Aggiornamenti & Fiscalità
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Accise mobili in tre mosse Benefici per pochi centesimi
L’attacco all’Iran ha comportato l’immediato rincaro dei carburanti. L’Esecutivo lavora sul meccanismo delle ‘accise mobili’ per restituire almeno una parte della maggior Iva incassata dallo Stato proprio a causa del rincaro. Se verrà adottato il meccanismo creato dalla manovra 2008 l’impatto sul prezzo finale sarà di pochi centesimi al litro e sarà più intenso per il gasolio rispetto alla benzina. Questo perché il prezzo al netto delle imposte negli ultimi giorni è salito più di quello della benzina. Il gasolio risente anche del rincaro delle accise scattato lo scorso 1°gennaio, quando il Governo ha allineato il prelievo a quello della benzina, alzando di 4,1 centesimi le imposte al litro sul diesel e abbassando dello stesso importo quelle sulla benzina. Le associazioni dei consumatori hanno segnalato prezzi alla pompa superiori ai 2 euro al litro sul gasolio e chiedono un taglio di 10-15 centesimi al litro. Cifra che però pare fuori portata per le ‘accise mobili’.
Affitti brevi, sei formule per gestire le imposte
Nel 2026 ci sono sei strade diverse per gestire le imposte sugli affitti brevi ovvero sui contratti di durata non superiore a 30 giorni. 1) Tassazione ordinaria: il canone è tassato nel reddito complessivo con aliquote 23, 33, 43%. 2) Redditi diversi: per comodatari o sublocatori, tassazione sul percepito con possibilità di dedurre le spese. 3) Cedolare secca al 21%: sul primo immobile, imposta sostitutiva di Irpef e addizionali. 4) Cedolare al 26% sul secondo immobile dato in affitto breve. 5) Partita Iva ordinaria: dal 2026 chi affitta più di due appartamenti è considerato imprenditore. 6) Regime forfettario: la flat tax del 15% (o del 5% per le nuove attività) si applica sul reddito calcolato a forfait. La scelta dipende da numero di immobili, qualifica del locatore e convenienza fiscale.
Concordato 2025-26, rush finale per partecipare alla sanatoria
Il 15 marzo scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta nell’ambito del ravvedimento speciale relativo al periodo 2019-23. Interessati sono i contribuenti che hanno applicato gli ISA, o ne erano esclusi per talune circostanze particolari nelle annualità ravvedibili e che hanno aderito entro il 30 settembre scorso al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. La sostitutiva delle imposte sui redditi può essere saldata dalla società al posto dei soci. In questi casi, nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo ‘4090’. Il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap, invece, deve essere sempre eseguito dalle società o associazioni con il codice tributo ‘4091’. Nel modello F24 va invece indicato il codice tributo ‘4089’ nel caso di pagamento a carico dei singoli soci.
Autonomi, professionisti e società: quando scatta la tassazione sui tax credit
Il trattamento fiscale delle operazioni di compravendita dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi è tornato ad essere un tema di stretta attualità. L’attenzione si concentra sul differente inquadramento delle operazioni a seconda del soggetto attivo che le ha realizzate. Si va dalla situazione più lineare fino a quelle che vedono l’intervento di operatori economici via via più strutturati: professionisti e imprenditori individuali, studi associati, società di persone, società di capitali. Per i professionisti occorre distinguere tra crediti ricevuti come pagamento della prestazione e crediti acquistati come investimento. Nel primo caso l’intero valore del credito costituisce compenso professionale; nel secondo è tassato solo l’eventuale differenziale tra costo di acquisto e utilizzo o rivendita. Secondo l’Agenzia, dal 2024 queste operazioni rilevano nel reddito di lavoro autonomo con deduzione del costo all’acquisto e tassazione delle quote compensate. Se, invece, il professionista acquista i crediti come privato, l’operazione resta fuori dal reddito professionale.
Società e scissioni di asset finanziari: le valutazioni per l’abuso del diritto
Operazioni straordinarie. L’Agenzia delle Entrate ammette in linea generale la scissione asimmetrica per separare business, beni o soci. Tuttavia, se l’asset scisso è liquidità o beni destinati alla vendita è necessario verificare che l’operazione non sia abusiva. La scissione è legittima quando risponde a reali esigenze imprenditoriali e organizzative delle società, non agli interessi personali dei soci. È stata ritenuta valida quando consente ai soci di proseguire attività separate con propri veicoli societari e con uso imprenditoriale della liquidità. L’operazione supera il test antiabuso se le risorse restano nel regime d’impresa e non finanziano spese personali dei soci. Diventa invece elusiva se serve ad aggirare la tassazione dei dividendi o a realizzare operazioni circolari senza reali ragioni economiche.
