Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
Partite Iva più fedeli ma il rischio evasione resta per una su due
Nel 2024 i redditi medi dei possessori di partita Iva obbligati a compilare le pagelle fiscali sono aumentati dell’8,6% arrivando ad attestarsi a 56.100 euro. Aumentate del 2,2% le partite Iva con un voto da 8 in su ovvero che sono transitate nell’area di affidabilità fiscale grazie al concordato preventivo. Restano i divari. I notai sempre al top, con un valore che si avvicina ai 337 mila euro. Scendendo in basso troviamo le attività finanziarie, quelle commerciali e gli esercenti. Sotto i 20 mila euro ci sono il commercio al dettaglio di animali da compagnia e il commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori. Sotto i 16 mila euro ci sono i servizi estetici e le attività agrituristiche. Sotto i 6 mila euro le coltivazioni agricole e la concia delle pelli e del cuoio. Restano profondi i divari territoriali. La flat tax attrae sempre più autonomi, professionisti e piccoli imprenditori. Una partita Iva persona fisica su due è in regime agevolato. (Ved. anche Italia Oggi: ‘La metà delle partite Iva utilizza il regime forfettario’ – pag. 28)
Rimborsi a imprese in difficoltà: nuova chance per lo sblocco
La Lega ha presentato al Senato un correttivo al decreto accise ter che contiene uno sblocca rimborsi Iva anche se non generalizzato per le imprese in difficoltà, ma che sono in grado di garantire la continuità aziendale perché hanno intrapreso percorsi di risanamento. Nel decreto è confluito anche con un emendamento del Governo il decreto accise quater contro il caro carburanti. Con il correttivo presentato, anche con una riduzione del patrimonio netto di oltre il 40% rispetto a quanto indicato nelle risultanze contabili dell’ultimo anno d’imposta, l’impresa interessata potrebbe allegare alla dichiarazione o all’istanza di rimborso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui attesta che l’importo di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e quello delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi riferiti all’ultimo esercizio chiuso alla data della richiesta di rimborso, sono superiori al 40% di quelli risultanti dalla media dei due esercizi anteriori.
Con pagelle negative concordato 2026-2027 a valori iper scontati
Le nuove regole sul concordato preventivo biennale per il 2026-2027 possono risultare molto convenienti per alcuni contribuenti Isa con bassi punteggi. Il software aggiornato dell’Agenzia delle Entrate, adeguato alla legge n. 88/2026, introduce limiti agli aumenti del reddito proposto: massimo +30% per chi ha un punteggio Isa tra 6 e 8 e +35% per chi è tra 1 e 6. In pratica, per alcuni soggetti il reddito concordato risulta molto più basso rispetto alle edizioni precedenti del calcolo. Gli esempi mostrano riduzioni anche rilevanti, soprattutto nel secondo anno del biennio, con differenze superiori al 40% in alcuni casi. Tuttavia, questi limiti non si applicano se la proposta risulta già inferiore ai valori di riferimento del settore. Il nuovo sistema potrebbe quindi rendere il Cpb più conveniente anche per contribuenti meno affidabili secondo gli Isa.
Rifiuti, il Sud paga per la Tari 90 euro in più rispetto al Nord
Nel 2025 il Sud ha pagato 378 euro di Tari a fronte di una media nazionale di 333 euro per una famiglia di tre componenti e un’abitazione di 100 mq: 90 euro in più di quanto ha versato lo stesso nucleo al Nord e poco sopra l’asticella del Centro. Ad evidenziarlo la fotografia scattata dal Green Book 2026, il rapporto annuale sul settore dei rifiuti urbani in Italia. Dal rapporto emerge che l’Italia migliora la sua performance nella raccolta differenziata e nel riciclo, ma resta ancora ampio il gap tra i quantitativi di rifiuti raccolti e quelli effettivamente riciclati. E resta forte il deficit impiantistico, in particolare nel Meridione, con riflessi molto significativi sui costi del servizio, sui quali impatta, e non poco, anche l’eccessiva frammentazione del servizio. Che, nel centro-sud, rinvia all’elevata presenza di gestioni le cui dimensioni non superano il territorio comunale, mentre sono ancora troppo pochi i grandi operatori in grado di chiudere il ciclo.
