità
Rag. Lorena Di Matteo – Addetta alla contabilità
Rag. Sonia Zedde – Addetta alla contabilità
Rag. Mario Palombi – Addetto alla contabilità
Rag. Silvia Di Giuseppe – Addetta alla contabilità
Rag. Federica Caselli – Addetta alla contabilità
Rag. Valentina Roisecco – Addetta alla segreteria
Rag. Simona Alfonzi – Addetta alla contabilità
Siamo specializzati in
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza in materia di diritto societario e amministrativo.
Tale attività si realizza attraverso l’individuazione della forma societaria più opportuna per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (cariche amministrative, collegi sindacali, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società, bilanci di esercizio e periodici) nonché l’assistenza amministrativa e contrattuale.
Lo Studio offre quindi piena assistenza nelle operazioni di gestione d’azienda, con particolare riferimento alle procedure di contabilità, d’amministrazione, di predisposizione di bilanci, di budget, di dichiarazioni fiscali in genere.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. è in grado di offrire la propria assistenza in tutte le attività di organizzazione e riorganizzane aziendale realizzate tramite l’analisi, la progettazione e la realizzazione di operazioni di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti, scorporo ed acquisizione.
Tale forma di consulenza ed assistenza, copre quindi tutte le operazioni di costituzione, trasformazione, fusione, scissione e ricomposizione di società. L’acquisizione e la cessazione di aziende, di rami di aziende, di marchi, di licenze, di partecipazioni e nella realizzazione di joint – ventures per le imprese industriali, commerciali, finanziarie e servizi.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza fiscale relativamente a tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, con valenza nazionale.
Lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all’indebitamento, i finanziamenti agevolati, ecc…, al fine di ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale nel rispetto della legge.
I professionisti dello Studio Associato Confor S.r.l. hanno maturato un’ottima conoscenza in tema di fiscalità.
L’attività si concretizza prevalentemente nell’individuazione della migliore struttura societaria per soggetti giuridici nazionali, finalizzata alla minimizzazione del prelievo fiscale complessivo sul reddito prodotto.
Lo Studio è altresì in grado di assistere la propria clientela rappresentata da persone fisiche in tutte le problematiche di natura fiscale, delle dichiarazioni di successione e più in generale nella pianificazione fiscale dei patrimoni familiari.
Lo Studio si occupa di consulenza del lavoro, occupandosi di tutti i settori del diritto del lavoro nazionale, della previdenza sociale, e dell’amministrazione del personale attraverso la gestione delle risorse umane, pratiche amministrative del personale, gestione del rapporto di lavoro dipendente ed autonomo e di tutte le altre attività di natura lavoristica.
L’assistenza nella gestione del personale prevede quindi l’applicazione di contratti di lavoro, la predisposizione e l’elaborazione di buste paga e degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’assistenza e la consulenza del contenzioso contributivo e del lavoro.
Tale attività si orienta essenzialmente allo studio di soluzioni ai problemi organizzativi e di gestione dell’impresa ed in particolare alla realizzazione di:
- sistemi di pianificazione e programmazione aziendale;
- sistemi organizzativi complessi;
- sistemi di controllo di gestione;
- procedure e tecniche gestionali.
L’attività dello Studio Associato Confor S.r.l. in questo campo si pone l’obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento agevolato finalizzate alla nascita di nuove imprese, alla crescita degli investimenti, all’attività di ricerca ed innovazione tecnologica.
Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la predisposizione di domande di ammissione alle agevolazioni al fine di consentire alla propria clientela indirizzata a vari obiettivi (ricerca ed innovazione tecnologica, impianti ed ampliamenti, nuove imprese, ambiente, penetrazione commerciale e insediamenti produttivi all’estero, ecc…) di orientarsi tra le molteplici opportunità di fonte diversa (nazionale, regionale) caratterizzate da interventi diversi (finanziamenti a tasso agevolato, crediti d’imposta, ecc…).
All’attività primaria legata alla consulenza e pratica commerciale, alla gestione della contabilità, all’elaborazione delle buste paga e alla risoluzione di controversie tributarie, lo Studio ha affiancato altre attività collegate e correlate quali, prima fra tutte, l’assistenza in sede presso i clienti per l’impostazione amministrativa e fiscale delle procedure interne, tramite addestramento del personale o attraverso lo studio di soluzioni personalizzate, diversificate in ragione delle esigenze dei vari clienti, in taluni casi intervenendo nelle procedure e quindi nei sistemi informatici dei clienti, anche con l’utilizzo di pacchetti applicativi già collaudati ed in uso presso le nostre sedi, fornendo come valore aggiunto un veloce ed efficace addestramento del personale del cliente impiegato, oltre che un’assistenza on – line al cliente attraverso i nostri collaboratori.
Circolari dello Studio
Il cliente
La nostra attenzione è rivolta alla “formazione” del Cliente, attraverso l’aggiornamento periodico sulle principali novità fiscali mediante comunicazione verbale (consulenza) o scritta (e–mail, circolari, social, ecc…).
Lo Studio è inoltre costantemente impegnato in un’attività di analisi, in particolare attraverso:
- la pianificazione degli investimenti, con particolare riferimento all’analisi delle agevolazioni finanziarie e fiscali;
- la consulenza societaria ed amministrativa, con particolare attenzione all’ottimizzazione del prelievo fiscale ed alla migliore organizzazione della struttura societaria;
- la consulenza su finanziamenti agevolati, al fine di ottenere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti riguardanti ricerca ed innovazione tecnologica, realizzazione di impianti, ampliamenti, nuove imprese, ambiente, internazionalizzazione, ecc…;
- l’assistenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette mediante pareri scritti, telefonici, via e–mail e via social (su IRES, IRPEF, IRAP, IVA, Imposta di registro, ecc…);
- l’assistenza nella predisposizione del bilancio e delle dichiarazione dei redditi facendo particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per lo specifico settore di attività e localizzazione dell’azienda;
- l’assistenza e la rappresentanza di fronte alle Commissioni tributarie al fine di risolvere controversie tributaria e fiscali o al fine di tutelare il contribuente di fronte alle richieste errate di imposte e tasse da parte dell’Erario;
- l’assistenza presso gli uffici finanziari, al fine di sanare eventuali irregolarità commesse usufruendo delle varie possibilita’ che vengono di volta in volta proposte (sanatorie irregolarità formali, conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, ravvedimento operoso, rottamazioni, concordati, ecc.).