Nuovi sconti Irpef, bonus affitti e straordinari in sanità nella Cu 2026
Entro il 16 marzo i sostituti d’imposta devono consegnare ai contribuenti la Certificazione unica 2026 che attesta i redditi di lavoro dipendente, i redditi autonomi e i redditi diversi. Nella certificazione trovano spazio anche i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi del 2025. Sempre entro il 16 marzo va effettuata, con il modello ‘ordinario’, la trasmissione telematica della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Scade, invece, il 30 aprile il termine per l’invio telematico delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo, rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero dalle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Entro il 2 novembre vanno trasmesse le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata.
Start up innovative, detrazione in salvo anche con iscrizione tardiva
Agevolazioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza 215/6/2025, ha affermato che il diritto alla detrazione Irpef del 50% per investimenti in start up innovative non può essere negato se l’iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese avviene in un momento successivo all’investimento, purché la domanda sia stata presentata tempestivamente e sussistano tutti i requisiti di legge. La pronuncia ha riformato la decisione di primo grado sostenendo che, pur costituendo l’iscrizione nel Registro speciale una condizione necessaria per l’accesso al beneficio fiscale, tale condizione non può essere qualificata come requisito costitutivo. L’iscrizione ha natura di pubblicità-notizia e non implica la verifica dei requisiti sostanziali della start up che spetta all’autorità giudiziaria.
Il forfetario ? Per i piccoli studi
Il forfetario conviene ai piccoli studi con pochi oneri personali da detrarre e clientela non business, oltre che ai chi inizia la professione forense. Il regime ordinario, invece, è preferibile per gli studi strutturati, con investimenti in corso e clientela di soggetti Iva. Confermata per quest’anno la soglia di reddito di 35 mila euro per il regime forfetario. Nel concordato preventivo biennale, poi, ora soci e strutture professionali condividono lo stesso destino: vi entrano insieme o ne restano fuori insieme. Fiscalmente neutro il conferimento di uno studio legale individuale in una società tra avvocati. È quanto emerge dal ‘Vademecum sulla fiscalità degli avvocati’, realizzato da Cassa forense e Unione nazionale delle Camere avvocati tributaristi (Uncat): una guida pratica agli adempimenti tributari e previdenziali aggiornata con le disposizioni della riforma fiscale e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Saldo Iva, è conto alla rovescia per pagare senza maggiorazioni
Il 16 marzo scade il termine di versamento dell’Iva dovuta a saldo per il periodo d’imposta 2025. Con una maggiorazione dello 0,40% è però consentito di differire il pagamento fino alla scadenza del termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tutti i contribuenti, compresi quelli con esercizio non coincidente con l’anno solare, devono fare riferimento alla scadenza del 30 giugno. I contribuenti che si avvalgono di questa possibilità possono inoltre fruire del differimento di 30 giorni ed effettuare il versamento del saldo Iva entro il 30 luglio, con un’ulteriore maggiorazione. Per i contribuenti che effettuano le liquidazioni e i versamenti Iva trimestralmente su opzione, l’imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale comprende anche quella dovuta per il quarto trimestre, risultante dalla corrispondente Lipe e deve essere versata con la maggiorazione dell’1% a titolo compensativo del maggior termine previsto per i versamenti trimestrali.
Riferimenti normativi mutabili
La Corte di cassazione, sezione tributaria, nella sentenza n. 1283/2026 depositata lo scorso 21 gennaio, ha stabilito che nel processo tributario il giudice dell’appello è tenuto ad individuare e applicare il diritto vigente e può riconoscere il giusto fondamento della tesi di una delle parti in considerazione di una normativa diversa rispetto a quella da essa invocata. Significa che, in secondo grado, è possibile individuare il corretto fondamento giuridico della pretesa o della difesa anche richiamando una normativa diversa da quella invocata dalle parti. Tale esercizio del potere di qualificazione non comporta una modifica della domanda né introduce nel giudizio un’eccezione in senso stretto. Il caso trae origine da un accertamento delle Entrate scaturito da una verifica fiscale su una cooperativa a cui venivano contestati plurimi rilievi in materia di indeducibilità dei costi.