Artigiani, iperammortamento taglia Irpef e contributi
Per artigiani e commercianti l’iper-ammortamento può comportare un minor esborso di Irpef e Inps che può arrivare fino al 179% del costo del bene acquistato. Dal 2026 al 30 settembre 2028, con l’iperammortamento, sono di gran lunga maggiori i vantaggi rispetto al credito d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0. Agli artigiani e commercianti il nuovo iperammortamento conviene molto di più rispetto ai crediti d’imposta 4.0 o 5.0 se considerato la riduzione del loro carico contributivo Ivs come una riduzione effettiva e non come un mancato accantonamento alla loro futura pensione, calcolata con il metodo contributivo. I soci lavoratori delle imprese commerciali o artigianali, con l’iperammortamento riducono la loro base imponibile Inps. Il minor esborso di contributi Inps determina anche la riduzione della futura pensione.
Credito d’imposta Zes unica domande entro il 1°giugno
Entro il 1° giugno le imprese agricole sono chiamate ad inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per prenotare il credito d’imposta Zes unica. La manovra 2026, infatti, ha esteso l’incentivo agli investimenti che saranno effettuati tra il 1°gennaio e il 15 novembre di quest’anno nei territori interessati. La comunicazione consuntiva dovrà essere presentata tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2026. Nei dieci giorni successivi, il solito provvedimento renderà nota la percentuale spettante. Gli investimenti, di valore non inferiore a 50 mila euro, vanno dichiarati con la modulistica già utilizzata per il 2025, le cui istruzioni vengono aggiornate. Per le imprese intenzionate ad investire meno di 50 mila euro potrebbe applicarsi il tax credit 40%. Sarebbe opportuno un chiarimento in quanto le imprese interessate, se venissero escluse dal nuovo aiuto, potrebbero decidere di ampliare l’investimento e arrivare alla soglia minima. Complessa anche la determinazione dell’incentivo per i beni immobili.
Rettifiche dei ricavi al netto Iva: l’imposta ribaltabile sui cessionari
Con l’ordinanza n. 16155 depositata ieri la Corte di cassazione ha affermato che in caso di accertamento di maggiori ricavi l’Amministrazione è legittimata a considerare tali somme come base imponibile al netto dell’Iva, senza quindi procedere allo scorporo dell’imposta. La neutralità dell’imposta viene infatti garantita dalla possibilità di rivalersi nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, risultando irrilevanti le eventuali successive difficoltà di recupero. A seguito di indagini bancarie e segnatamente in ragione di movimentazioni finanziarie non giustificate, ad un commerciante ambulante veniva accertato un maggior imponibile. Per i giudici di legittimità il principio di neutralità non consente lo scorporo della tassa.
Prevale l’accertamento unitario sull’atto definitivo parziale
La definitività dell’accertamento notificato al socio non preclude la possibilità di intervenire nel giudizio unitario nei confronti della società e di beneficiare dell’eventuale annullamento dell’accertamento societario presupposto. Tale definitività, infatti, cristallizza solo le questioni personali che riguardano la posizione del socio ma non può impedirgli di contestare fatti e vicende non personali, comuni a tutta la società e che attengono all’esistenza e all’ammontare del reddito societario accertato. A fornire queste interessanti indicazioni è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 11066/2026. Nei confronti di una società in accomandita semplice e, per il principio di trasparenza, dei suoi soci erano stati emessi avvisi di accertamento. La società impugnava l’atto, mentre gli avvisi notificati ai soci diventavano definitivi per mancata impugnazione.
Isa, record di promossi col voto 8
L’analisi del Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni fiscali del 2025 per l’anno d’imposta 2024 evidenzia che i contribuenti soggetti agli Isa sono parti a 2.686.494, in diminuzione del 2% rispetto ai 2.741.892 rilevati nel 2023. Aumenta il numero dei contribuenti con punteggio Isa almeno pari a 8 e raggiunge il 46,7% del totale. Si attesta, dunque, al 53,3% la quota di coloro che non raggiunge il livello minimo necessario per accedere alle agevolazioni premiali. I ricavi/compensi medi dichiarati dai contribuenti Isa ammontano a 338.100 euro, con un incremento dell’1,5% rispetto all’anno precedente, mentre il reddito medio d’impresa o di lavoro autonomo raggiunge i 56.100 euro, in aumento dell’8,6% rispetto al 2023. Sono 371.560 i soggetti che hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8; sale, invece, a 91.082 euro (incremento del 7,4%) il reddito medio dei contribuenti che rientrano nel regime premiale.