Atti esecutivi con notifica diretta
Con l’ordinanza n. 3567 dello scorso 17 febbraio la Corte di cassazione ha ribadito che la comunicazione d’iscrizione ipotecaria, in caso di mancato pagamento del debitore delle somme richieste dall’agente della riscossione, può essere notificata a mezzo del servizio postale ordinario. Non è imposta la notifica in base alle regole previste per gli atti giudiziari. Il provvedimento esecutivo può essere consegnato al domicilio del debitore. E in caso di mancata consegna al destinatario, non va inviata la raccomandata informativa.
Inviti dettagliati sui documenti
La Suprema corte, con la sentenza n. 3498 dell’11 febbraio scorso, interviene sulla produzione probatoria sulla scia della tesi scaturita dalla sentenza della Consulta n. 137 del 28 luglio 2025. All’Amministrazione finanziaria spetta il compito di precisare in maniera puntuale i documenti che il contribuente deve fornire in sede di verifica, assegnandogli un termine congruo non inferiore a 15 giorni per la consegna. Inoltre, il contribuente deve essere informato che, in caso di inottemperanza all’invito, seguirà l’inutilizzabilità in sede processuale dei documenti non esibiti.
Tassazione light sul lavoro extra
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha precisato che le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, a turno, festivo e nel giorno di riposo settimanale, pagano tasse ridotte nella misura unica del 15%, in luogo della tassazione ordinaria dell’Irpef. Il premio fiscale, che si applica anche alle eventuali indennità di reperibilità previste dal Ccnl, non è fruibile, invece, sulle somme erogate in base ad accordi territoriali, aziendali e personali, e nemmeno sul lavoro straordinario. L’agevolazione si applica a tutti i settori produttivi, con esclusione dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un ‘trattamento integrativo speciale’.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale, agli effetti dell’Iva, applicabile alle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), con specifico riferimento all’applicabilità del regime di esenzione per le prestazioni sanitarie.
L’articolo 10, primo comma, n. 18) del decreto Iva prevede l’esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Il Testo unico delle leggi sanitarie stabilisce che “È soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrici, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata”.
Soggette a vigilanza è anche l’esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie come le arti di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico, ernista e i capi bagnini di stabilimenti idroterapici e massaggiatori.
L’articolo 10 del decreto Iva stabilisce che tra le operazioni che gli Stati membri possono esentare rientrano “le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali siano definite dallo Stato membro interessato”.
Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione Iva in parola devono sussistere congiuntamente sia il requisito oggettivo che quello soggettivo.
Per rispondere ai quesiti formulati con l’istanza interpello è necessario stabilire se le attività esercitate da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti possano essere considerate professioni sanitarie ai fini dell’esenzione Iva.
I Paesi membri della Ue hanno la possibilità di esentare il pagamento dell’Iva per le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio di professioni mediche e paramediche. La direttiva Iva 2006/112/CE condiziona l’agevolazione in esame alle definizioni ufficiali attribuite dal Paese e non dal tipo di prestazione.
Il documento di prassi amministrativa chiarisce che si ha diritto al beneficio fiscale solo se coesistono il requisito oggettivo e quello soggettivo. Per quanto concerne il requisito di professioni soggette a vigilanza ammesse al trattamento di favore, i massaggiatori e i capi bagnini di stabilimenti idroterapici sono gli unici presenti nell’elenco dell’art. 99 del Tuls.
Per le attività non comprese in questo elenco ovvero quelle svolte da osteopati, chiropratici e chinesiologi, la risoluzione analizza i provvedimenti ed i pareri espressi dal ministero della Salute in merito al necessario riconoscimento di tali attività come professioni sanitarie ai fini dell’esenzione Iva. Al momento, nessuna di queste può fruire dell’agevolazione.
La legge n. 3/2018 ha previsto l’istituzione di nuove figure professionali nel settore sanitario come quella di osteopata che però attende ancora il previsto accordo Stato-Regioni per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli alla laurea universitaria in osteopatia. È atteso anche il decreto ministeriale che istituisce l’albo professionale degli osteopati. Non essendo stato perfezionato l’iter normativo volto a istituire questa professione, le prestazioni dell’osteopata sono ancora soggette ad aliquota ordinaria.
Analogo discorso vale per la professione del chiropratico, in quanto ad oggi manca la procedura per la relativa istituzione. Pertanto, anche le prestazioni rese nell’ambito di tale attività, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un decreto del ministero della Salute di concerto con quello dell’Economia, non può beneficiare dell’esenzione Iva.
La figura del chinesiologo è definita dal decreto legislativo n. 36/2021. Si tratta di una figura la cui attività è finalizzata alla promozione del benessere, al miglioramento della qualità della vita e al mantenimento dello stato di salute e del benessere psicofisico, senza sovrapporsi alle attività sanitarie di competenza delle professioni sanitarie già regolamentate.
Non soddisfacendo le condizioni richieste dall’articolo 10 del decreto Iva, l’attività di chinesiologo è soggetta all’Iva nella misura ordinaria.
Il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista) essendo citato nell’articolo 99 come esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie beneficia dell’esenzione. Non si tratta di un professionista sanitario, ma di un operatore sanitario che non possiede autonomia professionale, dovendo lo stesso operare sotto la supervisione di un professionista sanitario.
In merito alla corretta procedura di fatturazione, l’Agenzia chiarisce che per le prestazioni del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici vige il divieto di fatturazione elettronica via SdI, previsto per le prestazioni sanitarie detraibili documentabili anche tramite il Sistema tessera sanitaria. Al contrario, le attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo, non essendo detraibili né documentabili attraverso il Sistema tessera sanitaria perché non considerate sanitarie, richiedono l’emissione della fattura elettronica.
Indicazioni operative sulle novità della manovra 2026 in merito alla tassazione degli incrementi retributivi
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito le istruzioni sulle novità contenute nella manovra 2026 concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, la legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5% per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2025-2026.
Per l’anno 2026 è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota pari al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali
La manovra 2026 ha disposto, a favore dei lavoratori del settore privato, degli incrementi retributivi per l’anno in corso, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Tali incrementi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
Per beneficiare dell’imposta sostitutiva in parola il reddito complessivo del lavoratore dipendente non deve superare i 33.000 euro nell’anno 2025.
Come anticipato l’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
L’imposta sostitutiva riguarda gli importi corrisposti a partire dal 1°gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024, 2025, 2026.
Sono esclusi dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1°gennaio 2026.
L’agevolazione in parola si applica ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, ovvero le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono inclusi gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).
Rimangono sempre esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.
Restano escluse anche le somme erogate una tantum, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, nonché il trattamento di fine rapporto (Tfr) la cui erogazione è differita a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.
Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, la circolare ritiene che anche quest’ultimo possa beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi retributivi.
Se l’aumento contrattuale riguarda i soggetti che hanno beneficiato del regime ‘impatriati’ o i ricercatori residenti all’estero rientrati in Italia, la misura agevolativa in commento si applica alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale.
Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, ma gli viene riconosciuta la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso espressa rinuncia scritta dell’imposta sostitutiva.
Maggiorazione e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno
Per l’anno in corso la legge di Bilancio 2026 ha introdotto misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti il lavoro a turno.
L’imposizione è pari al 15% per: le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno; le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo; per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turno.
Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tipologie di lavoro appena elencate.
Le predette somme sono soggette a imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite annuo di 1.500 euro.
Il documento di prassi amministrativa precisa che restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base ad accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (Tfr), e le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).
Restano altresì escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, e i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Il comma 11 della manovra 2026 dispone che l’agevolazione in commento non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.
Per beneficiare della tassazione agevolata il lavoratore non è tenuto a presentare una specifica istanza che invece necessita qualora lo stesso intenda avvalersi della tassazione ordinaria.
Ai sostituti d’imposta del settore privato spetta il compito di applicare l’imposta sostitutiva nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente (complessivamente considerato) di importo non superiore nel 2025 a 40 mila euro. Laddove il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi (CU) per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. L’attestazione del predetto importo va resa tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il dipendente privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico) si avvarrà, invece, della dichiarazione dei redditi come pure il contribuente che opta per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria. Dichiarazione dei redditi anche per chi ha beneficiato dell’agevolazione in mancanza dei presupposti.
L’imposta sostitutiva va applicata dal sostituto d’imposta che deve versarla utilizzando i codici tributi istituiti con la risoluzione n. 2/E/2026.
Estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il regime speciale per lavoratori impatriati e gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
Con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (regime speciale per lavoratori impatriati) e in merito agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, dopo le modifiche introdotte dal decreto Crescita.