Crediti d’imposta nel mirino
L’Agenzia delle Entrate sta contestando come ‘inesistenti’ crediti d’imposta compensati anche prima del 1°settembre 2024, applicando retroattivamente una definizione introdotta solo dal Dlgs n. 87/2024. Questa qualificazione consente di riaprire termini di accertamento scaduti, applicare sanzioni più severe e, sopra i 50 mila euro, anche conseguenze penali. Prima della riforma, un credito era considerato inesistente solo se mancavano i requisiti sostanziali e se l’irregolarità non era rilevabile tramite controlli formali; principio confermato dalla Cassazione nel 2023. La riforma del 2024 ha eliminato il requisito della non rilevabilità, ampliando i casi di ‘inesistenza’, ma con efficacia solo dal 1°settembre 2024. Una recente ordinanza della Cassazione ha ribadito che la nuova norma non è retroattiva sul piano tributario. Nonostante ciò, l’Agenzia continua a usare la nuova definizione anche per fatti precedenti, generando dubbi e perplessità tra i contribuenti coinvolti.
Il rudere è prima casa
Anche per l’acquisto dell’unità immobiliare collabente, ovvero di un rudere, è possibile fruire delle agevolazioni ‘prima casa’, in presenza dei requisiti di legge. Ciò, purché entro tre anni il fabbricato sia destinato ad abitazione. È quanto ha sostenuto l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 108 di ieri, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha modificato il precedente orientamento sfavorevole in merito all’applicabilità dell’agevolazione per l’acquisto di immobili degradati e inagibili, iscritti nella categoria catastale F/2, dichiarando espressamente superata la risposta n. 357 del 30 agosto 2019.
Corrispettivi, software dal 2027
Dalla riunione organizzata da AssoSoftware insieme a Agenzia delle Entrate e Sogei dedicata alla sperimentazione delle nuove soluzioni software per la gestione e la trasmissione telematica dei corrispettivi emerge che trova conferma la road map che consentirà la possibilità di utilizzare soluzioni software certificate per la generazione e trasmissione dei corrispettivi. Viene così data piena attuazione al principio contenuto nel Dlgs n. 1/2024 sulla semplificazione degli adempimenti fiscali. Dal confronto è emerso che il 2027 segnerà l’avvio del progressivo superamento del registratore telematico fisico, sostituito da soluzioni software certificate in grado di memorizzare e inviare i corrispettivi direttamente alle Entrate in modalità completamente digitale.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.
L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.
Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.
La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale.
Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus:
- impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
- mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
- commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.
Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’
L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.
Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’.
L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’.
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo
L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente.
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.
Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa.
Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori.
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
Conclusioni
Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti.
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026
Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.
Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026.
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc).
Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.
L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108.
Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024.
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026
Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’.
Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti.
La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’.
Calendario Fiscale
Le date importanti
04 Mag 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
18 Mag 2026 (47)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
36) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
37) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre
46) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
47) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Studio Associato Confor
Lo Studio Associato Confor S.r.l. nasce nel 2010 dalla scissione dello Studio Confor s.r.l., che opera sin dal 1987 con diversi professionisti, i quali, unendo le loro personali esperienze nei settori della consulenza societaria e aziendale, tributaria, finanziaria e nella gestione del personale dipendente, hanno dato vita ad una struttura completa, agile e dinamica che vanta un elevato grado di professionalità e dispone oggi delle più avanzate metodologie di lavoro e strumenti informatici.
Nel corso degli anni lo Studio Associato Confor S.r.l. ha ampliato i servizi e le attività di intervento strutturandosi in divisioni operative che, sebbene legate tra di loro, operano in distinti settori e garantiscono ai propri Clienti servizi altamente specializzati.
Dal 2010 ad oggi infatti, lo Studio Associato Confor S.r.l. ha sviluppato la struttura professionale iniziale, inserendo nel proprio organico collaboratori provenienti da esperienze pluriennali nei settori di competenza dello Studio.