Proprio il Dl n. 34/2019 ha aggiornato i requisiti richiesti ai fini dell’applicazione dei regime agevolativi in parola e ha previsto la possibilità di poterne fruire per ulteriori periodi d’imposta.
In merito al regime speciale per lavoratori impatriati il decreto Crescita ha disposto, per i soggetti che si sono trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e che hanno acquisito la residenza dal periodo d’imposta 2020, l’incremento dal 50 al 70% della percentuale dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e la possibilità di estendere, per un ulteriore quinquennio, il periodo agevolabile in ipotesi disciplinate dalla legge.
Il regime in parola trova applicazione per altri cinque periodo di imposta ai lavoratori che hanno almeno un figlio minorenne e che diventano proprietari di una residenza in Italia, dopo il trasferimento nel Bel Paese o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
Con il decreto Fiscale il legislatore ha voluto superare la disparità di trattamento tra coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 3 luglio 2019 e coloro che sono rientrati dal 30 aprile 2019, estendendo anche nei confronti di questi ultimi le agevolazioni previste dal decreto Crescita a favore dei lavoratori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 2020.
Infatti, il decreto Fiscale all’articolo 13-ter dispone che, per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, e risultano beneficiari del regime speciale, l’aumento dell’abbattimento della base imponibile dal 50 al 70% è subordinato all’emanazione di un decreto del Mef.
Questo decreto, tuttavia, non è stato mai emanato e, successivamente, l’art. 13-ter del decreto Fiscale è stato abrogato.
All’Amministrazione finanziaria è stato chiesto se, per coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, anche la possibilità di beneficiare dell’allungamento del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta, sia subordinata all’emanazione del citato decreto del Mef.
Sul punto la normativa prevede che possono fruire del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta i soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 hanno trasferito la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati, senza disporre altro.
Pertanto, coloro che dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, al pari dei lavoratori che si sono trasferiti in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, indipendentemente dal decreto del Mef.
L’ulteriore quinquennio va computato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza in Italia.
In merito agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, la risoluzione fa presente che l’articolo 44 del decreto legge n. 78/2010 prevede la detassazione del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori.
Tale agevolazione si applica ‘nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi (per coloro che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d’imposta 2020 ‘e nei tre periodi d’imposta successivi’), sempre che permanga la residenza fiscale in Italia’.
A favore di docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2020 il decreto Crescita ha previsto un periodo più lungo di applicazione degli incentivi riconoscendo un periodo agevolato della durata di otto periodi d’imposta a favore di coloro che hanno un figlio minorenne o a carico (anche in affido) o che diventano proprietari di un’abitazione in Italia a seguito del trasferimento. L’agevolazione sale a undici periodi d’imposta per docenti e ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico (anche in affido) e cresce ulteriormente a tredici periodi d’imposta a favore di docenti e ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico (anche in affido).
La mancanza di specifiche statuizioni fa ritenere che sia possibile fruire di un progressivo allungamento del periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.
Calendario Fiscale
Le date importanti
02 Mar 2026 (10)
1) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2025
2) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata: registrazione della denuncia annuale cumulativa
6) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
7) Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali
8) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare precedente
9) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
10) Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
03 Mar 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Mar 2026 (62)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Tassa annuale vidimazione libri sociali
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
29) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
40) Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale
41) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
42) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
50) CU 2026: Consegna agli interessati
51) Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo
52) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
53) Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie: trasmissione telematica dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata
54) Amministratori di condominio: Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali
55) Veterinari: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2025
56) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2026 a.i. 2025 rilasciati ai propri sostituiti
57) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi
58) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese funebri
59) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese universitarie
60) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati
61) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche
62) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata
20 Mar 2026 (1)
1) Opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
31 Mar 2026 (5)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare
5) Presentazione modello EAS
Studio Associato Confor
Lo Studio Associato Confor S.r.l. nasce nel 2010 dalla scissione dello Studio Confor s.r.l., che opera sin dal 1987 con diversi professionisti, i quali, unendo le loro personali esperienze nei settori della consulenza societaria e aziendale, tributaria, finanziaria e nella gestione del personale dipendente, hanno dato vita ad una struttura completa, agile e dinamica che vanta un elevato grado di professionalità e dispone oggi delle più avanzate metodologie di lavoro e strumenti informatici.