Attualmente lo Staff dello Studio Associato Confor S.r.l. è composto da 12 addetti tra professionisti e collaboratori, che hanno maturato un’esperienza ventennale e trentennale nel settore dove operano, in particolare dello Staff fanno parte n° 3 Dott. Commercialisti iscritti nei relativi Albi Professionali e iscritti anche nel Registro dei Revisori dei Conti, e 9 collaboratori che ormai hanno maturato una notevole esperienza nel settore, per anni di pratica professionale.
La nostra Mission è quella di proporre al Cliente un servizio personalizzato ed insieme altamente professionale e competitivo, nonché fornire tutto l’apporto necessario per la realizzazione di progetti di crescita ed espansione aziendale, senza escludere la risoluzione delle problematiche lavorative che giornalmente ci vengono proposte.
Come opera lo studio
Lo Studio ha sede legale ed operativa a Roma, in Viale Caduti per la Resistenza, 711.
Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti specializzati per materia che vantano una profonda conoscenza delle specifiche problematiche trattate, alla quale si aggiunge un continuo e costante lavoro di aggiornamento ed interscambio professionale, supportato dai migliori strumenti di lavoro esistenti sul mercato, al fine di individuare e porre in essere tutte quelle attività che possono generare risparmi fiscali o agevolazioni finanziarie
Ogni membro dello Studio è investito della responsabilità di seguire tutte le problematiche relative al singolo Cliente, con l’unico obiettivo di fornirgli tutta l’assistenza richiesta e necessaria alla risoluzione delle diverse problematiche.
PROFESSIONISTI
Dott. Rino Quartarone – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Luca Gullì – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Canali – Commercialista e Revisore dei Conti
COLLABORATORI
Rag. Francesca Muzi – Addetta amministrazione e contabilità
Rag. Marina Felicissimo – Addetta alla contabilità
Rag. Lorena Di Matteo – Addetta alla contabilità
Rag. Sonia Zedde – Addetta alla contabilità
Rag. Mario Palombi – Addetto alla contabilità
Rag. Silvia Di Giuseppe – Addetta alla contabilità
Rag. Federica Caselli – Addetta alla contabilità
Rag. Valentina Roisecco – Addetta alla segreteria
Rag. Simona Alfonzi – Addetta alla contabilità
Siamo specializzati in
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza in materia di diritto societario e amministrativo.
Tale attività si realizza attraverso l’individuazione della forma societaria più opportuna per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (cariche amministrative, collegi sindacali, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società, bilanci di esercizio e periodici) nonché l’assistenza amministrativa e contrattuale.
Lo Studio offre quindi piena assistenza nelle operazioni di gestione d’azienda, con particolare riferimento alle procedure di contabilità, d’amministrazione, di predisposizione di bilanci, di budget, di dichiarazioni fiscali in genere.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. è in grado di offrire la propria assistenza in tutte le attività di organizzazione e riorganizzane aziendale realizzate tramite l’analisi, la progettazione e la realizzazione di operazioni di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti, scorporo ed acquisizione.
Tale forma di consulenza ed assistenza, copre quindi tutte le operazioni di costituzione, trasformazione, fusione, scissione e ricomposizione di società. L’acquisizione e la cessazione di aziende, di rami di aziende, di marchi, di licenze, di partecipazioni e nella realizzazione di joint – ventures per le imprese industriali, commerciali, finanziarie e servizi.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza fiscale relativamente a tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, con valenza nazionale.
Lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all’indebitamento, i finanziamenti agevolati, ecc…, al fine di ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale nel rispetto della legge.
I professionisti dello Studio Associato Confor S.r.l. hanno maturato un’ottima conoscenza in tema di fiscalità.
L’attività si concretizza prevalentemente nell’individuazione della migliore struttura societaria per soggetti giuridici nazionali, finalizzata alla minimizzazione del prelievo fiscale complessivo sul reddito prodotto.
Lo Studio è altresì in grado di assistere la propria clientela rappresentata da persone fisiche in tutte le problematiche di natura fiscale, delle dichiarazioni di successione e più in generale nella pianificazione fiscale dei patrimoni familiari.