Nel corso degli anni lo Studio Associato Confor S.r.l. ha ampliato i servizi e le attività di intervento strutturandosi in divisioni operative che, sebbene legate tra di loro, operano in distinti settori e garantiscono ai propri Clienti servizi altamente specializzati.
Dal 2010 ad oggi infatti, lo Studio Associato Confor S.r.l. ha sviluppato la struttura professionale iniziale, inserendo nel proprio organico collaboratori provenienti da esperienze pluriennali nei settori di competenza dello Studio.
Attualmente lo Staff dello Studio Associato Confor S.r.l. è composto da 12 addetti tra professionisti e collaboratori, che hanno maturato un’esperienza ventennale e trentennale nel settore dove operano, in particolare dello Staff fanno parte n° 3 Dott. Commercialisti iscritti nei relativi Albi Professionali e iscritti anche nel Registro dei Revisori dei Conti, e 9 collaboratori che ormai hanno maturato una notevole esperienza nel settore, per anni di pratica professionale.
La nostra Mission è quella di proporre al Cliente un servizio personalizzato ed insieme altamente professionale e competitivo, nonché fornire tutto l’apporto necessario per la realizzazione di progetti di crescita ed espansione aziendale, senza escludere la risoluzione delle problematiche lavorative che giornalmente ci vengono proposte.
Come opera lo studio
Lo Studio ha sede legale ed operativa a Roma, in Viale Caduti per la Resistenza, 711.
Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti specializzati per materia che vantano una profonda conoscenza delle specifiche problematiche trattate, alla quale si aggiunge un continuo e costante lavoro di aggiornamento ed interscambio professionale, supportato dai migliori strumenti di lavoro esistenti sul mercato, al fine di individuare e porre in essere tutte quelle attività che possono generare risparmi fiscali o agevolazioni finanziarie
Ogni membro dello Studio è investito della responsabilità di seguire tutte le problematiche relative al singolo Cliente, con l’unico obiettivo di fornirgli tutta l’assistenza richiesta e necessaria alla risoluzione delle diverse problematiche.
PROFESSIONISTI
Dott. Rino Quartarone – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Luca Gullì – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Canali – Commercialista e Revisore dei Conti
COLLABORATORI
Rag. Francesca Muzi – Addetta amministrazione e contabilità
Rag. Marina Felicissimo – Addetta alla contabilità
Rag. Lorena Di Matteo – Addetta alla contabilità
Rag. Sonia Zedde – Addetta alla contabilità
Rag. Mario Palombi – Addetto alla contabilità
Rag. Silvia Di Giuseppe – Addetta alla contabilità
Rag. Federica Caselli – Addetta alla contabilità
Rag. Valentina Roisecco – Addetta alla segreteria
Rag. Simona Alfonzi – Addetta alla contabilità
Siamo specializzati in
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza in materia di diritto societario e amministrativo.
Tale attività si realizza attraverso l’individuazione della forma societaria più opportuna per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (cariche amministrative, collegi sindacali, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società, bilanci di esercizio e periodici) nonché l’assistenza amministrativa e contrattuale.
Lo Studio offre quindi piena assistenza nelle operazioni di gestione d’azienda, con particolare riferimento alle procedure di contabilità, d’amministrazione, di predisposizione di bilanci, di budget, di dichiarazioni fiscali in genere.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. è in grado di offrire la propria assistenza in tutte le attività di organizzazione e riorganizzane aziendale realizzate tramite l’analisi, la progettazione e la realizzazione di operazioni di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti, scorporo ed acquisizione.
Tale forma di consulenza ed assistenza, copre quindi tutte le operazioni di costituzione, trasformazione, fusione, scissione e ricomposizione di società. L’acquisizione e la cessazione di aziende, di rami di aziende, di marchi, di licenze, di partecipazioni e nella realizzazione di joint – ventures per le imprese industriali, commerciali, finanziarie e servizi.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza fiscale relativamente a tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, con valenza nazionale.
Lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all’indebitamento, i finanziamenti agevolati, ecc…, al fine di ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale nel rispetto della legge.
I professionisti dello Studio Associato Confor S.r.l. hanno maturato un’ottima conoscenza in tema di fiscalità.
L’attività si concretizza prevalentemente nell’individuazione della migliore struttura societaria per soggetti giuridici nazionali, finalizzata alla minimizzazione del prelievo fiscale complessivo sul reddito prodotto.
Lo Studio è altresì in grado di assistere la propria clientela rappresentata da persone fisiche in tutte le problematiche di natura fiscale, delle dichiarazioni di successione e più in generale nella pianificazione fiscale dei patrimoni familiari.
Lo Studio si occupa di consulenza del lavoro, occupandosi di tutti i settori del diritto del lavoro nazionale, della previdenza sociale, e dell’amministrazione del personale attraverso la gestione delle risorse umane, pratiche amministrative del personale, gestione del rapporto di lavoro dipendente ed autonomo e di tutte le altre attività di natura lavoristica.
L’assistenza nella gestione del personale prevede quindi l’applicazione di contratti di lavoro, la predisposizione e l’elaborazione di buste paga e degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’assistenza e la consulenza del contenzioso contributivo e del lavoro.
Tale attività si orienta essenzialmente allo studio di soluzioni ai problemi organizzativi e di gestione dell’impresa ed in particolare alla realizzazione di:
- sistemi di pianificazione e programmazione aziendale;
- sistemi organizzativi complessi;
- sistemi di controllo di gestione;
- procedure e tecniche gestionali.
L’attività dello Studio Associato Confor S.r.l. in questo campo si pone l’obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento agevolato finalizzate alla nascita di nuove imprese, alla crescita degli investimenti, all’attività di ricerca ed innovazione tecnologica.
Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la predisposizione di domande di ammissione alle agevolazioni al fine di consentire alla propria clientela indirizzata a vari obiettivi (ricerca ed innovazione tecnologica, impianti ed ampliamenti, nuove imprese, ambiente, penetrazione commerciale e insediamenti produttivi all’estero, ecc…) di orientarsi tra le molteplici opportunità di fonte diversa (nazionale, regionale) caratterizzate da interventi diversi (finanziamenti a tasso agevolato, crediti d’imposta, ecc…).
All’attività primaria legata alla consulenza e pratica commerciale, alla gestione della contabilità, all’elaborazione delle buste paga e alla risoluzione di controversie tributarie, lo Studio ha affiancato altre attività collegate e correlate quali, prima fra tutte, l’assistenza in sede presso i clienti per l’impostazione amministrativa e fiscale delle procedure interne, tramite addestramento del personale o attraverso lo studio di soluzioni personalizzate, diversificate in ragione delle esigenze dei vari clienti, in taluni casi intervenendo nelle procedure e quindi nei sistemi informatici dei clienti, anche con l’utilizzo di pacchetti applicativi già collaudati ed in uso presso le nostre sedi, fornendo come valore aggiunto un veloce ed efficace addestramento del personale del cliente impiegato, oltre che un’assistenza on – line al cliente attraverso i nostri collaboratori.
Circolari dello Studio
Il cliente
La nostra attenzione è rivolta alla “formazione” del Cliente, attraverso l’aggiornamento periodico sulle principali novità fiscali mediante comunicazione verbale (consulenza) o scritta (e–mail, circolari, social, ecc…).
Lo Studio è inoltre costantemente impegnato in un’attività di analisi, in particolare attraverso:
- la pianificazione degli investimenti, con particolare riferimento all’analisi delle agevolazioni finanziarie e fiscali;
- la consulenza societaria ed amministrativa, con particolare attenzione all’ottimizzazione del prelievo fiscale ed alla migliore organizzazione della struttura societaria;
- la consulenza su finanziamenti agevolati, al fine di ottenere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti riguardanti ricerca ed innovazione tecnologica, realizzazione di impianti, ampliamenti, nuove imprese, ambiente, internazionalizzazione, ecc…;
- l’assistenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette mediante pareri scritti, telefonici, via e–mail e via social (su IRES, IRPEF, IRAP, IVA, Imposta di registro, ecc…);
- l’assistenza nella predisposizione del bilancio e delle dichiarazione dei redditi facendo particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per lo specifico settore di attività e localizzazione dell’azienda;
- l’assistenza e la rappresentanza di fronte alle Commissioni tributarie al fine di risolvere controversie tributaria e fiscali o al fine di tutelare il contribuente di fronte alle richieste errate di imposte e tasse da parte dell’Erario;
- l’assistenza presso gli uffici finanziari, al fine di sanare eventuali irregolarità commesse usufruendo delle varie possibilita’ che vengono di volta in volta proposte (sanatorie irregolarità formali, conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, ravvedimento operoso, rottamazioni, concordati, ecc.).