Lo Studio si occupa di consulenza del lavoro, occupandosi di tutti i settori del diritto del lavoro nazionale, della previdenza sociale, e dell’amministrazione del personale attraverso la gestione delle risorse umane, pratiche amministrative del personale, gestione del rapporto di lavoro dipendente ed autonomo e di tutte le altre attività di natura lavoristica.
L’assistenza nella gestione del personale prevede quindi l’applicazione di contratti di lavoro, la predisposizione e l’elaborazione di buste paga e degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’assistenza e la consulenza del contenzioso contributivo e del lavoro.
Tale attività si orienta essenzialmente allo studio di soluzioni ai problemi organizzativi e di gestione dell’impresa ed in particolare alla realizzazione di:
- sistemi di pianificazione e programmazione aziendale;
- sistemi organizzativi complessi;
- sistemi di controllo di gestione;
- procedure e tecniche gestionali.
L’attività dello Studio Associato Confor S.r.l. in questo campo si pone l’obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento agevolato finalizzate alla nascita di nuove imprese, alla crescita degli investimenti, all’attività di ricerca ed innovazione tecnologica.
Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la predisposizione di domande di ammissione alle agevolazioni al fine di consentire alla propria clientela indirizzata a vari obiettivi (ricerca ed innovazione tecnologica, impianti ed ampliamenti, nuove imprese, ambiente, penetrazione commerciale e insediamenti produttivi all’estero, ecc…) di orientarsi tra le molteplici opportunità di fonte diversa (nazionale, regionale) caratterizzate da interventi diversi (finanziamenti a tasso agevolato, crediti d’imposta, ecc…).
All’attività primaria legata alla consulenza e pratica commerciale, alla gestione della contabilità, all’elaborazione delle buste paga e alla risoluzione di controversie tributarie, lo Studio ha affiancato altre attività collegate e correlate quali, prima fra tutte, l’assistenza in sede presso i clienti per l’impostazione amministrativa e fiscale delle procedure interne, tramite addestramento del personale o attraverso lo studio di soluzioni personalizzate, diversificate in ragione delle esigenze dei vari clienti, in taluni casi intervenendo nelle procedure e quindi nei sistemi informatici dei clienti, anche con l’utilizzo di pacchetti applicativi già collaudati ed in uso presso le nostre sedi, fornendo come valore aggiunto un veloce ed efficace addestramento del personale del cliente impiegato, oltre che un’assistenza on – line al cliente attraverso i nostri collaboratori.
Circolari dello Studio
Il cliente
La nostra attenzione è rivolta alla “formazione” del Cliente, attraverso l’aggiornamento periodico sulle principali novità fiscali mediante comunicazione verbale (consulenza) o scritta (e–mail, circolari, social, ecc…).
Lo Studio è inoltre costantemente impegnato in un’attività di analisi, in particolare attraverso:
- la pianificazione degli investimenti, con particolare riferimento all’analisi delle agevolazioni finanziarie e fiscali;
- la consulenza societaria ed amministrativa, con particolare attenzione all’ottimizzazione del prelievo fiscale ed alla migliore organizzazione della struttura societaria;
- la consulenza su finanziamenti agevolati, al fine di ottenere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti riguardanti ricerca ed innovazione tecnologica, realizzazione di impianti, ampliamenti, nuove imprese, ambiente, internazionalizzazione, ecc…;
- l’assistenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette mediante pareri scritti, telefonici, via e–mail e via social (su IRES, IRPEF, IRAP, IVA, Imposta di registro, ecc…);
- l’assistenza nella predisposizione del bilancio e delle dichiarazione dei redditi facendo particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per lo specifico settore di attività e localizzazione dell’azienda;
- l’assistenza e la rappresentanza di fronte alle Commissioni tributarie al fine di risolvere controversie tributaria e fiscali o al fine di tutelare il contribuente di fronte alle richieste errate di imposte e tasse da parte dell’Erario;
- l’assistenza presso gli uffici finanziari, al fine di sanare eventuali irregolarità commesse usufruendo delle varie possibilita’ che vengono di volta in volta proposte (sanatorie irregolarità formali, conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, ravvedimento operoso, rottamazioni, concordati, ecc.).
